Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20072 del 02/09/2013


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 20072 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

‘SENTENZA( ORA’ 344t•c,b,

sul ricorso 30695-2007 proposto da:
MOBILIA

FABRIZIO

MBLFRZ64A05F158T

in

proprio,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MOBILIA FABRIZIO
difensore di sè medesimo con studio in 98123 MESSINA,
4

2013

VIA PIPPO ROMEO 4 giusta delega in atti;
– ricorrente –

1590

contro

COMUNE DI RACCUJA;
– intimato –

1

Data pubblicazione: 02/09/2013

avverso la sentenza n. 218/2007 del TRIBUNALE di
PATTI, depositata il 24/09/2007, R.G.N. 1167/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;

Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’estinzione del giudizio;

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Considerato che l’avv. Fabrizio Mobilia, in proprio, procuratore del
Comune di .Raccuja in una causa di opposizione avverso pignoramento
presso terzi, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo,
avverso la sentenza del Tribunale di Patti che ha deciso l’opposizione
all’esecuzione, lamentando la mancata distrazione delle spese;
che il Comune non si è costituito
che successivamente l’avv. Mobilia ha depositato atto con il quale

Considerato che, nella contumacia dell’unico intimato, l’atto di
rinuncia non va notificato e produce effetti estintivi del giudizio._.

PQM
la Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 5 luglio 2013.

_L)

dichiara di rinunciare al ricorso.

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