Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20070 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20070 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 13895 – 2013 R.G. proposto da:
ROCCHI RAFFAELLA – c.f. RCCRFL77B61C673L – e per ella, in qualità di tutore,
l’avvocato GIAN LUIGI ROCCHI – c.f. RCCGLG40B14E675L – rappresentato e
difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. ed, in virtù di procura
speciale a margine del ricorso, dall’avvocato Giovanna Fiore, presso lo studio
della quale, in Roma, alla via degli Scipioni, n. 94, elettivamente domicilia.
RICORRENTE
contro
CONDOMINIO “Garibaldi” di Savignano sul Rubicone, via Garibaldi, n. 30 – c.f.
90016520406 – in persona dell’amministratore dott. Michela Sgolacchia,
elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Pisana, n. 13, presso lo studio
dell’avvocato Claudia D’Amico che lo rappresenta e difende in virtù di procura
speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso – ai sensi dell’art. 348 ter, 3 0 co., cod. proc. civ. – la sentenza del
tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, n. 225/2011,

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Data pubblicazione: 30/07/2018

udita la relazione nella camera di consiglio del 5 febbraio 2018 del consigliere
dott. Luigi Abete,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Luigi Salvato, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
siccome tardivamente proposto,

Con atto ritualmente notificato Raffaella Rocchi, in persona del tutore, Gian
Luigi Rocchi, citava a comparire dinanzi al tribunale di Forlì, sezione di Cesena, il
condominio “Garibaldi” di Savignano sul Rubicone, via Garibaldi, n. 30.
Chiedeva, tra l’altro, dichiararsi la nullità ovvero pronunciarsi l’annullamento
delle deliberazioni assunte dall’assemblea condominiale in data 15.3.2007.
Resisteva il condominio.
Con sentenza n. 225/2011 l’adito tribunale dichiarava inammissibili e
rigettava le domande tutte dell’attrice e la condannava alle spese di lite.
Proponeva appello Raffaella Rocchi, in persona del tutore Gian Luigi Rocchi.
Resisteva il condominio.
Con ordinanza dei 22.2/7.3.2013 la corte d’appello di Bologna dichiarava
inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348 bis, 10 co., cod. proc. civ..
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto ricorso Raffaella Rocchi, in
persona del tutore, Gian Luigi Rocchi; ne ha chiesto sulla scorta tre motivi la
cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Il condominio “Garibaldi” di Savignano sul Rubicone, via Garibaldi, n. 30, ha
depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi
l’avverso ricorso con il favore delle spese.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ordinanza interlocutoria dei 16.5/12.10.2017 questa Corte ha disposto
acquisirsi riscontro della comunicazione dell’ordinanza dei 22.2/7.3.2013 con cui
la corte d’appello di Bologna ha dichiarato ai sensi dell’art. 348 bis, 1° co., cod.
proc. civ. inammissibile il gravame avverso la sentenza n. 225/2011 del tribunale
di Forlì.

La ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3,
cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 163 e 164 cod. proc.
civ. e degli artt. 1102, 1130, 1° co., n. 1, e 1131, cod. civ.; ai sensi dell’art. 360,
1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio
oggetto di discussione tra le parti.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1130, 1720, 1135,
1° co., n. 1, 1325, 2233 cod. civ. e dell’art. 5, lett. a) del regolamento
condominiale; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame
di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3,
cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1102, 1131, 1° co., e
1137 cod. civ. e degli artt. 2 e 5, lett. a), del regolamento condominiale; ai sensi
dell’art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il
giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorso per cassazione è inammissibile,

siccome tardivamente

proposto.
Ai sensi dell’art. 348 ter, 3 0 co., cod. proc. civ. il termine “breve” di sessanta
giorni, ex art. 325, 2° co., cod. proc. civ., ai fini della proposizione del ricorso per

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione
o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità
dell’appello.
A seguito dell’ordinanza interlocutoria dei 16.5/12.10.2017 si è acclarato che
l’ordinanza dei 22.2/7.3.2013, con cui la corte d’appello di Bologna ha dichiarato
bis cod. proc. civ. l’appello proposto da

Raffaella Rocchi, è stata comunicata, tra gli altri, all’avvocato Gian Luigi Rocchi,
difensore dell’appellante, in data 7.3.2013 (alle ore 17.51).
E si è acclarato altresì che il provvedimento oggetto della comunicazione era
così descritto: “ordinanza definitiva generica dichiara l’appello inammissibile ex
art. 348 bis c.p.c. dichiara tenuta e condanna l’appellante alla refusione delle
spese process. nei confronti di parte appellata che liquida in euro 2.160,00 oltre
i.v.a. e c.p.a.”.
Su tale scorta si rappresenta che questa Corte spiega che la comunicazione
dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348
bis cod. proc. civ. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la
proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348 ter, 3 0 co., cod. proc. civ.,
solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del
provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d’impugnazione previsto
(cfr. Cass. (ord.) 30.9.2016, n. 19352; Cass. sez. lav. 11.9.2015, n. 18024).
In tal guisa si reputa che l’univoco riferimento alla dichiarazione di
inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348

bis c.p.c. e la condanna

dell’appellante alla refusione delle spese di lite fossero tali da consentire a
Raffaella Rocchi, parte destinataria della comunicazione, di aver senza equivoci
piena contezza della natura del provvedimento adottato, implicante il regime
d’impugnazione di cui all’art. 348 ter, 3 0 co., cod. proc. civ..

inammissibile ai sensi dell’art. 348

Orbene ulteriormente si rappresenta che il ricorso a questa Corte di
legittimità è stato consegnato per la notifica in data 24.5.2013, allorquando il
termine “breve” di sessanta giorni (a far data dal 7.3.2013) era ampiamente
decorso.
Manifestamente infondata è l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.

dalla ricorrente nella memoria all’uopo depositata.
E’ sufficiente ribadire che il termine “breve” per proporre il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di primo grado è in ogni caso di sessanta
giorni.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Si dà atto che il ricorso è datato 9.5.2013.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, Raffaella
Rocchi, in persona del tutore, Gian Luigi Rocchi, a rimborsare al controricorrente,
condominio “Garibaldi” di Savignano sul Rubicone, via Garibaldi, n. 30, le spese
del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2.300,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del

15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r.

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348 ter, 3 0 co., cod. proc. civ., per asserita violazione dell’art. 3 Cost., sollevata

z
n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, Raffaella Rocchi, in persona del tutore, Gian Luigi Rocchi,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

jd

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte

Il presidente
dott. Antonio Oricchio
.9/

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

3 O LUG. 2018

Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2018.

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