Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20072 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. un., 23/09/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17727/2009 proposto da:

IMMOBILIARE IL POGGIO S.A.S. DI MONALDL GIUSEPPE & C, in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CANCELIERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROMANELLI Luciano, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIUSI 63, presso lo studio

dell’avvocato LEDA CRAIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CRAIA

VILLEADO, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2996/2008 del TRIBUNALE di FERMO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Vincenzo GAMBARDELLA, il quale chiede che le Sezioni unite della

Corte, in Camera di consiglio, vogliano dichiarare la giurisdizione

del giudice ordinario.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La s.a.s. “Immobiliare II Poggio”, nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Fermo l’omonimo comune, ne chiese la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei rilascio, da parte dell’ente territoriale, di una certificazione urbanistica erroneamente attestante la qualità edificatoria tout court di un’area risultata, in realtà, soltanto in minima parte edificabile.

Espose il ricorrente che, a causa dell’errore commesso dal dirigente dell’ufficio urbanistico – da imputarsi, per effetto del rapporto di immedesimazione organica, allo stesso comune -, non era stato possibile realizzare il preventivato intervento edilizio sul terreno in parola dopo l’acquisto, essendo stata negata alla società istante la relativa concessione.

L’ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, eccepì il difetto di giurisdizione del G.O., vertendo, a suo dire, la controversia così introdotta su materia (quella urbanistico-edilizia) riservata alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo.

La società oggi ricorrente ha così proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, sulla premessa secondo cui la lesione patrimoniale lamentata non poteva dirsi conseguenza immediata e diretta dell’illegittimo esercizio di potestà amministrative, non avendo l’attività meramente certificatoria svolta nella specie dalla P.A. alcuna natura tipicamente provvedimentale.

Il ricorso è fondato.

Parte ricorrente si duole della (incontroversa) erroneità del certificato di destinazione urbanistica, erroneità che ne aveva indotto una falsa rappresentazione della realtà (la legittimità di un intervento edilizio relativo all’intera area in questione) cui era conseguita la decisione di acquistare il terreno – decisione che non sarebbe mai stata adottata se fossero stata fedelmente e correttamente riportate, nella certificazione de qua, le reali condizioni del terreno quoad inaedificationis.

La controversia esula, dunque, dal campo (impropriamente evocato dal comune resistente) riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non controvertendosi, nella specie, in ordine ad alcuna ipotesi di gestione del territorio, che del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, riserva alla competenza esclusiva del G.A. Diversamente da quanto opinato dal resistente (secondo il quale il certificato in parola era un semplice attestato rilasciato a richiesta del privato, tale, pertanto, da non esonerare quest’ultimo dallo svolgimento di ulteriori attività di verifica e controllo), il rilascio della certificazione in parola integra gli estremi non già dello svolgimento di una qualsivoglia attività provvedimentale della P.A., bensì del comportamento (sicuramente colposo) del funzionario, riconducibile all’ente di appartenenza, astrattamente idoneo a risolversi in un illecito civile, con la conseguenza che spetta al giudice ordinario la cognizione (e l’accertamento in concreto) della sussistenza e della tutelebilità, sul piano risarcitorio, delle posizioni di diritto soggettivo che si assumono lese nella specie.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

PQM

La corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3700,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

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