Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2007 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. I, 27/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 27/01/2011), n.2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C.C. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERRARA SILVIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto N. 2519/07 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 23/05/08, depositato il 16/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che D.C.C., con ricorso del 17 febbraio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo quattro motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 16 gennaio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando anche sul ricorso del D. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per la reiezione del ricorso -, ha rigettato la domanda;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benche’ ritualmente intimato, non si e’ costituito ne’ ha svolto attivita’ difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 15.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 9 luglio 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) il D., asseritamente creditore di differenze retributive e previdenziali, aveva proposto – con ricorso del 31 ottobre 1992 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa al momento del deposito del ricorso per equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda sia perche’ il ricorrente aveva depositato documentazione insufficiente quanto alla instaurazione ed alla pendenza del giudizio presupposto, sia comunque perche’ egli non aveva presentato istanza di prelievo, dovevano ritenersi pienamente consapevole della palese infondatezza della domanda – cio’ risultando dall’univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui deve escludersi la retrodatazione dell’inquadramento per gli impiegati di ruolo della Regione Campania per effetto del servizio, di carattere privatistico, prestato quali dipendenti dei centri di formazione professionale – e si era resi promotore di ricorso collettivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i motivi di censura vengono denunciate come illegittime, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, tutte le ragioni poste a base della reiezione della domanda di equa riparazione.

che il ricorso merita accoglimento;

che, infatti, questa Corte ha gia’ piu’ volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 (per il quale la domanda non e’ proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non puo’ incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui – tuttavia – la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo puo’ incidere, entro i limiti dell’equita’, sulla determinazione dell’entita’ dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010);

che tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recentissime decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarita’, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarita’ della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo piu’ riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14753 del 2010 cit.);

che, inoltre ed in particolare, questa Corte ha affermato il principio per il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 54 – non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessita’ che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualita’ dell’interesse alla decisione e di manifestarlo, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (cfr.

la sentenza n. 6619 del 2010);

che, ancora, la Corte napoletana, al fine di argomentare la piena consapevolezza dei ricorrenti in ordine alla manifesta infondatezza delle loro pretese dinanzi al giudice amministrativo, si e’ arbitrariamente sostituita a quest’ultimo con l’esprimere un giudizio di merito su dette pretese, senza che si fosse ancora pronunciato il giudice munito di giurisdizione sull’oggetto del giudizio presupposto;

che, infine, i Giudici a quibus hanno motivato in modo apodittico – e contraddittorio rispetto alle altre rationes decidendi – in punto mancata prova dell’instaurazione e della pendenza del processo presupposto, posto che tale ratio decidendi sarebbe stata di per se sola sufficiente a fondare la reiezione delle domande;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo e’ pacificamente iniziato in data 31 ottobre 1992 ed era ancora pendente alla data del 9 luglio 2007, di deposito del ricorso per equa riparazione, con la conseguenza che esso si e’ protratto complessivamente per quattordici anni e nove mesi circa, con l’ulteriore conseguenza che – detratto il periodo di tre anni di ragionevole durata – la eccedenza irragionevole va determinata in undici anni e nove mesi circa;

che la fattispecie e’ inoltre caratterizzata dalla incontestata circostanza della omessa presentazione, da parte dei ricorrenti, della cosiddetta “istanza di prelievo” nel corso del giudizio presupposto;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie – caratterizzata anche dalla omessa presentazione dell’istanza di prelievo -, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, nonche’ dei recepiti correttivi consentiti dalla giurisprudenza della Corte EDU, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va equitativamente determinato, per ciascun ricorrente, in Euro 7.375,00 per i quattordici anni e nove mesi circa di irragionevole ritardo (Euro 500,00 annui), oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la meta’, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la meta’, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento a ciascun ricorrente della somma di Euro 7.375,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresi’ al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella meta’ dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Silvio Ferrara, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimita’, nella meta’ dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Silvio Ferrara, dichiaratosene antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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