Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20071 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 24/09/2020), n.20071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23271-2013 R.G. proposto da:

Onoranze Funebri V. s.n.c., in persona del L.R. pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabato Tufano e Antonio F.

Graziani, P.E.C. sabato.tufano.forotorre.it;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 311/50/13, depositata l’11 giugno 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio

2020 dal Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 311/50/13, depositata l’11 giugno 2013, la CTR della Campania rigettava l’appello proposto da V.A., in proprio e quale legale rappresentante della Onoranze Funebri V. s.n.c. di V.A., nei confronti dell’agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto in relazione agli avvisi di accertamento per Iva, Irap e Irpef anno 2006;

– il giudice di appello nel disattendere le doglianze della contribuente relativamente alla ricostruzione dei ricavi operati dalla Gdf sulla sola base delle movimentazioni finanziarie, senza analizzare i dati di fatto emergenti dal PVC quali: numero dei funerali effettuati, prezzo prevalentemente praticato, in operatività dell’azienda nell’anno 2004, rilevava che le movimentazioni bancarie rilevate non avevano trovato giustificazione diversa da quella di una disponibilità finanziaria superiore a quella oggetto di dichiarazione;

– rigettava le domande nuove tardivamente proposte;

– avverso questa sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, articolato in due submotivi;

– l’Agenzia delle entrate ha resistito con “atto di costituzione”, non notificato, chiedendo di essere ammessa a partecipare alla discussione della causa ex art. 370 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo, la contribuente denuncia “insufficientez inesistente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo i Giudici tributari recepito acriticamente la tesi del contribuente circa la mancata ricezione della comunicazione ai soci tutti della ricorrente, “pur in presenza di incontestati elementi di fatto” mancata costituzione in giudizio dei soci tutti. Violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1 (TUIR) e di violazione del litisconsorzio necessario”;

– evidenzia che era stata violata la norma che impone la partecipazione necessaria al giudizio di tutti i soci della società di persone;

– rileva ancora che la CTR aveva omesso di rispondere alle doglianze relative alla regolarità della procedura seguita dalla Guardia di Finanza del corso delle attività di accesso, ispezione e verifica;

– il motivo è fondato per la ragione processuale dedotta;

– la giurisprudenza consolidata di questa Corte riconosce la sussistenza del litisconsorzio necessario sostanziale tra società di persone e soci in relazione ad accertamento, che è unico, del maggior reddito computato al socio del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, in ragione del maggior reddito accertato in capo alla società, ove non sussistano ragioni personali inerenti al socio; secondo l’orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario; conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio; ciò premesso, atteso che nel periodo d’imposta oggetto di accertamento la contribuente rivestiva la forma di società di persone in forma collettiva (s.n.c.), la sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perchè ciascuna resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass. sez. unite 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte si vedano Cass. sez. 5, 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass. sez. 6-5, ord. 28 novembre 2014, n. 25300; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2016, n. 7789; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1472 del 2018);

– la sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del ricorso, con rinvio al giudice di primo grado (CTP di Napoli), dinanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento e rinvia la controversia alla Commissione tributaria provinciale di (Foggia cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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