Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20070 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 24/07/2019), n.20070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19124-2017 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEVE DI

CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GUALTIERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE GUARAGNELLA;

– ricorrente –

contro

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

54, presso lo studio dell’avvocato TERESA SANTULLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO MUMOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

il tribunale di Bologna con sentenza n. 606/2014 ha rigettato l’opposizione proposta da L.F. avverso l’esecuzione intrapresa con atto di pignoramento presso terzi da V.C. sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del tribunale di Bologna sezione lavoro del 30/10/2001 che aveva condannato la Lepore al pagamento della somma di Euro 25.992,51 oltre accessori di legge in favore di V.C..

Proposto appello da L.F., la Corte d’appello respingeva il gravame; rilevava la Corte che l’efficacia interruttiva dell’atto di precetto, quale atto recettizio, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., si verifica nel momento in cui l’atto perviene a conoscenza del destinatario ovvero al suo indirizzo, reputandosi conosciuto se quest’ultimo non prova di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne avuto conoscenza; e nel caso di specie la notifica del precetto, sia di quello in data del 14.11.2012 sia di quello in data in 1.3.2013, era stata effettuata all’indirizzo della Lepore risultante dai registri anagrafici; con tali atti il creditore aveva posto in essere atti concreti di esercizio del diritto manifestando una volontà non abdicativa, interrompendo quindi la prescrizione; gravava perciò sulla Lepore dimostrare ai sensi dell’art. 1335 c.c., di non essere venuta a conoscenza di tali atti senza sua colpa; ma la diversa residenza di fatto rispetto a quella anagrafica mantenuta dalla Lepore non configurava una condotta incolpevole in quanto in questo modo era stata la stessa parte a porsi in condizione di non venire a conoscenza dell’atto e a mantenere una situazione difforme da quella ufficiale risultante dai registri anagrafici.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.F. con due motivi; ai quali ha resistito V.C. con controricorso illustrato da memoria.

E’ stata notificata alle parti la proposta del relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RITENUTO

Che:

1.- col primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c.;

2.- col secondo motivo si denuncia l’omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo (artt. 140,143,149 c.p.c.).

Sostiene la ricorrente, a fondamento delle censure, che la sentenza è contraddittoria ed errata perchè ha attribuito valenza sia alla notificazione effettuata a mezzo posta ai sensi dell’art. 149 c.p.c., ancorchè non fossero state compiute le formalità di cui all’art. 140 c.p.c.; sia alla notifica effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c.; rileva la ricorrente che il precetto è un tipico atto che non produce alcun effetto se non è portato a conoscenza del destinatario; pertanto se, come nel caso concreto, esso è stato notificato in violazione di quanto disposto dall’art. 149 c.p.c., non può presumersi che l’atto fosse arrivato comunque alla sua conoscenza come affermato dalla Corte d’appello; in quanto la norma, al comma 3, prevede che la notificazione a mezzo del servizio postale si perfezioni per il destinatario dal momento che lo stesso ha avuto la legale conoscenza dell’atto, che in caso di irreperibilità coincide con il compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.. Aggiunge la ricorrente che nel caso concreto la notificazione dell’atto di precetto del 10/11/2012 era rimasta senza esito perchè l’agente postale si era limitato ad attestare la sua irreperibilità in loco, senza il compimento delle ulteriori formalità di cui all’art. 140 cit.; e non si poteva pertanto ritenere come andata a buon fine; conseguentemente, alcuna efficacia interruttiva della prescrizione poteva essere attribuita a tale atto; pertanto V.C., edotta della irreperibilità della signora L. (residente in Argelato ma abitante a Bologna) nel luogo ove aveva tentato la precedente notifica del precetto, in data 1/3/2013 procedette alla notificazione del precetto ai sensi dell’art. 143 c.p.c.; in base al quale la notificazione si ha per l’eseguita nel 20″ giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte dalla norma (e quindi dal 22/3/2013 quando il termine di prescrizione decennale era già maturato considerato che il precedente atto interruttivo era stato compiuto in data 10/3/2003).

3.- Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente deve considerarsi che versandosi in una ipotesi di doppia conforme non è ammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma5, il motivo di ricorso fondato sull’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. (Cass. 26774/2016).

Va poi rilevato che entrambi i motivi di ricorso non censurano la reale ratio decidendi della sentenza, atteso che la Corte d’appello ha espressamente applicato alla notifica del precetto – inteso alla stregua di un atto di messa in mora – i principi riferiti alla conoscenza degli atti sostanziali ex artt. 1334 e 1335 c.c., affermando che poichè l’atto in questione (avente il contenuto di un’intimazione ad adempiere) era stato notificato per due volte all’indirizzo della L. nel comune di Argelato, risultante dai registri anagrafici, gravasse sulla L. dimostrare ai sensi dell’art. 1335, di non essere venuta a conoscenza di tali atti senza sua colpa.

4.- La ricorrente critica invece la sentenza affermando che la Corte di merito abbia violato i principi di cui agli artt. 143 e 140 c.p.c.; principi che però essa non ha minimamente applicato; non avendo affermato che la notifica del precetto fosse valida alla stregua delle suddette norme, nemmeno in relazione alla problematica questione dall’applicazione dei principi della scissione degli effetti del processo notificatorio all’atto di precetto in quanto “atto giudiziario”, ancorchè non processuale, al quale soltanto si applicano le norme sulle notifiche. Di tale questione (su cui, ai fini degli effetti sostanziali degli atti processuali, v. Cass. S.U. 24822 del 09/12/2015) i giudici d’appello non hanno minimamente discorso; mentre solo il giudice di primo grado aveva applicato il principio di scissione, come risulta dai motivi di appello riportati dalla sentenza impugnata.

Per queste ragioni, non avendo applicato i principi stabiliti dalla legge in materia di notificazione, su cui vertono le censure sollevate col ricorso, la Corte d’appello non può aver violato gli artt. 140 e 143 c.p.c.

5.- La Corte d’appello ha applicato invece esclusivamente il principio stabilito dall’art. 1335 c.c., della presunzione di conoscenza per l’atto unilaterale che giunge all’indirizzo del destinatario, salva la prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne conoscenza gravante su quest’ultimo; individuando anche la colpa del destinatario per avere questi mantenuto la propria residenza anagrafica nonostante avesse trasferito quella di fatto in un altro luogo; sostenendo che la stessa parte ora ricorrente si fosse posta così colpevolmente in condizione di non venire a conoscenza dell’atto mantenendo una situazione difforme da quella ufficiale risultante dai registri anagrafici.

6.- La correttezza delle suddette affermazioni non è stata adeguatamente censurata dalla ricorrente la quale ha costruito l’impugnazione sulla violazione dei principi in materia di notificazione; i quali non rilevano nel percorso motivazionale della Corte, nè rilevano sotto il profilo giuridico essendo pacifico che il precetto abbia anche contenuto di atto di messa in mora e che le eventuali irregolarità o nullità del procedimento notificatorio dell’atto di precetto (in quanto atto non processuale, ma “giudiziario”, propedeutico alla esecuzione ed al quale si applicano le norme sulle notifiche) non impediscono che venga rispettata comunque la regola posta dall’art. 1335 c.c., allorchè, appunto, in quanto atto di messa in mora, sia stato comunicato all’indirizzo del debitore (Cass. n. 15617 del 26/07/2005).

7.- Pertanto, quand’anche si volessero riferire le censure sollevate in ricorso, ai principi stabiliti dagli artt. 1334- 1335 c.c., in quanto richiamati nell’intestazione del primo motivo di ricorso, è altrettanto pacifico che nella situazione di fatto descritta in sentenza la comunicazione dell’atto di precetto sia stata effettuata, nel rispetto dell’art. 1335 c.c., all’indirizzo del destinatario L., in quanto risultante residente in quel luogo dagli atti anagrafici.

Il principio di presunzione di conoscenza stabilito in detta norma opera infatti per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione. Mentre non rileva l’irregolarità della notificazione, poichè, appunto, si discute qui di un atto di messa in mora al quale le regole sulle notifiche non si applicano; e che nei fatti risulta che non solo sia stato spedito all’indirizzo (cosa, di per sè, sufficiente a renderlo pienamente efficace e legittimo), ma anche che sia giunto all’indirizzo del destinatario, con piena conformità all’art. 1335 c.c. (v. Cass. n. 10058 del 27/04/2010, n. 10849 del 11/05/2006).

8.- Pertanto, in forza delle premesse svolte, il ricorso, diversamente da quanto opinato nella proposta ex art. 380 bis c.p.c., va quindi dichiarato inammissibile; con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive Euro 2700, di cui Euro 2500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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