Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2007 del 29/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2007 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Falbo Vincenzo, elett.te dom.to in Roma, alla via Rebecchi Brichetti n. 10, presso lo studio
dell’avv. Leone – Piazza, rapp.to e difeso dall’avv. Vincenzo Arango, giusta procura in atti-Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.
286/8/11
depositata 1’8/11/2011 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Falbo Vincenzo
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
21088/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 29/01/2014
Agenzia contro la sentenza della CTP di Cosenza n. 11/7/2009 che aveva accolto
il
ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RH10105009779/7 per irpef 2000
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle
Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 5/12/2013 per l’adunanza della Corte in Camera
Motivi della decisione
Assume il ricorrente la violazione dell’art. 42 del dpr 600/73 e dell’art. 7 della L. 212/2000
laddove la CTR ha ritenuto completa la motivazione dell’avviso di accertamento nonostante
la mancata allegazione dell’atto di adesione.
La censura, limitata alla mancata allegazione all’avviso di accertamento dell’atto di adesione definito con l’acquirente, è infondata. L’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7 della
legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle
sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca,
che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare l’atto. Ciò
non ricorre nel caso in esame laddove alcun rilievo ha il minor valore attribuito con l’atto di
adesione del compratore rispetto a quello maggiore presente nell’ atto di accertamento.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E
3.000,00, di cui E 100,00 per spese, oltre accessori di legge oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, 5/12/2013
ente
di Consiglio. Il Falbo ha presentato memoria.