Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20071 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. un., 23/09/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19769/2009 proposto da:

I.S. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLENTINI 69, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA

SUGAMELE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGNANO DI SAN LIO

Maurizio, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGTRONE, PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la decisione n. 58/2009 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 04/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato Vincenzo Alberto PENNISI per delega dell’avvocato

Maurizio Magnano di San Lio;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

(cassazione senza rinvio con dichiarazione di estinzione del

processo); assorbiti gli altri motivi.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La questione di diritto sottoposta dall’odierno ricorrente all’esame di queste sezioni unite ha ad oggetto la legittimità, o meno, del procedimento disciplinare a carico di un avvocato ove (come nella specie) riassunto d’ufficio – a seguito di annullamento con rinvio della decisione originaria da parte della corte di cassazione – dal Consiglio nazionale Forense in assenza di un formale atto di riassunzione da parte del titolare del potere disciplinare, in asserita violazione della Legge Professionale, artt. 50 e 56.

Premesso che la lex specialis che regola il procedimento de quo non contiene una specifica disciplina del procedimento di riassunzione – e che la norma di chiusura del R.D. n. 37 del 1934, dispone, per tutto quanto non espressamente previsto in rito, “il rinvio al procedimento davanti alla Corte di Cassazione in materia civile” -, la questione va risolta nel senso opinato dal ricorrente, e conseguentemente predicata la illegittimità della riassunzione d’ufficio.

In tali sensi, difatti, ha già avuto modo di esprimersi la giurisprudenza di queste stesse sezioni unite (Cass. 17938/08), stabilendo che la riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense a seguito di sentenza di cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392 cod. proc. civ., con la conseguenza che l’eventuale riassunzione disposta d’ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ..

L’accoglimento del primo, pregiudiziale motivo di ricorso determina ipso facto l’assorbimento delle restanti ragioni di doglianza illustrate nel ricorso stesso.

Alla declaratoria di inammissibilità (rectius, illegittimità) della riassunzione d’ufficio operata, nella specie, dal C.N.F. a seguito dell’annullamento, da parte di questa corte, della originaria decisione del giugno 2004, consegue l’estinzione del procedimento.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

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