Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20073 del 02/09/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 20073 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MASSERA MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso 10045-2012 proposto da:
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELL’EMIGRAZIONE DELLA REGIONE SICILIA, in persona
dell’Assessore pro-tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 02/09/2013

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– ricorrente contro

SECURITAS S.R.L.;

avverso la sentenza n. 841/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 08/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MAS SERA;
udito l’Avvocato Massimo BACHETTI dell’Avvocatura
Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.

– intimata –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – La Securitas S.r.l. chiese al Tribunale di Catania la condanna
dell’Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale e Formazione
Professionale della Regione Siciliana a concedere l’autorizzazione al
conguaglio contributivo di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 12
della legge regionale n. 10/97.
2 – Radicatosi il contraddittorio, l’Assessorato convenuto eccepì
preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e assunse

3 – Con sentenza in data 9 giugno – 10 settembre 2005 il Tribunale adito
dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo.
4 – Pronunciando sull’impugnazione della Securitas, con sentenza in data
27 maggio – 8 giugno 2011 la Corte d’Appello di Catania, in riforma della
sentenza impugnata, dichiarò la giurisdizione del Giudice Ordinario e
rimise le parti avanti al Tribunale di Catania.
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: dalla lettura coordinata
delle norme di riferimento risultava che il conguaglio contributivo
richiesto competeva ai datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge
senza alcun potere discrezionale della P.A.
5 – Avverso la suddetta sentenza l’Assessorato soccombente ha proposto
ricorso per cassazione affidato ad unico motivo per chiedere che venisse
dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
La Securitas S.r.l. non ha espletato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 5 e 12 Legge Regionale Siciliana n. 30/97; omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 102 e 103 della
Costituzione e all’art.360, nn. 3 e 5 c.p.c.
Sostanzialmente il ricorrente assume che, sulla base dei tradizionali e
consolidati criteri di riparto di giurisdizione, li giudizio spetta al Giudice
Amministrativo in quanto, in tema di contributi, sovvenzioni erogazioni di
pubblico denaro, la posizione vantata dall’istante è esclusivamente di
interesse legittimo, poiché il rapporto tra beneficiario e P.A. si svolge
secondo lo schema delle obbligazioni di diritto pubblico.
1

l’infondatezza nel merito dell’avversa pretesa.

2 – Queste Sezioni Unite hanno ormai ripetutamente stabilito (confronta,
per tutte, le recenti Cass. Sez. Un. 10 febbraio 2013, n. 3268 e 20 giugno
2012 n. 10136) che, in applicazione del terzo comma dell’art. 360 cod.
proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la
sentenza d’appello che abbia affermato la giurisdizione del giudice
ordinario, negata dal giudice di primo grado, e rimesso la causa a
quest’ultimo, trattandosi di pronuncia che, decidendo sulla questione
giudizio.
3 – Il ragionamento sotteso è il seguente: il legislatore delegato, nel
modificare il testo dell’art. 360 cod. proc .civ. con il D. Lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, art. 2, comma 1 – aggiungendovi un terzo comma che
dispone la non immediata impugnabilità con ricorso per cassazione delle
sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure
parzialmente, il giudizio -, ha introdotto la distinzione tra le “sentenze
non definitive su questioni”, assoggettandole all’impugnazione per
cassazione necessariamente differita (art. 360 c.p.c., comma 3), e le
“sentenze non definitive su domanda o parziali”, assoggettandole invece
all’impugnazione per cassazione immediata ovvero, in alternativa,
all’impugnazione differita con onere di formulazione della riserva di
ricorso (art. 361 cod. proc. civ.).
In particolare è stato precisato che “l’art. 360 c.p.c., comma 3,
nell’impedire il ricorso immediato per cassazione avverso le “sentenze
che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il
giudizio” si riferisce certamente alle ipotesi di cui all’art. 279 c.p.c.,
comma 2, n. 4, dello stesso codice, il quale stabilisce che “il collegio
pronuncia sentenza: … 4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui
ai numeri 1), 2) e 3), non definisce il giudizio e impartisce distinti
provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa”: cioè sicuramente
quando decidendo questioni pregiudiziali e questioni preliminari di merito,
dispone la prosecuzione del giudizio di merito (Cass. S.U. 22 febbraio
2012, n. 2575, in motivazione).
La prima delle sentenze citate ha ritenuto applicabile questa disciplina
anche ai casi come quello di specie (Corte d’appello afferma la
giurisdizione negata dal Tribunale e rimette la causa avanti al medesimo)
2

pregiudiziale insorta, non è idonea a definire, neppure parzialmente, il

sul rilievo che il giudizio non viene risolto neppure parzialmente, essendo
questo ancora bisognevole di pronuncia sul merito e, quindi, non realizza
la condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione voluta dal
legislatore con il novellato art. 360 cod. proc. civ.
In tal caso la sentenza citata ritiene che la sentenza impugnata con
ricorso per cassazione, tenuto conto delle finalità della norma
procedurale, debba considerarsi sostanzialmente non definitiva perché nel
relativo “giudizio” non è stata (ancora) emessa nessuna pronuncia che
“parzialmente”, il “giudizio”,

ovverosia l’unica pronuncia idonea a

legittimare la proposizione di un ricorso (anche sulla sola “questione”) per
cassazione.
Secondo tale orientamento, la necessità di non frustrare la (evidenziata)
“razionalizzazione e semplificazione del sistema”, invero, non consente di
limitare (peraltro con una interpretazione meramente letterale,
obiettivamente ostativa al perseguimento della
proliferare di sub procedimenti” voluta

“finalità di evitare il

dal legislatore delegante e

recepita da quello delegato) l’inciso normativo “senza definire, neppure
parzialmente, il giudizio”

all’ipotesi (generalmente normale), della

competenza alla definizione (almeno parziale) del “giudizio” da parte dello
stesso giudice che ha emesso la sentenza (al momento) solo delibativa
delle “questioni” pregiudiziali di rito (quindi a sentenza propriamente non
definitiva di quel giudice, dovendo lo stesso provvedere ulteriormente).
La sentenza n. 10136/2012 ne ha tratto la conclusione che lo scrimine,
va individuato con riguardo unicamente alla “idoneità” della sentenza
sulla “questione” a definire la controversia, prescindendo quindi dal
meccanismo processuale di individuazione del giudice che ha il potere di
definire, “anche parzialmente”, la controversia atteso che, ai fini del terzo
comma dell’ art. 360 cod. proc. civ., il provvedimento con cui (art. 353,
primo comma, cod. proc. civ. ) “il giudice di appello … rimanda le parti
innanzi al primo giudice” (per avere esso “giudice di appello” rilevato e
dichiarato che “il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata
dal primo giudice”), nella sostanza attua anch’esso solo la prosecuzione
del “giudizio” per l’ adozione di una definizione (“definire”) dello stesso
almeno “parzialmente”.
3

abbia definito (nel senso considerato dalla norma) sia pure

4 – Il ricorrente non adduce elementi che inducano a modificare
l’orientamento sopra ribadito (art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., per cui il
ricorso è inammissibile. Non luogo a provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile Nulla spese.

Roma 11.6.2013.

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