Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20070 del 02/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20070 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 28999-2007 proposto da:
BOESSO ROBERTO BSSRRT54L30G702X, GUERRINI GABRIELLA
GRRGRL51D668411, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato
LOLLINI SUSANNA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MAZZONI LIONELLO giusta
delega in atti;
– ricorrenti contro

RISTORAZIONI MUGNAI DI MUGNAI PIERO E C. S.A.S.
01293750509 in persona del suo legale rapprentante

1

Data pubblicazione: 02/09/2013

pro tempore Sig. GIAMPIERO MUGNAI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo
studio dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FOGGIA
ANGELO giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 64/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 28/02/2007, R.G.N.
2569/A/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato CRISTINA DELLA VALLE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roberto Boesso e Gabriella Guerrini propongono ricorso per
cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Firenze che ha respinto il loro appello contro la sentenza di
primo grado del Tribunale di Pisa, che aveva respinto la domanda di
risoluzione di un contratto di locazione stipulato con Ristorazioni Mugnai
di Mugnai Pietro & C. s.a.s., in relazione ad alcuni fondi in Pisa.
La società intimata resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i
ricorrenti censurano la sentenza impugnata ove afferma che il ricorso
introduttivo, proposto ex art. 30 della legge n. 392 del 1978, non
conteneva una domanda di adempimento, tale da consentire,

ex art.

1453, secondo comma, cod. civ., la proposizione di una successiva
domanda di risoluzione
1.1.- Il mezzo è infondato, in quanto la domanda proposta ex art.
30 legge n. 398 del 1978, al fine di far accertare il sussistere delle
condizioni che consentono il diniego del rinnovo della locazione alla prima
scadenza, va qualificato come domanda di risoluzione e non certo di
adempimento.
2.- Resta assorbito il secondo motivo, con il quale sostanzialmente
le stesse censure sono formulate sotto il profilo della violazione dell’art.
112 cod. proc. civ.
3.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i
ricorrenti si dolgono del rigetto della domanda di risoluzione per
inadempimento della conduttrice, motivato dalla Corte di Appello sul
rilievo che siffatta domanda sarebbe ancorata a comportamenti successivi
alla scadenza contrattuale e sulla insussistenza dell’inadempimento.
3.1.- Il terzo motivo è infondato in quanto – premesso che i
locatori .danno atto del fatto che l’inadempimento della conduttrice si
sarebbe verificato successivamente al deposito del ricorso introduttivo non si ravvisa alcuna violazione di legge nell’affermazione della Corte di
Appello, oVe ritiene improponibile la domanda di risoluzione per
comportamenti successivi alla scadenza contrattuale.
4.- Con il quarto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i
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I ricorrenti hanno depositato memoria.

ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto
legittima la mancata restituzione del bene locato alla data di scadenza del
contratto e formulano in conclusione il seguente quesito di diritto ex art
366-bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie, trattandosi di ricorso
avverso sentenza depositata il 28/2/07: «(…) se è correttamente
applicato l’art. 34 della Legge 392/78 da parte del giudice di merito che
ritenga legittima la mancata restituzione del bene locato alla data di

l’indennità ad esso conduttore, nonostante che il locatore avesse con il
ricorso ex artt. 29 e 30 della Legge 392/1978 offerto al conduttore il
pagamento di tutte le indennità di legge e nonostante che il conduttore
avesse offerto con un mese di ritardo la dovuta restituzione».
4.1.- Il quarto motivo è inammissibile, non essendovi menzione del
fatto, valorizzato dalla Corte di Appello, della mancanza di una seria
offerta da parte dei locatori e di come essi abbiano sostenuto che la
indennità non era dovuta per l’inadempimento della conduttrice.
5.- Con il quinto motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i
ricorrenti censurano la sentenza in ordine al mancato riconoscimento del
loro diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
restituzione dell’immobile locato in condizioni differenti da quelle
convenute nel contratto.
5.1.- Il quinto motivo, proposto sotto il solo profilo della violazione
di legge, è inammissibile, considerato che, nella sentenza impugnata, si
afferma che. nessun danno hanno subito i locatori.
6.- Con il sesto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i
ricorrenti assumono come contraddittoria la motivazione di rigetto della
loro domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della
conduttrice e formulano in conclusione il seguente momento di sintesi:
«(…) la motivazione addotta dai Giudici fiorentini per giustificare il rigetto
della domanda di risoluzione del contratto di locazione è contraddittoria
nella parte in cui nega la risoluzione per non avere il locatore allegato
alcun inadempimento della conduttrice nel ricorso introduttivo pur
riconoscendo che l’art. 1453 c.c. sancisce la proponibilità di tale domanda
anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento».
6.1. – Il sesto motivo è assorbito dal rigetto del primo.
7.- Con il settimo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i
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scadenza del contratto da parte del conduttore e riconosca dovuta

ricorrenti si dolgono della sentenza nella parte in cui afferma che la
conduttrice avrebbe assolto all’obbligo nascente dal contratto, benché
l’immobile non fosse utilizzabile da parte dei locatori all’uso pattuito
perché diviso in tre distinte e separate frazioni.
7.1.- Il settimo motivo è inammissibile, considerato che i ricorrenti
non indicano da dove dovrebbe trarsi la prova della restituzione del bene
in condizioni diverse da quelle in cui si trovava all’inizio della locazione.

pagamento delle spese, liquidate in C 3.200, di cui C 3.000 per
compenso, oltre accessori di legge.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese,
liquidate in C 3.200, di cui C 3.000 per compenso, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 5 luglio 2013.

8.- Il ricorso va dunque rigettato, con la condanna dei ricorrenti al

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