Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20073 del 23/09/2010
Cassazione civile sez. un., 23/09/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20073
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –
Dott. TRIOLA Roberto – Presidente di Sezione –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
su ricorso 24432/2009 proposto da:
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LATINA, in
persona del Presidente pro tempore, P.R.,
C.G., C.M., M.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio ROMANELLI, rappresentati e
difesi dell’avvocato TORSELLI GIAMPAOLO, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI,
in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GARIGLIANO 65, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
ALFONSI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCIGUERRA FILIPPO,
per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
R.R., I.M., P.M.L., PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LATINA;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
485/6/2009 del TRIBUNALE di LATINA;
udito l’avvocato Giampaolo TORSELLI anche per delega dell’avvocato
Filippo Vinciguerra;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/06/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Massimo FEDELI, il quale chiede che la Corte, a sezioni unite,
dichiari che la giurisdizione spetta al Consiglio Nazionale
dell’Ordine professionale e sulle impugnazioni alla Corte, con le
pronunce di legge.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Il consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti di Latina (insieme con alcuni iscritti all’ordine) ha proposto ricorso ex art. 41 c.p.c., per regolamento preventivo di giurisdizione con riferimento ad una decisione – in tema di operazioni elettorali per la costituzione del proprio consesso – adottata dal consiglio nazionale del medesimo ordine.
Nel ricorso si sostiene che tale decisione è stata impugnata da un iscritto all’ordine – il quale ne lamentava la illegittimità – con ricorso ex art. 737 c.p.c., dinanzi al tribunale di Latina, peraltro privo, nella specie, di giurisdizione, appartenente, viceversa, alle sezioni unite di questa Corte.
La doglianza è fondata, giusta consolidato orientamento giurisprudenziale di queste stesse sezioni unite (ex multis, Cass. ss. uu. ord. 23209/09), a mente del quale le decisioni del consiglio nazionale dell’ordine dei commercialisti, avendo natura giurisdizionale, possono essere impugnate unicamente dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione.
La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del consiglio nazionale dell’ordine dei commercialisti. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010