Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20072 del 11/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 12/07/2017, dep.11/08/2017), n. 20072
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso ricorso 29583/2016 proposto da:
BENI IMMOBILI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRISCI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO PASQUINELLI;
– ricorrente –
contro
HERA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI
11, presso lo studio dell’avvocato ARISTIDE POLICE, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO LOLLI,
MICHELE ANGELO LUPOI;
– controricorrenti –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
MODENA, depositata il 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, il quale ha
richiesto di accogliere il ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
vista la memoria difensiva depositata dalla HERA s.p.a.;
viste altresì le memorie presentate dalla ricorrente e dalla resistente;
rilevato come l’ordinanza del TRIBUNALE di MODENA (depositata il 18/11/2016 e comunicata in pari data, impugnata con ricorso notificato il 17/12/2016) abbia disposto la sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra l’opponente HERA s.p.a. e l’opposta BENI IMMOBILI s.r.l., relativo alla somma di Euro 544.500,00 pretesa da quest’ultima a titolo di provvigione per la mediazione prestata in relazione alla stipula di una compravendita immobiliare conclusa dalla FIERA s.p.a. con l’acquirente CO.GE.FER. s.r.l., ritenendo pregiudiziale la decisione della causa in corso davanti al Tribunale di Bologna tra la FIERA s.p.a. e la CO.GE.FER. s.r.l. (avente ad oggetto il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta nel contratto di vendita, e legata all’esercizio della prelazione da parte del Ministero dei beni Culturali, nonchè la risoluzione dello stesso contratto per inadempimento della compratrice);
considerato, in accoglimento del motivo di censura formulato dalla ricorrente e conformemente alle considerazioni svolte dal pubblico ministero, come, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, non sia mai configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria, ai fini della sospensione necessaria del processo, tra cause pendenti fra soggetti diversi (nella specie, la FIERA s.p.a. e la BENI IMMOBILI s.r.l., parti del giudizio asseritamente pregiudicato, ed invece la HERA s.p.a. e la CO.GE.FER. s.r.l., parti del giudizio asseritamente pregiudicante), seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione e non vi è, perciò, motivo di temere che la prosecuzione del giudizio possa dare luogo a quel contrasto di giudicati che la norma di cui all’art. 295 c.p.c., intende impedire (Cass. Sez. L, 18/03/2009, n. 6554; Cass. Sez. 2, 16/03/2007, n. 6159; Cass. Sez. 2, 25/07/2006, n. 16960);
ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere accolto, con la cassazione del provvedimento impugnato mediante ricorso per regolamento, rimettendo al giudice del merito altresì la liquidazione delle spese del procedimento di regolamento.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Modena, anche per le spese del procedimento di regolamento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017