Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20072 del 30/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 20072 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: OLIVA STEFANO

SENTENZA
sul ricorso 23878-2015 proposto da:
DI FLORIO ANGELO e BAR GELATERIA DI FLORIO A & C SNC,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliati in Salerno, via Domenico Coda n.8,
presso lo studio dell’avvocato Giovanni Falci, rappresentati e
difesi dagli avvocati BRUNELLA MEROLA e RAFFAELE
MONTEFUSCO;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (GIA’
AMMINISTRAZIONE

AUTONOMA

MONOPOLI

STATO)

97210890584, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 30/07/2018

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente nonchè contro
MINISTERO

ECONOMIA

FINANZE AMMINISTRAZIONE

ECONOMIA FINANZE 80415740580;

intimato

avverso la sentenza n. 914/2015 del TRIBUNALE di SALERNO,
depositata il 25/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/02/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ALESSANDRO PEPE , che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Giudice di Pace di Salerno depositato il
19.7.2012 Di Florio Angelo e Bar Gelateria Di Florio A. & C. Snc
proponevano opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione
n.48795 del 15.6.2012 notificata il 20.6.2012, con la quale il
Ministero dell’Economia e Finanze, Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato, settore ADI, sezione distaccata di
Salerno, aveva ingiunTO il pagamento di C 4.000 oltre spese di
notificazione, lamentando la violazione dell’art.24 della Legge
n.689/1981, perché la competenza a conoscere della sanzione
amministrativa sarebbe spettata al giudice penale competente
per il reato presupposto, nonché -nel merito- dell’art.110
comma 9 lett.c) T.U.L.P.S.
Si costituiva in giudizio l’Ufficio resistendo alla domanda e il
Giudice di Pace, dopo aver fissato con decreto l’udienza di
Ric. 2015 n. 23878 sez. 52 – ud. 20-02-2018
-2-

AUTONOMA MONOPOLI DI STATO SETTORE ADI, MINISTERO

comparizione delle parti, respingeva il ricorso con sentenza
n.4078/2012 del 10.10.2012, depositata il 15.10.2012,
confermando l’ordinanza-ingiunzione opposta.
Proponevano appello avverso detta sentenza Di Fiori° Angelo e
Bar Gelateria Di Fiori° A. & C. Snc con atto di citazione
notificato all’Ufficio in data 15.4.2013 e depositato nella

cancelleria del Tribunale di Salerno, giudice di secondo grado,
in data 24.4.2013, lamentando la violazione del principio del
contraddittorio e dell’art.23 della Legge n.689/1981 per
omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza, e
riproponendo nel merito le censure mosse in prime cure.
Con la sentenza impugnata, n.914/2015, depositata il
25.2.2015, il Tribunale dichiarava inammissibile l’appello per
tardività e condannava l’appellante alle spese del grado.
Propongono ricorso per Cassazione avverso detta decisione Di
Florio Angelo e Bar Gelateria Di Florio A. & C. Snc affidandosi a
tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione
dell’art.360 n.3 e dell’art.101 c.p.c. perché il giudice di appello,
dopo aver rilevato ex officio una questione idonea a definire il
giudizio, non aveva concesso alle parti un termine per
interloquire sulla stessa, incorrendo nella nullità prevista dalla
norma processuale richiamata. All’udienza del 25.2.2015, cui la
causa perveniva per la discussione, peraltro con termine per
memorie già concesso sino a dieci giorni prima, il Tribunale
aveva infatti trattenuto la causa in decisione senza concedere
alle parti un ulteriore termine per argomentare sulla rilevata
tardività del gravame. Secondo gli appellanti, essi avrebbero
Ric. 2015 n. 23878 sez. 52 – ud. 20-02-2018
-3-

\t,

avuto interesse ad interloquire sul punto, poiché la sentenza
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.2907/2014,
richiamata dal Tribunale di Salerno nella motivazione della
decisione qui impugnata, era successiva all’introduzione
dell’appello ed aveva costituito un overruling imprevedibile per

