Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20071 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8813-2015 proposto da:

Q.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POGGIO

LAURENTINO 118, presso lo studio dell’avvocato PAOLA TRENTADUE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO BARBARO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE PRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. PISAN 40, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNA CRESCI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA TOGNINI,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1038/2014 del TRIBUNALE di PRATO del

22/09/2014, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore PICARONI ELISA;

udito l’Avvocato MARCO BARBARO, difensore del ricorrente, che chiede

l’accoglimento;

udito l’Avvocato STEFANIA COSTANZO, giusta delega allegata al verbale

dell’Avvocato TOGNINI, difensore del controricorrente, che si

riporta ai motivi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che Q.E. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Prato, depositata il 22 settembre 2014, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Prato n. 1463 del 2012, di rigetto dell’opposizione proposta dalla medesima sig.ra Q. avverso il verbale di contestazione della violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 8, per eccesso di velocità nel transito su (OMISSIS);

che il Tribunale ha ritenuto legittimo il rilievo della violazione a mezzo di autovelox, e la conseguente contestazione differita, ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, sul rilievo che (OMISSIS) presenti le caratteristiche di strada urbana di scorrimento indicate dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 3, lett. d);

che il Comune di Prato resiste con controricorso;

che la ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che la ricorrente deduce: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2712 c.c., per avere il Tribunale affermato che non erano contestate le caratteristiche strutturali di (OMISSIS), a fronte della centralità del tema se il predetto Viale presentasse o non le caratteristiche per essere qualificato strada urbana di scorrimento; 2) vizio di motivazione, per omesso esame ovvero motivazione apparente riguardo al fatto decisivo, oggetto di specifica impugnazione, della presenza o non di intersezioni a raso non semaforizzate sul (OMISSIS); 3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 2 e 3, il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito dalla L. n. 168 del 2002, per avere il Tribunale affermato che la banchina pavimentata a destra e il marciapiede non costituiscono elementi necessari ai fini della qualificazione della strada di scorrimento;

che le doglianze sono fondate;

che il Tribunale ha ritenuto presenti sul (OMISSIS) gli elementi strutturali necessari ai fini della qualificazione di strada a scorrimento veloce all’esito di un accertamento parziale delle caratteristiche del Viale indicato;

che infatti, anzichè accertare in concreto la presenza o non degli elementi indicati dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 2, lett. D), il Tribunale si è soffermato sulla irrilevanza della mancanza di banchina pavimentata a destra, in quanto elemento soltanto eventuale della strada urbana di scorrimento, pur risultando dalle stesse affermazioni del controricorrente Comune di Prato che il Viale predetto è dotato, in alcuni tratti, di banchina a destra;

che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al tribunale di Prato, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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