Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20071 del 02/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20071 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 30691-2007 proposto da:
COMPAGNIA COSTRUZIONI MEDITERRANEA C.C.M.

S.R.L.

02029450844 in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MAGLIARISI
ANGELO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. l DI AGRIGENTO
01938330840 in persona del suo Direttore Generale pro

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Data pubblicazione: 02/09/2013

tempore

Dr.

GIUSEPPE

CARLO,

DI

elettivamente

domiciliata in ROMA, ViALE DELLE MILIZIE 22, presso
lo studio dell’avvocato TURCO IGOR, rappresentata e
difesa dall’avvocato PELLITTERI MICHELE giusta delega
in atti;

avverso la sentenza n. 630/2007 del TRIBUNALE di
AGRIGENTO, depositata il 18/06/2007, R.G.N.
1668/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

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– controricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 26.5.06

l’A.U.S.L.

n. l di Agrigento proponeva opposizione al pignoramento
notificatole il 12.5.06 con il quale la Costruzioni
Mediterranea s.r.l. aveva staggito presso il suo tesoriere la

complessiva somma di C 40.000,00. Esponeva a riguardo che
risultavano conteggiati nel precetto importi già in parte
corrisposti onde l’eccessività della somma precettata. In
esito al giudizio in cui si costituiva l’opposta contestando
la fondatezza dell’opposizione, il Tribunale di Agrigento con
sentenza depositata in data 18 giugno 2007 dichiarava la
nullità del precetto laddove era stato intimato il pagamento
dell’importo di e 30.695,09 anziché di C 24.556,07, dichiarava
irripetibili le spese di precetto anticipate dall’opposta;
considerando l’avvenuto pagamento di E 21.654,18, dichiarava
il diritto dell’opposta a procedere per la residua somma di E
2.901,94 oltre interessi legali e moratori, questi ultimi
nella misura stabilita dall’art.26 legge 109/94 sino al
soddisfo; compensava le spese. Avverso tale decisione la
Costruzioni Mediterranea ha quindi proposto ricorso per
cassazione articolato in tre motivi. Resiste l’AUSL con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima

doglianza,

deducendo la violazione

degli

artt.2909 cc e 324 cpc, la ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata per aver il Tribunale ritenuto di ridurre la somma

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A

intimata con il precetto modificando in tal modo il decreto
ingiuntivo, divenuto esecutivo a seguito del rigetto
dell’opposizione.
Ha quindi concluso il motivo di impugnazione con il seguente
quesito di diritto: “può il giudice dell’esecuzione modificare

rigetto dell’opposizione, la cui sentenza è passata in
giudicato?”
Con la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della
violazione dell’art.615 cpc, la ricorrente lamenta che il
giudice dell’esecuzione aveva trascurato che essa era in
possesso di titolo esecutivo definitivo senza considerare che
l’opponente aveva contestato non il diritto a procedere ad
esecuzione forzata ma il calcolo degli interessi effettuato.
Ha quindi concluso il motivo di impugnazione con il seguente
quesito di diritto: ” può il G.E. dichiarare ammissibile
l’opposizione all’esecuzione quando chi agisce è in possesso
di un titolo definitivamente esecutivo?” Può considerarsi
adempiuta l’obbligazione alla data della delibera di pagamento
della sola sorte capitale”
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in
quanto sia pure sotto diversi profili, prospettano ragioni di
censura intimamente connesse tra loro, riguardanti una pretesa
modifica, da parte del G.E., di un decreto ingiuntivo
definitivamente esecutivo, sono entrambi inammissibili perché

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il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, a seguito del

non sono assolutamente correlati con le ragioni dell’impugnata
sentenza.
Ed invero, il giudice dell’esecuzione, a base della sua
decisione, ha posto il rilievo che, ben prima della notifica
dell’intimazione propedeutica all’azione espropriativa,

in favore dell’opposta, circostanza che quest’ultima aveva
riconosciuto, rendendo il fatto incontroverso.
Alla luce di tale pagamento, pacifico tra le parti, risultava
pertanto evidente – questa la conclusione del primo giudice l’eccessività della somma precettata per cui doveva ritenersi
l’insussistenza del diritto in capo all’opposta di procedere
in executivis

per tale somma, divenuta eccessiva a seguito di

fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del
titolo giudiziale.
Tutto ciò considerato, appare evidente come le censure
proposte, basate sulla intangibilità del giudicato, eludano il
punto nodale della pronunzia e non siano correlate con la
ratio decidendi

della decisione impugnata, fondata – giova

ripeterlo- su fatti modificativi o estintivi del rapporto
successivi alla formazione del titolo giudiziale. Ed è appena
il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare
idonee a contrastare le ragioni della decisione, devono
correlarsi con le stesse, in modo che alle argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle

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A

l’opponente aveva proceduto ad apposito versamento di denaro

dell’impugnante, volte ad incrinare il fondamento logicogiuridico delle prime.
Resta da esaminare la terza doglianza per violazione della
legge 109/94, con cui la ricorrente lamenta che la sentenza
sarebbe errata nella parte in cui ha ricalcolato gli interessi

della somma pari ad euro 21.654,18 ed ha concluso il motivo di
impugnazione con il seguente quesito di diritto: “in materia
di lavori pubblici, ai sensi dell’art.26 L.109/94, sono dovuti
ex lege gli interessi moratori siccome determinati con decreto
ministeriale che si pubblica ogni anno a cura del Ministro dei
Lavori pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro”
La censura, così come riassunta nel quesito di diritto, è
infondata alla luce del rilievo che, così come risulta dalla
lettura della sentenza impugnata, il primo giudice ha
espressamente statuito che al credito residuo dovevano essere
aggiunti gli ” interessi legali e moratori, quest’ultimi nella
misura accertata annualmente come previsto dall’art.26
L.109/94 avuto riguardo alla natura della pretesa creditoria
dedotta che senz’altro appare rientrare nell’alveo normativo
disciplinato dalla disposizione suddetta che ha come
obbiettivo quello di determinare con criteri certi l’ammontare
del danno da ritardato pagamento…” (v. pag. 5 della sentenza).
Ciò premesso,

considerato che

la ricorrente non ha

specificamente contestato la misura del credito residuo, come
risulta dal quesito posto a corredo del motivo, essendosi

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sulla somma residua di C 2.901,89 anziché sull’importo totale

limitato a dedurre che in materia di lavori pubblici, ai sensi
dell’art.26 L.109/94, sono dovuti

ex lege

gli interessi

moratori come determinati con decreto ministeriale che si
pubblica ogni anno a cura del Ministro dei Lavori pubblici di
concerto con il Ministro del Tesoro; considerato che il G.E.

ritenere la ricorrente, ha correttamente ed opportunamente
fatto applicazione delle previsioni di cui all’art.26
L.109/94, ne deriva l’infondatezza della doglianza.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle
censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in
esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto
del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come
in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M.
n.140/2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi
professionali.
P.Q.M.
La Corte

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al

pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida
in complessivi 2.200,00 di cui E 2.000,00 per compensi,
oltre accessori di legge, ed C 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 5.7.2013

nel calcolo degli interessi, contrariamente a quanto sembra

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