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli
artt.24 e 111 Cost. per violazione del diritto di difesa,
assumendo che nel caso di specie ricorrerebbero tutti i
presupposti per il cd. overruling, rappresentati: a) dall’avere la
modifica dell’orientamento della S.C. ad oggetto una norma
processuale; b) dall’imprevedibilità del mutamento
giurisprudenziale; c) dall’effetto preclusivo sul diritto di azione
o di difesa.
Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli
artt.360 n.3 e 327 c.p.c. perché il giudice di appello avrebbe
dovuto ammettere l’impugnazione tardivamente proposta, sul
presupposto dell’assenza di colpa dei ricorrenti, che peraltro
non avrebbero potuto essere considerati dal Tribunale
regolarmente costituiti nel giudizio di prime cure, in quanto la
rituale costituzione del contraddittorio deriverebbe, nel rito
previsto per le opposizioni alle sanzioni amministrative, non già
dal mero deposito del ricorso in cancelleria, bensì dal
compimento, a cura di quest’ultima, dei successivi
adempimenti di notificazione ad ambo le parti del ricorso e
decreto di fissazione dell’udienza. Poiché nel caso di specie la
cancelleria del Giudice di Pace non aveva eseguito la prescritta
comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza
alla parte ricorrente, questa non poteva essere considerata
ritualmente costituita in primo grado.

Ric. 2015 n. 23878 sez. 52 – ud. 20-02-2018
-4-

i ricorrenti.

I motivi, per la loro intima connessione, possono essere
esaminati congiuntamente.
Per la migliore ricostruzione della fattispecie, giova premettere
che il giudice di secondo grado ha osservato che la sentenza
del Giudice di Pace, non notificata, era stata depositata il
15.10.2012 e che quindi l’appello avrebbe dovuto essere

proposto, ai sensi del disposto del D.Lgs. n.150/2011, con
ricorso entro il termine di cui all’art.327 c.p.c., ovverosia entro
il 15.4.2013. Al contrario, nel caso di specie il gravame
risultava notificato il 15.4.2013 ma depositato il 24.4.2013, e
quindi dopo la scadenza del termine predetto. Il giudice di
appello, pur rilevando, nel caso di specie, la sussistenza di una
ipotesi di nullità della sentenza di prime cure, perché la
cancelleria non aveva neanche tentato la notifica del ricorso a
mezzo posta elettronica alla parte ricorrente, ha ritenuto che
detto vizio avrebbe dovuto essere proposto come motivo di
appello ex art.161 c.p.c. e che la parte, regolarmente costituita
mediante il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice a
quo, avrebbe potuto e dovuto diligentemente attivarsi per
conoscere gli sviluppi del procedimento. Il decorso del termine
di cui all’art.327 c.p.c., pertanto, non poteva ritenersi
scusabile, in quanto il secondo comma della richiamata
disposizione si riferisce esclusivamente all’ipotesi (diversa da
quella di specie) in cui la parte, rimasta contumace, dimostri di
non aver avuto conoscenza del processo per nullità della
citazione o della sua notificazione ovvero per nullità degli atti di
cui all’art.292 c.p.c.
Il ragionamento seguito dal giudice di secondo grado appare
coerente con i dati normativi di riferimento.
Ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n.150/2001, infatti, a partire dal
6.10.2011 (data di entrata in vigore del predetto decreto
Ric. 2015 n. 23878 sez. 52 – ud. 20-02-2018
-5-

\,

legislativo) i giudizi di opposizione avverso le ordinanzeingiunzioni di cui all’art.22 della Legge n.689/1981 sono
regolati dal rito del lavoro. Ne deriva che essi vanno introdotti,
sia in primo che in secondo grado, con ricorso e non con
citazione. L’introduzione del giudizio con citazione non
comporta l’automatica nullità dell’atto introduttivo, a

condizione però che nel termine previsto per l’esercizio
dell’azione in primo grado, ovvero per l’impugnazione nel caso
di appello, sia perfezionato il deposito della citazione presso la
cancelleria del giudice adìto. La questione è stata già
esaminata da questa Corte tanto con riferimento
all’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro (Cass.
Sez. U, Sentenza n.2714 del 14/03/1991, Rv. 471263, sempre
confermata; da ultimo, cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.27343
del 29/12/2016, Rv.642324 e Cass. Sez. 6-3, Ordinanza
n.21671 del 19/09/2017, Rv.645711) che anche con riguardo
all’appello avverso la sentenza che decide l’opposizione a
sanzione amministrativa. In particolare, la sentenza delle S.U.
n.2907 del 10/02/2014 (Rv. 629584) ha chiarito che dopo
l’entrata in vigore del D.Lgs. n.150/2011 l’appello avverso
detta sentenza va proposto con ricorso.
Nè si può configurare, nel caso di specie, un overruling, posto
che la richiamata sentenza n.2907/2014 si riferisce al caso
opposto, riguardante l’appello introdotto con ricorso, anziché
con citazione, prima dell’entrata in vigore del citato D.Lgs.
n.150/2011, stabilendo che in tal caso l’atto “… è suscettibile di
sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge
esso sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice,
ma anche notificato alla controparte, … senza che sia possibile
rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti
della pregressa esistenza di un consolidato orientamento
Ric. 2015 n. 23878 sez. 52 – ud. 20-02-2018
-6-

