Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2007 del 24/01/2019
Cassazione civile sez. trib., 24/01/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 24/01/2019), n.2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28629-2011 proposto da:
D.B.F., C.G., C.R.,
D.C.C., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA SCROFA 57,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO CINQUE giusta
delega in calce;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16/2011 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,
depositata il 23/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/12/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RITA SANLORENZO che ha concluso per l’estinzione del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato CHERUBINI che ha chiesto
l’estinzione per cessata materia del contendere.
Fatto
RILEVATO
che:
p. 1. D.B.F. (coobbligato solidale e coerede di D.B.L. e T.G.), nonchè D.C.C., C.R. e C.G. (questi ultimi in qualità di ex liquidatori e legali rappresentanti della estinta Nuova Domus srl) hanno proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 16/09/11 del 23 febbraio 2011, con la quale la commissione tributaria regionale Friuli Venezia Giulia, a conferma della prima decisione, ha ravvisato l’avvenuta definitività dell’avviso di rettifica e liquidazione, per Invim ed imposta di registro, emesso dall’agenzia delle entrate con riguardo all’atto di permuta di preesistente fabbricato con costruendi appartamenti, intercorso l’8 agosto 1988 tra i D.B. e la Nuova Domus srl. Ciò per effetto dell’avvenuta estinzione del giudizio di opposizione contro di esso proposto, in quanto non riassunto a seguito della sua interruzione (dichiarata con ordinanza della commissione tributaria provinciale di Gorizia 19 ottobre 2005) per decesso sia delle parti originarie D.B.L. ((OMISSIS)) e T.G. ((OMISSIS)), sia del difensore tecnico dei ricorrenti, rag. Francesco Catalano ((OMISSIS)).
Ha depositato controricorso l’agenzia delle entrate.
p. 2. Con ordinanza 9 novembre 2017 questa corte ha disposto – su istanza della parte ricorrente – la sospensione del processo del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, (conv. in L. 21 giugno 2017, n. 96), stante la comprovata pendenza di procedura di definizione agevolata della lite.
p. 3. L’agenzia delle entrate ha depositato istanza 25 settembre 2018 di dichiarazione dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate; ciò a seguito di avvenuta regolare definizione della controversia, ex art. 11 cit., mediante integrale pagamento di quanto a tal fine previsto.
PQM
– dichiara estinto il giudizio;
– compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 4 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019