Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20070 del 11/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 09/06/2017, dep.11/08/2017),  n. 20070

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12600/2016 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

PEPOLI, 4, presso lo studio dall’avvocato ALESSANDRO COLUZZI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRADANO

4, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE BARRICELLI, che lo

rappresenta e difende;

ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè

sul ricorso 12600-2016 proposto da:

ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

F.L., CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 6269/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

F.L. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6269/2015 dell’11 novembre 2015.

Resistono con distinti controricorsi il Condominio (OMISSIS), e la Allianz s.p.a., la quale ultima ha altresì proposto ricorso incidentale.

La sentenza impugnata ha respinto l’appello principale proposto dallo stesso F.L. e l’appello incidentale della Allianz s.p.a. avverso la sentenza n. 21058/2008 del Tribunale di Roma, la quale aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dal medesimo F. nei confronti del Condominio (OMISSIS), per i danni subiti dall’appartamento dell’attore in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale, condannando il Condominio a risarcire l’importo di Euro 306,60 oltre interessi, nonchè la assicuratrice RAS s.p.a. (chiamata in garanzia) a manlevare il convenuto Condominio.

Il Tribunale aveva liquidato l’indicata somma per le spese di ripristino delle pareti e del soffitto del soppalco della proprietà F., evidenziando come lo stesso attore avesse già conseguito dalla RAS s.p.a., per effetto di sentenza del 2004 resa dal Giudice di Pace di Roma, l’importo di Euro 5.474,44 (anche superiore alle richieste del danneggiato), e come non risultassero provati ulteriori danni. Confermando il rigetto dell’ulteriore pretesa risarcitoria, la Corte d’appello di Roma ha affermato che la relazione dell’accertamento tecnico preventivo espletato nel 2002 avesse accertato che solo 1/5 (il vano cucina) dell’appartamento del F. fosse sottostante al terrazzo, porzione in cui l’ausiliare aveva rilevato macchie risalenti di umido e di muffa e un rialzo del parquet. Da ciò l’assunta esaustività della somma già corrisposta dall’assicuratrice rispetto a quei danni, somma, del resto, superiore alla domanda stessa del danneggiato davanti al Giudice di pace. La Corte d’Appello escludeva pure pregiudizi successivamente verificatisi, avendo verificato l’esistenza di soli danni al soppalco, già considerati e risarciti nel primo giudizio. La sentenza impugnata aggiunge che anche la nota dell’appaltatore incaricato dal F. si riferiva soltanto alle infiltrazioni presenti in cucina, mentre i preventivi ed i bonifici prodotti concernevano la ristrutturazione dell’intero appartamento. Delle prove orali, i giudici di appello affermavano che le relative richieste non erano state riproposte nel precisare le conclusioni in primo grado.

Quanto all’appello incidentale della Allianz (già R.A.S.) S.p.a., la Corte d’Appello sosteneva che l’eccezione di non operatività della polizza per il danno richiesto dal F. era smentita dal comportamento concludente della stessa assicuratrice, che aveva liquidato al danneggiato un danno anche superiore a quanto richiesto al Giudice di Pace.

Il primo motivo di ricorso di F.L. deduce l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto al fatto storico delle infiltrazioni d’acqua nel salone accadute nel 2005; si richiama pure il ricorso per l’accertamento tecnico preventivo, che faceva riferimento ad una stima dei lavori pari ad Euro 45.294,30.

Il secondo motivo di ricorso contesta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per la mancata valutazione delle prove documentali e la mancata ammissione delle prove orali, giammai rinunciate, visto che la causa, decisa a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., non aveva proprio contemplato una udienza di precisazione delle conclusioni.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sollecitandosi l’ammissione di una nuova consulenza tecnica d’ufficio, e deducendosi che “nè il giudice di primo grado, nè quello di appello hanno avuto la pazienza di sfogliare con calma il fascicolo di parte attrice”.

Il primo motivo dell’appello incidentale della Allianz s.p.a. denuncia la violazione degli artt. 327 e 332 c.p.c., per non aver la Corte d’Appello di Roma accertato la tardività della notificazione dell’appello nei propri confronti, non valendo la tempestività della notificazione operata nei confronti del Condominio garantito.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, avendo la Allianz dedotto che la corresponsione della somma di Euro 5.474,44 era avvenuta in via transattiva, senza rinuncia all’eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, rimanendo perciò erroneamente non esaminata la questione sollevata sin dal primo scritto difensivo dell’attuale ricorrente incidentale, questione consistente nella “non accidentalità” delle infiltrazioni causa di danno.

Ritenuto che il ricorso principale e il ricorso incidentale potessero essere rigettati per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

La ricorrente incidentale Allianz S.p.a. ha presentato memoria ai sensi dell’ art. 380-bis c.p.c., comma 2.

E’ invece inammissibile la memoria presentata dal ricorrente principale F. in data 5 giugno 2017, in quanto non è stato rispettato il termine a ritroso di cinque giorni liberi prima della data stabilita per l’adunanza, di cui al medesimo art. 380-bis c.p.c., comma 2.

I tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto fra loro connessi e tutti attinenti alla sussistenza della prova di danni maggiori di quelli risarciti in primo grado dal Tribunale e dal Giudice di Pace di Roma nel precedente giudizio inter partes.