\s,

giurisprudenziale

poi

disatteso

da

un

successivo

pronunciamento” (conforme, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.5295
del 01/03/2017, Rv.643182). Inoltre, come già detto, la
modifica della regola processuale non è dipesa da un
ripensamento giurisprudenziale, ma dall’intervento di una

D.Lgs. n.150/2011.
Nella fattispecie, è pacifico che il giudizio di prime cure sia
stato introdotto con ricorso depositato presso la cancelleria del
Giudice di Pace di Salerno in data 19.7.2012, onde il giudizio
era pacificamente soggetto al rito del lavoro. Da ciò consegue
che entro il termine di cui all’art.327 c.p.c. avrebbe dovuto
essere assicurato, a cura dell’appellante, non soltanto la
notificazione, ma anche il deposito in cancelleria della citazione
con la quale il gravame era stato erroneamente proposto, il
che non è avvenuto, con conseguente tardività dell’appello.
Non è utilmente invocabile, da parte dei ricorrenti, neanche la
disposizione eccezionale di cui all’art.327 secondo comma
c.p.c., in quanto essa si riferisce alla diversa ipotesi in cui la
parte, contumace in prime cure, dimostri di non aver avuto
contezza della pendenza del giudizio senza sua colpa, per
nullità dell’atto introduttivo o della relativa notificazione. Nel
caso di specie, i ricorrenti si erano costituiti ritualmente

nuova disposizione legislativa, appunto rappresentata dal

depositando il ricorso introduttivo innanzi il Giudice di Pace: è
infatti con il deposito di questo atto che la parte ricorrente si
costituisce in giudizio, in quanto la successiva fase della
notifica dell’atto con il pedissequo decreto di fissazione
dell’udienza (che nel rito speciale previsto per l’opposizione
avverso le ordinanze-ingiunzioni viene svolta a cura della
cancelleria) attiene piuttosto alla regolare instaurazione del
contraddittorio. Sul piano logico, la conferma di quanto
Ric. 2015 n. 23878 sez. 52 – ud. 20-02-2018
-7-

N

precede deriva dalla considerazione che nel rito disciplinato
dagli artt.409 e ss. c.p.c. non è prevista una norma
corrispondente a quella di cui all’art.165 c.p.c., non potendosi
neanche ipotizzare la mancata costituzione del ricorrente,
proprio per il fatto che questi si costituisce nel momento stesso

giudizi introdotti con citazione, per i quali la costituzione
dell’attore avviene invece, dopo la notifica dell’atto introduttivo
al convenuto, con il deposito in cancelleria di detto atto).
Da quanto precede deriva che il vizio relativo alla mancata
notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure e
del

pedissequo decreto doveva esser fatto valere

dall’appellante come motivo di impugnazione, nel rispetto del
precetto di cui all’art.161 c.p.c.

Infatti

“L’art. 327,primo

comma, cod. proc. civ., il quale prevede la decadenza della
impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione
della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di
questa, è espressione di un principio di ordine generale, diretto
a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici, che trova
applicazione anche nel caso in cui sia (tardivamente) dedotto
un error in procedendo che investe di nullità la sentenza che si
intende impugnare, senza che possa trovare applicazione in via
analogica la disposizione del secondo comma dello stesso art.
327 cod. proc. ci v., concernente la parte contumace che
dimostri di non aver conoscenza del processo per nullità della
citazione o della notificazione di essa e per nullità della
notificazione degli atti di cui all’art. 292 cod. proc. civ. Detto
regime manifestamente non si pone in contrasto con il principio
costituzionale del diritto di difesa, non sussistendo alcuna
violazione di esso, attesa la disponibilità dei relativi mezzi”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n.11264 del 30/07/2002, Rv.556422;
Ric. 2015 n. 23878 sez. 52 – ud. 20-02-2018
-8-

in cui deposita il ricorso (a differenza di quanto accade nei

conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n.15262 del 12/07/2011,
Rv.619137).
Da quanto precede consegue il rigetto di tutti i motivi di
gravame e la condanna dei ricorrenti, tra loro in solido, alle
spese del grado.

successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono
le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.1 comma 17 della
Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma

1-quater

all’art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del grado, che liquida in C 800 oltre spese
prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002,
inserito dall’art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso
principale a norma dell’art.1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, in data 20 febbraio 2018.
Il Presidente
(S. Petitti)

Il Consigliere estensore
(S. Cliva)

i’ t
ji

“o Giudiziario
a NERI

\f■

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA