Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20072 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 24/09/2020), n.20072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26513/2015 R.G. proposto da:

Onoranze Funebri V. s.n.c., in persona del L.R. pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabato Tufano e elett. dom c/o

avv. Antonio F. Graziani, con studio in Roma, via Adige 69;

– ricorrente –

Contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del responsabile Campania,

rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Molfini, elett. dom. c/o

l’avv. Vincenzo Iannelli, in Roma, via Sacconi n. 19;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 2565/15/15, depositata il 17 marzo 2015, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio

2020 dal Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 2565/15/15, depositata il 17 marzo 2015, la CTR della Campania confermava la sentenza della CTP di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da V.A., quale legale rappresentante della Onoranze Funebri V. SNC di V.A., avverso l’estratto di ruolo rilasciato da Equitalia Sud S.p.A., ritenendo che il ricorrente fosse privo di un interesse ad agire;

– il giudice di appello, nel disattendere le doglianze del contribuente ha ritenuto: – a) inammissibile l’impugnazione avverso cartelle regolarmente notificate, perchè l’agente per la riscossione aveva dimostrato che sette cartelle erano state regolarmente notificate, e non impugnate, e tre erano, ancora, in attesa di notifica; – b) inammissibile l’autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo;

– avverso la sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

– Equitalia sud ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con unico motivo, deducendo “sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 ed all’art. 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente censura la decisione impugnata per avere il giudice omesso di valutare che “molte cartelle richiamate dell’estratto di ruolo non erano state mai notificate al ricorrente”;

– evidenzia che il concessionario non aveva fornito la prova dell’avvenuta notifica o, quanto meno, di aver adempiuto a tutte le formalità di legge;

– la censura è inammissibile: le Sezioni unite di questa Corte hanno fissato il seguente principio: ” E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ultima 2 parte, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass., S.U, n. 19704/2015) “;

– il ricorso tuttavia, riproducendo nel ricorso pedissequamente la motivazione della sentenza dianzi citata, non spiega le ragioni per cui i principi ivi espressi spieghino un esito favorevole alla decisione della lite, nè, tanto meno, si confronta con l’affermazione della CTR, secondo cui sette cartelle erano state correttamente notificate e non impugnate, per cui l’attuale impugnazione era tardiva, mentre le altre tre non erano ancora state notificate;

– ora, anche ad ammettere, in linea con la citata decisione delle sezioni unite, che la conoscenza della iscrizione, acquisita mediante l’estratto di ruolo non comporta l’onere bensì solo la facoltà dell’impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare successivamente, in ipotesi dopo la notifica di un atto “tipico”, la pretesa della quale il contribuente sia venuto a conoscenza (eventualmente attraverso un atto “atipico”, in quanto ad esempio non manifestato in forma “autoritativa” oppure privo delle indicazioni previste dall’art. 19 cit., comma 2)”, di guisa che la mancanza di comunicazione dell’atto nei modi previsti dalla legge, non può impedire l’impugnabilità dell’atto (del quale il contribuente sia venuto “comunque” a conoscenza), il ricorso manca di autosufficienza, non riportando integralmente il contenuto delle cartelle, nè spiegando le ragioni per cui esse dovrebbero essere ritenute illegittime.

– pertanto, il ricorso va respinto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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