Le censure evidenziano palesi difetti dei necessari caratteri di tassatività specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, risolvendosi in una critica generica della sentenza della Corte d’Appello di Roma, sovente neppure collocabile nell’ambito di alcuna delle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c..

Il condomino che agisca nei confronti del condominio per il risarcimento dei danni subiti dalla sua unità immobiliare per effetto di infiltrazioni provenienti da un terrazzo condominiale ha l’onere di dimostrare, in conformità con le regole generali sull’onere della prova, i presupposti del relativo diritto, e, quindi, che si tratti di danni conseguenti alla mancata o imperfetta manutenzione del bene comune, restando affidato all’apprezzamento del giudice del merito (sindacabile soltanto nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’accertamento di fatto in ordine all’esistenza ed all’entità di tali danni, nonchè alla riconducibilità degli stessi al deterioramento del terrazzo.

Sono comunque inammissibili, innanzitutto, le censure che andrebbero riferite al parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto questo, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che tale vizio va denunciato nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. Non integrano, pertanto, il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le considerazioni svolte nel ricorso principale, che si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti, ovvero una diversa valenza delle risultanze documentali, invitando la Corte di legittimità a svolgere un nuovo giudizio sul merito della causa. Il mancato esame dei documenti, di cui si duole il ricorrente principale, non è riferibile al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè gli stessi documenti, che si assumono non esaminati (e dei quali neppure si indica lo specifico contenuto, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), dovrebbero rivelarsi tali da offrire la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il diverso convincimento della Corte d’Appello di Roma, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Non risultano, allora, indicate le ragioni per le quali i documenti trascurati (ad esempio, il preventivo che stimava i lavori a farsi in Euro 45.294,30) avrebbero senza dubbio dato luogo ad un risarcimento dei danni nei termini auspicati dal F..

Quanto alle dedotte violazioni dell’art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., esse sono prive di consistenza, in quanto la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c.. è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

Parimenti, il ricorrente principale, denunciando in sede di legittimità il mancato accoglimento delle proprie istanze istruttorie, non ha ottemperato all’onere, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente o di trascrivere in ricorso le circostanze oggetto delle prove negate, al fine di consentire a questa Corte il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse.

Nè è sindacabile in cassazione la valutazione operata dalla Corte di merito di non disporre una nuova consulenza tecnica di ufficio, in quanto la decisione da adottare era già adeguatamente sostenuta dalle risultanze della istruzione preventiva, la quale era idonea a risolvere le questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche in ordine all’eziologia dei danni lamentati dal F..

Venendo al ricorso incidentale della Allianz, il primo motivo (in quanto relativo, nella specie, all’inammissibilità dell’appello del F. per intempestività, appello comunque rigettato nel merito) ha natura di gravame condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicchè rimane assorbito dall’infondatezza del ricorso principale (Cass. Sez. U., 25/03/2013, n. 7381).

E’ del pari infondato il secondo motivo del ricorso incidentale. La Corte d’appello ha ritenuto che il pagamento dell’indennizzo operato dalla compagnia assicuratrice con riguardo all’importo liquidato nel primo giudizio risarcitorio promosso dal F. deponesse per la configurabilità di una volontà transattiva o di rinuncia rispetto all’eccezione di inoperatività della polizza per il tipo di evento, e ciò in base ad accertamento compiuto dal giudice di merito che si sottrae al sindacato di legittimità se non per l’omesso esame di fatti storici aventi quei connotati di decisività, prima ricordati, e non rilevabili nella censura proposta. Anche, del resto, con riguardo al contratto di assicurazione, trova applicazione il principio secondo il quale, per l’individuazione della comune volontà delle parti, è utilizzabile il ricorso al criterio ermeneutico del successivo comportamento dei contraenti, sicchè, ai fini della delimitazione del rischio coperto da una polizza, lo stesso può essere correttamente evinto altresì dalla circostanza che l’assicuratore abbia in precedenza indennizzato un identico danno in esecuzione del medesimo contratto.

D’altra parte, il motivo di ricorso è volto a sostenere che la mancata copertura assicurativa derivasse dal difetto del carattere dell’accidentalità del danno, stante la condotta negligente del Condominio nel rimuovere le cause dell’infiltrazioni. Questa prospettazione interpretativa è comunque sprovvista di decisività, avendo questa Corte già precisato come l’assicurazione della responsabilità civile non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità e, per la sua stessa natura, importa necessariamente, piuttosto, l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Di tal che, la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni “involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale”, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell’assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose (così Cass. Sez. 3, 26/02/2013 n. 4799).

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale della Allianz vanno perciò rigettati. Il ricorrente principale F.L. va condannato a rimborsare al controricorrente Condominio le spese del giudizio di cassazione, mentre le stesse spese vanno compensate, in ragione della reciproca soccombenza, nei rapporti tra F.L. e Allianz s.p.a..

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale F.L. e della ricorrente incidentale Allianz s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni integralmente rigettate.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, condanna il ricorrente F.L. a rimborsare al controricorrente Condominio (OMISSIS), le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; compensa le spese sostenute nel giudizio di cassazione nei rapporti tra Luigi F. e la Allianz s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale F.L. e della ricorrente incidentale Allianz s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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