Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20069 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 24/09/2020), n.20069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19674/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

IN. COS. S.r.l.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 201/4/13 depositata il 28/02/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

26/02/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria e confermando quindi la sentenza di primo grado ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, per IVA, IRAP e IRES 2005;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a due motivi; la società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– osserva preliminarmente la Corte che la sentenza impugnata risulta pronunciata nei confronti della società IN. COS. s.r.l. il cui legale rappresentante è indicato in M.B.;

– diversamente, però, il ricorso per cassazione risulta diretto e notificato anche in forza di precise indicazioni all’Ufficiale giudiziario da parte dell’Ufficio, al M.B. personalmente; non risulta quindi alcuna notifica del ricorso per cassazione operata alla società IN. COS. s.r.l., nè può ritenersi dalla relata che la sola notifica in atti sia stata operata al M.B. nella qualità di legale rappresentante della società contribuente parte del giudizio di seconde cure;

– a fronte di tali risultanze il ricorso deve dichiararsi inammissibile non risultando correttamente instaurato il rapporto processuale con la società contribuente, parte del giudizio;

– non vi è luogo a provvedere sulle spese stante l’omessa costituzione in giudizio dell’intimato contribuente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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