Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20071 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 24/07/2019), n.20071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10920-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA s.p.a., in persona del procuratore

Dott. M.L., rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’avv. prof. Giuseppe Tinelli e

dall’avv. Massimo RIDOLFI, presso il cui studio legale, sito in

Roma, alla via di Villa Severini, n. 54, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

e

contro

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 287/04/2018 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di SIRACUSA, depositata il

22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI,

nonchè in quelle, in riconvocazione, del 12/06/2019 e del

26/06/2019.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo delle imposte risultanti dalla sentenza n. 118/16/2009 emessa dalla medesima CTR, oltre interessi e sanzioni D.Lgs. n. 471 del 1997, ex artt. 5 e 13, detratto l’importo precedentemente versato dalla. società contribuente, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha accolto l’appello proposto da quest’ultima avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che la L. n. 193 del 2001, entrata in vigore il 9 giugno 2001, e quindi prima della notifica alla società contribuente dell’avviso di rettifica (oggetto del giudizio di cui alla citata sentenza della CTR), aveva abrogato i quattro commi successivi al primo del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, che prevedeva il pagamento di un terzo dell’ammontare accertato dall’ufficio dopo la proposizione del ricorso avverso l’accertamento, con la conseguenza che era inapplicabile la sanzione di cui all’art. 13 cit..

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica con controricorso e memoria soltanto la società contribuente, restando intimata Vagente della riscossione.

2.1. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., regolarmente costituito il contraddittorio, questa Corte nell’adunanza del 27/03/2019 ha deciso il ricorso. Successivamente, nelle more della pubblicazione dell’ordinanza pronunciata a detta adunanza, la società contribuente ha depositato una prima istanza di sospensione del giudizio dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 cit., provvedendo al deposito deha copia della domanda avanzata all’Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento di quanto dovuto ed ha chiesto la sospensione del giudizio. Il Collegio, riunitosi nella medesima composizione, nelle camere di consiglio del 12/06/2019 e del 26/06/2019 ha provveduto come da dispositivo.

3. Va preliminarmente rigettata la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalla società contribuente ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, in data 21/03/2019 e con successiva istanza del 31/05/2019.

3.1. L’art. 6 cit., rubricato “Definizione agevolata delle controversie tributarie”, al comma 1, prima parte, prevede che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia” ed il successivo comma 10 dispone che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019”.

3.2. E’, pertanto, evidente, in base al chiaro tenore letterale di tali disposizioni, che la sospensione opera soltanto con riferimento alle controversie che abbiano ad oggetto atti impositivi, restandone, quindi, esclusa la presente controversia che ha ad oggetto un cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di somme risultanti da una sentenza della Commissione tributaria regionale, in cui non si fa questione del merito della originaria pretesa fiscale.

3.3. Nè i termini della questione risultano modificati dalla proposizione, – nelle more della pubblicazione dell’ordinanza pronunciata all’adunanza del 27/03/2019 – di una nuova istanza di sospensione del giudizio.

4. Sempre in via preliminare va esaminata l’eccezione di giudicato interno che la controricorrente sostiene essersi formato con riferimento all’imposta, agli interessi e alla sanzione D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 5, avendo la CTR annullato in toto la cartella di pagamento che recava l’iscrizione a ruolo anche di tali voci. L’eccezione è infondata e va rigettata atteso che la CTR nella sentenza impugnata dà atto che la società appellante lamentava “la sola violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 1” e che quello della “contestata sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13″ era l'”unico oggetto della causa” e, conseguentemente, applicando il principio giurisprudenziale giusto il quale “L’interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 769 dei 16/01/2014; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19252 del 19/07/2018), la statuizione di annullamento della cartella non può che essere riferita alle sole sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. Ne consegue, piuttosto, che su tali imposte, interessi e sanzioni D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 5, si è formato il giudicato (interno) sfavorevole alla società contribuente che non ha impugnato, neanche incidentalmente, il predetto deliberato.

5. Ciò precisato, osserva il Collegio che il motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 1, è fondato e va accolto alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di IVA, l’omissione o il ritardo del pagamento dell’imposta in pendenza del giudizio risulta sanzionato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13, fino al 9 giugno 2001, momento in cui il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 2 a 5, che rendevano possibile tale ipotesi dr riscossione, sono stati abrogati dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 37, come modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 2. Tale ultima normativa, limitandosi a regolare in modo diverso le sole condizioni per la riscossione dell’imposta (richiedendo, in particolare, come nuovo presupposto l’iscrizione a ruolo), non ha modificato la disciplina sanzionatoria nè tantomeno previsto un’ipotesi di “abolitio criminis” e non incide, quindi, sui, comportamenti commessi in precedenza” (Cass., Sez, 5, Sentenza n. 9540 del 29/04/2011). In senso analogo si è espressa anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25754 del 05/12/2014, secondo cui “In tema di tributari, connessi all’accertamento ed alla riscossione di un’imposta, può configurarsi un'”abolitio criminis” solo quando la stessa venga radicalmente meno e non possa essere più pretesa neppure in riferimento alle annualità pregresse, mentre, qualora la legge istitutiva di un tributo venga abrogata a decorrere da una data, permanendo l’obbligo a carico del contribuente per il periodo anteriore, non sono abrogate le norme sanzionatorie che assistono tale obbligazione tributaria. Ne consegue che l’abrogazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 2, n. 1, a far data dal 9 giugno 2001, non ha inciso retroattivamente sulla norma, che continua a regolare, “ratione temporis”, i rapporti sorti sotto la sua vigenza, nè ha comportato alcuna modifica del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, continuando ad essere sanzionate, pur dopo detta abrogazione, le condotte concernenti l’omissione ed il ritardo nei pagamenti delle imposte, secondo i termini e le scadenze previste dalle norme in vigore al “tempus commissi delicti”.

6. Pertanto, non essendosi la CTR attenuta ai suddetti principi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente che, essendo rimasta soccombente, va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, con compensazione di quelle dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M.

rigetta l’istanza di sospensione avanzata dalla controricorrente, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente che condanna al pagar, iento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spesi, dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019 e, in riconvocazione il 12 giugno 2019 e il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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