Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2007 del 24/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 24/01/2019), n.2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28629-2011 proposto da:

D.B.F., C.G., C.R.,

D.C.C., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA SCROFA 57,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO CINQUE giusta

delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2011 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 23/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHERUBINI che ha chiesto

l’estinzione per cessata materia del contendere.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. D.B.F. (coobbligato solidale e coerede di D.B.L. e T.G.), nonchè D.C.C., C.R. e C.G. (questi ultimi in qualità di ex liquidatori e legali rappresentanti della estinta Nuova Domus srl) hanno proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 16/09/11 del 23 febbraio 2011, con la quale la commissione tributaria regionale Friuli Venezia Giulia, a conferma della prima decisione, ha ravvisato l’avvenuta definitività dell’avviso di rettifica e liquidazione, per Invim ed imposta di registro, emesso dall’agenzia delle entrate con riguardo all’atto di permuta di preesistente fabbricato con costruendi appartamenti, intercorso l’8 agosto 1988 tra i D.B. e la Nuova Domus srl. Ciò per effetto dell’avvenuta estinzione del giudizio di opposizione contro di esso proposto, in quanto non riassunto a seguito della sua interruzione (dichiarata con ordinanza della commissione tributaria provinciale di Gorizia 19 ottobre 2005) per decesso sia delle parti originarie D.B.L. ((OMISSIS)) e T.G. ((OMISSIS)), sia del difensore tecnico dei ricorrenti, rag. Francesco Catalano ((OMISSIS)).

Ha depositato controricorso l’agenzia delle entrate.

p. 2. Con ordinanza 9 novembre 2017 questa corte ha disposto – su istanza della parte ricorrente – la sospensione del processo del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, (conv. in L. 21 giugno 2017, n. 96), stante la comprovata pendenza di procedura di definizione agevolata della lite.

p. 3. L’agenzia delle entrate ha depositato istanza 25 settembre 2018 di dichiarazione dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate; ciò a seguito di avvenuta regolare definizione della controversia, ex art. 11 cit., mediante integrale pagamento di quanto a tal fine previsto.

PQM

– dichiara estinto il giudizio;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA