Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20069 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20069 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GRASSO GIANLUCA

SENTENZA

sul ricorso 17236/2013 proposto da:
ALOE’ IMMANUEL LUIGI, BARNABEI MAGDA, ALOE’ TULLIOLA,
rappresentati e difesi in forza di procura speciale in calce al
ricorso dagli avvocati Giovanni Oronzo e Giuliano Milia,
elettivamente domiciliati in Roma, via Sallustiana 1 A, presso lo
studio dell’avvocato Federica Oronzo;
– ricorrenti contro

TOTARO FABRIZIO, TOTARO FRANCESCO, MARINELLI ADELE,
T3TARO FABIO, rappresentati e difesi in forza di procura speciale
a margine del controricorso dall’avvocato Lino Nisii, elettivamente
domiciliati in Roma, via Cassiodoro 9, presso lo studio
dell’avvocato Mario Nuzzo;

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Data pubblicazione: 30/07/2018

- controricorrenti avverso la sentenza n. 738/2012 della Corte d’appello di L’Aquila,
depositata il 26 maggio 2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18
gennaio 2018 dal Consigliere Gianluca Grasso;

Alessandro Pepe che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Federica Oronzo per delega dei difensori dei
ricorrenti e Gabriella Zuccarini, delegata dal difensore dei
contro ricorrenti.

FATTI DI CAUSA
1. – Con atto di citazione notificato in data 23 dicembre
2003, Luigi Immanuel Aloè, Tulliola Aloè e Magda Barnabei, eredi
dell’avv. Tullio Aloè, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale
di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, Adele Marinelli, in
proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sui figli
minori Francesco Totaro e Fabrizio Totaro, nonché Fabio Totaro,
in qualità di eredi di Giovanni Totaro, chiedendo la loro condanna
al pagamento della somma di C 90.379,96 o di quella minore di
giustizia, oltre interessi legali.
Gli attori esponevano che con scrittura dell’Il novembre
1977 (poi rinnovata il 21 ottobre 1980) Tiberio Orsini,
proprietario di un terreno in Giulianova, aveva incaricato
Giovanni Totaro, titolare di un’agenzia immobiliare, di risolvere le
questioni relative all’occupazione del suo terreno da parte del
Comune, con facoltà per il medesimo di nominare professionisti
per i problemi tecnici e giuridici legati all’acquisizione del terreno
da parte dell’ente e per la determinazione degli indennizzi. Tale
facoltà era stata esercitata con scrittura in data 11 novembre
1977 con cui il Totaro aveva incaricato l’ing. Coia per la parte

-2-

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

tecnica e quest’ultimo aveva nominato l’avv. Aloè perché curasse
la parte giuridica, con attribuzione all’ing. Coia di un compenso
pari a due terzi di quello spettante al Totaro e all’avv. Aloè la
metà di quello spettante al Coia. Gli attori, inoltre, premettevano
che l’ing. Coia aveva ceduto i diritti a lui spettanti dal contratto e

dividere tra loro, in parti uguali, il compenso complessivamente
dovuto dal mandante Orsini al Totaro, dandosi atto nella scrittura
di aver pagato, ciascuno per la metà, quanto dovuto all’ing. Coia,
così acquisendone in parti uguali i relativi diritti. Successivamente
all’espletamento del mandato professionale da parte dell’avv.
Aloè, gli eredi del mandante Orsini (nel frattempo deceduto)
ottennero dal Comune di Giulianova, quale indennizzo per
l’occupazione del terreno, la somma di lire 2.000.000.000 e agli
eredi del Totaro (deceduto anch’egli) fu riconosciuta e versata in virtù della scrittura dell’Il novembre 1997 – la somma di lire
350.000.000 di cui il 50% (pari a lire 175.000.000) di spettanza
dell’avv. Aloè, che gli eredi del primo si erano rifiutati di
corrispondere. Gli attori, pertanto, chiedevano la condanna dei
convenuti al pagamento della somma di C 90.379,96 o di quella
ritenuta dovuta, oltre accessori, in virtù di quanto pattuito ovvero
ex art. 2041 c.c.

Costituitisi in giudizio, gli eredi del Totaro eccepivano la
nullità del patto in quanto dal tenore dell’accordo il compenso
non risultava correlato all’attività professionale dell’avv. Aloè ma
al risultato economico conseguito dal proprietario e dallo stesso
Totaro, con conseguente violazione del divieto del patto di quota
lite di cui all’art. 2233 c.c. Aggiungevano che in virtù di un
successivo accordo tra la vedova Orsini e il Totaro si era
convenuto che il compenso a favore di quest’ultimo era di lire

che in data 31 ottobre 1981 il Totaro e l’avv. Aloè convennero di

350.000.000 e che le competenze in favore dell’avv. Aloè
sarebbero state corrisposte dal Comune.
Acquisiti i documenti prodotti, con sentenza depositata il 14
giugno 2006, il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di
Giulianova, rigettava la domanda, compensando le spese di lite.

chiedendone la riforma.
Si costituivano in giudizio Adele Marinelli e Fabio Totaro
mentre rimanevano contumaci Francesco Totaro e Fabrizio
Tota ro.
Con sentenza depositata il 26 maggio 2012, la Corte
d’appello di L’Aquila rigettava il gravame.
3. – Per la cassazione della decisione della Corte d’appello
hanno proposto ricorso Immanuel Luigi Aloè, Magda Barnabe e
Tulliola Aloè sulla base di tre motivi.
Fabrizio Totaro, Francesco Totaro, Adele Marinelli e Fabio
Totaro si sono costituiti con controricorso.
In prossimità dell’udienza le parti costituite hanno depositato
una memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 2233, comma 3, c.c., anche in
relazione all’art. 2230 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) e
violazione per quanto di ragione dell’art. 345 c.p.c. (art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c.). I ricorrenti evidenziano che la Corte
d’appello ha riconosciuto la sussistenza di un patto di quota lite
sull’unico rilievo della commisurazione del compenso all’utile
patrimoniale che avrebbe ottenuto il mandante. A escludere la
sussistenza di un patto di quota lite, invece, sarebbe stato
sufficiente verificare come questo sia intercorso con persona
diversa dal titolare dei diritti “oggetto” dell’attività professionale

2. – Avverso tale pronuncia, gli attori proponevano appello,

dell’avv. Tullio Aloè e come questa non sia stata di patrocinio, ma
attività di studio, ricerca e consulenza, diretta a portare a
termine una compravendita. La Corte d’appello, inoltre, non
avrebbe valutato che il mandato conferito al legale prevedeva il
diritto al compenso solamente se fosse stato raggiunto l’obiettivo

professionista non più di scopo, ma di risultato, tale mandato
esulava da quello tipico alle “liti”, dovendosi piuttosto qualificare
come “mandato professionale”, rispetto al quale la
determinazione del compenso, proprio perché dovuto solo se e in
quanto realizzato lo scopo, non può mai integrare un patto di
quota lite (Cass. 11 gennaio 2010, n. 230). I ricorrenti
rappresentano che il proprietario, Tiberio Orsini, diede incarico
all’agente immobiliare Giovanni Totaro, con il contratto
denominato di mediazione dell’il novembre 1977 di procedere a
proprie spese: a) alla esatta ricognizione della sua proprietà, b)
alla individuazione delle parti ricomprese nella zona indicata dagli
strumenti urbanistici come area interessata alla legge 167 del
1964 per la costruzione di case popolari c) alla individuazione
dell’area rimasta libera e di quella occupata a qualunque altro
titolo da altre persone, con la precisazione che le relative spese
sarebbero state a carico dell’agente immobiliare Totaro e, quindi,
che il compenso a questo spettante avrebbe ricompreso anche
quello dovuto al tecnico e al legale che sarebbero stati nominati.
L’incarico, pertanto, espressamente prevedeva che l’agente
immobiliare potesse nominare tecnici e legali sopportandone
personalmente le relative spese, stabilendo che la provvigione
spettante all’agente immobiliare comprendesse anche il
compenso dovuto ai tecnici e ai legali che avrebbe nominato.
Il patto intervenuto tra l’avv. Aloè e il suo cliente, l’agente
immobiliare Totaro, ha avuto per oggetto la determinazione a

stabilito, di modo che, essendo l’obbligazione a carico del

forfait del compenso dovuto per un’attività professionale, di
studio, ricerca e consulenza, che nulla aveva a che fare con una
controversia, neppure in via ipotetica. La pattuizione del
compenso del professionista in misura percentuale, secondo
quanto prospettato, è conseguenza del fatto che l’attività da

che è remunerata a provvigione, e come questa il mandato
conferito al legale prevedeva il diritto al compenso solo se e in
quanto si fosse addivenuti alla compravendita. L’opera
commissionata e svolta dal professionista sarebbe stata quella di
assistere una parte nella stipula di un contratto di
compravendita, risolvendo, per la parte di sua competenza, le
problematiche che non permettevano al proprietario e al suo
mediatore di addivenirvi, e la sua remunerazione era
condizionata al raggiungimento dell’obiettivo.
Si evidenzia, inoltre, come lo stesso tariffario forense
prevedeva all’epoca per l’attività stragiudiziale non contenziosa,
proprio con riferimento alla redazione e assistenza nei contratti
(anche quelli di compravendita), la determinazione del compenso
in misura percentuale al valore del contratto (voce n. 1, lett. f),
del tariffario stragiudiziale).
1.1. – I ricorrenti contestano altresì la pronuncia di
inammissibilità resa dalla Corte d’appello in ordine
all’inquadramento della pretesa nello schema contrattuale della
mediazione, in violazione dell’articolo 345 c.p.c. sul divieto in
appello di

jus novorum.

Secondo i ricorrenti, affermare che

l’attività professionale (di studio, ricerca e consulenza si legge in
citazione e nell’appello) fosse collegata, anzi prodromica a una
mediazione, al fine di “sfuggire” alla eccepita nullità della clausola
che determinava il compenso in misura percentuale, non equivale
a fondare la domanda di pagamento del compenso su di

questo svolta era collegata funzionalmente a una mediazione,

un’attività di mediazione. La

causa petendi, anche sotto tale

profilo, è sempre da ravvisarsi nell’opera professionale svolta
dall’avvocato, richiedente particolari conoscenze tecnico giuridico,
e non nell’attività di mediazione, che è stata svolta dal mandante
dell’avvocato.

Il Sostituto Procuratore Generale nella sua requisitoria ha
evidenziato una doppia ratio concernente le ragioni del rigetto del
gravame, sottolineando, da un lato, che la Corte d’appello ha
ritenuto nel caso di specie esservi un patto di quota lite e che,
dall’altro, i giudici del gravame hanno ritenuto che la parte non
abbia provato lo svolgimento effettivo di un’attività professionale
che desse diritto al compenso.
Al di là della questione della legittimità del patto di quota lite
concernente l’attività stragiudiziale tra l’avvocato e il cliente, il
cui divieto era sancito dall’art. 2233 c.c. (nella formulazione

ratione temporis

applicabile, antecedente alla sostituzione

operante dall’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248) su
cui la motivazione della Corte d’appello risulta conforme alla
giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21 luglio 1980, n. 4777;
Cass. 20 gennaio 1976, n. 167, secondo cui la nullità, come patto
di quota lite, colpisce qualsiasi negozio avente a oggetto diritti
affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso,
sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a
retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo
trattamento economico), i giudici del gravame, con motivazione
adeguata – e quindi non sindacabile in questa sede di legittimità
alla luce della formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
anteriore alla riforma del 2012 – hanno ritenuto che nella specie
non sia stato provato il compimento di un’attività professionale

1.2. – Il motivo è infondato.

così come rappresentata dall’appellante e che avrebbe dato
diritto al pagamento di un compenso.
1.3. – Difettano di specificità le deduzioni concernenti la
pronuncia di inammissibilità sulla mutatio libelli.
2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione

dell’art. 115, comma 1, c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. (art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c.). Violazione per quanto di ragione degli artt.
1418 e 1419 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). I ricorrenti
sottolineano che l’eventuale nullità della clausola diretta a
determinare il compenso spettante all’avvocato per la sua opera
professionale, non travolgerebbe comunque il diritto al
compenso, sacrificandolo del tutto.
La Corte d’appello, pur ravvisando un patto di quota lite,
riconosciuta l’attività professionale e intellettuale svolta
dall’avvocato, avrebbe dovuto determinare il compenso a questo
spettante secondo i criteri suppletivi dettati dall’art. 2233 c.c.
(tariffe, usi e comunque in misura adeguata all’importanza
dell’opera e al decoro della professione). Si contesta, al riguardo,
che non sarebbe stata offerta prova dell’attività svolta dal
professionista, così come ritenuto alla Corte d’appello.
Quest’ultima, tuttavia, non si sarebbe avveduta del fatto che il
mandato era stato portato a termine, visto che la compravendita
cui questo era finalizzato era stata conclusa e il mediatore aveva
incassato la provvigione che, per espressa pattuizione tra le parti,
comprendeva anche le spettanze del legale. Sarebbe inoltre
pacifica la piena e regolare esécuzione del mandato, riconosciuta
implicitamente da controparte che non l’ha contestata,
lamentando unicamente la nullità del patto che aveva
determinato la misura del compenso e che il compenso fosse
stato già corrisposto dal Comune di Giulianova. Riguardo a

dell’art. 2230 c.c. e dell’art. 2233, comma 1 e 2, c.c., nonché

quanto ricevuto dal Comune, la documentazione dimostrerebbe
che il compenso riguardava la diversa attività di patrocinio in tre
distinti giudizi civili instaurati successivamente – nel 1985, nel
1986 e nel 1995 – dinanzi al Tribunale di Teramo e aventi a
oggetto l’inadempimento al contratto di cessione delle aree da

2.1. – Il motivo è infondato.
La nullità del patto di quota lite non concerne l’intero
accordo ma soltanto la clausola relativa, ai sensi dell’art. 1419,
comma 2, c.c. per cui, se l’attività professionale fosse stata
portata a compimento questa avrebbe dovuto essere liquidata
secondo il rinvio alle tariffe professionali.
La Corte d’appello, con apprezzamento sottratto al giudizio
di legittimità in quanto sorretto da una specifica motivazione, ha
ritenuto non provato lo svolgimento dell’attività professionale che
sarebbe stata svolta dall’avv. Aloè, mentre deve escludersi la
mancata contestazione della pretesa azionata sulla base di
quanto risultante dalle emergenze processuali (tra cui la
comparsa di costituzione in primo grado dei convenuti).
3. – Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione
dell’art. 2041 c.c., anche in relazione all’art. 1418 c.c. e all’art.
1419 c.c. La nullità ex art. 2233, comma 3, c.c. per illiceità della
causa, ravvisata nel caso di specie, investirebbe solo ed
esclusivamente la clausola che ha determinato il compenso,
realizzando questa un patto di quota lite, ma non già l’intero
mandato conferito al legale. Di conseguenza, il legale che ha
svolto l’attività professionale, in virtù di un regolare mandato,
non potrà pretendere il compenso come determinato mediante il
patto di quota lite, ma avrà azione per ottenere, se non il
compenso, almeno l’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c., con
riferimento alle spese sopportate per portare a termine tale

parte della stessa amministrazione comunale.

mandato. I ricorrenti evidenziano che l’avv. Aloè ha versato
all’agente immobiliare Totaro la metà dell’importo da questo
corrisposto all’ingegnere Coia a titolo di compenso per l’attività
da questo svolta in suo favore (scrittura privata 31 ottobre 1980
tra l’avv. Aloè e Giovanni Totaro ove si dà atto del versamento

Totaro di suddetta somma).
3.1. – Il motivo è fondato limitatamente alla mancata
ripetizione dell’indebito riguardo alle somme che i ricorrenti
assumono essere state versate dal de cuius.
Dall’esecuzione di un contratto nullo può derivare il diritto
all’indennizzo per arricchimento indebito ai sensi dell’art. 2041
c.c., in quanto il concreto modo in cui il rapporto è risultato
attuato può determinare l’arricchimento di una parte, con
corrispondente depauperamento dell’altra (Cass. 17 maggio
2007, n. 11461; Cass. 30 gennaio 1990, n. 638).
Come precedentemente evidenziato, la nullità del patto di
quota lite non determina l’invalidità dell’intero accordo e se vi è
stato uno spostamento patrimoniale non giustificato, con
riferimento all’avvenuto pagamento della somma all’ing. Coia come peraltro ipotizza la stessa la stessa Corte d’appello per
inciso – può esserne richiesta la ripetizione.
La Corte d’appello dovrà quindi verificare, alla luce delle
risultanze istruttorie, se l’avv. Aloè abbia effettivamente versato
all’agente immobiliare Totaro la metà dell’importo da questi
corrisposto all’ingegnere Coia a titolo di compenso per l’attività
svolta in suo favore.
4. – La sentenza impugnata è cassata in relazione al terzo
motivo. La causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, alla
Corte d’appello di L’Aquila, che la deciderà in diversa
composizione.

operato dall’avv. Aloè in favore dell’agente immobiliare Giovanni

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.

P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso e accoglie il
terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per

in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile, il 18 gennaio 2018.
Il Presidente

Il Consigl• re estensore
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le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di L’Aquila

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