Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20069 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 24/07/2019), n.20069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7885-2018 proposto da:

B.A., D.R.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA DE VIVO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROMANO MANFREDI;

– ricorrenti –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

63, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERGIORGIO

BOTTARELLI, MONIA RIDOLFI;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1331/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello confermò quella di primo grado, la quale, accogliendo la domanda di B.S. e A., dichiarata l’esistenza di una servitù di passaggio pedonale nel lato estremo Nord del fondo in proprietà di B.A. e D.R.M., condannò quest’ultimi “a rimuovere le piante esistenti su tale porzione di fondo al fine di consentire l’esercizio della servitù”, nonchè a risarcire il danno, liquidato equitativamente in Euro 5.000,00;

ritenuto che avverso la statuizione d’appello B.A. e D.R.M. propongono ricorso sulla base di unitaria, articolata censura, ulteriormente illustrata da memoria, e che resisto con controricorso;

ritenuto che con l’esposto motivo i ricorrenti deducono “omesso esame, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione (…) anche sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che la sentenza d’appello aveva errato nel confermare quella di primo grado in ordine al “preteso impedimento dell’esercizio della servitù pedonale ed al conseguente (ed altrettanto preteso) danno”, evidenziando, in sintesi, che:

– erano state fraintese le conclusioni della CTU, la quale aveva inteso affermare che “l’impedimento al transito riguarda(va) il fondo agricolo più ampio e posto al di qua del canale, e non già la stretta striscia pedonale oltre il canale” e, l’espressione “”il transito si rivela precluso fino al ciglio sud”, formulata subito dopo avere affermato l’esistenza di un percorso pedonale libero e insistente sui medesimi mapp.li 38 e 39, non può che significare che la preclusione (coltivazione) opera solo per una parte del fondo servente (“fino al ciglio”), ma non per tutto”;

– v’era contrasto argomentativo fra le statuizioni di primo e secondo grado, poichè “il primo giudice (…) era semplicemente partito dal presupposto che la servitù pedonale fosse da individuare a sud della canaletta irrigua, ignorando completamente l’esistenza del tragitto a nord di essa (…) trascurando del tutto che lo stesso C.t.u. aveva attestato altresì la presenza di una stradella a nord della canaletta, sempre facente parte dei medesimi mapp.li 38 e 39, ma completamente libera e fruibile per il passo pedonale. Il Giudice di appello (…) è stato costretto ad ammettere l’esistenza di questo ulteriore passaggio pedonale, non interessato dalla coltivazione, ma ha ribadito l’impedimento al transito sia nel “campo grande” a sud della canaletta per la presenza di coltivazione di mais, sia sulla stradella di cm 70 a nord di essa “;

– le dichiarazioni dei testi C. e P. avevano confermato l’assunto dei ricorrenti, al contrario di quanto sostenuto in sentenza;

– la decisione della Corte locale era affetta da contraddizioni motivazionali a riguardo del fatto controverso, poichè la sentenza del Tribunale, dopo avere accertato l’esistenza della servitù di passaggio pedonale sulla porzione del fondo posta a Nord, aveva collocato, travisando i fatti, il passaggio in parola all’interno del fondo coltivato, ignorando il tracciato, libero e percorribile, descritto dalla CTU, e la sentenza d’appello, accortasi dell’errore, aveva dovuto ammettere la presenza dell’ulteriori passaggio libero, affermando, tuttavia, “l’impedimento al transito sia nel “campo grande” a sud della canaletta per la presenza di coltivazioni di mais, sia sulla stradella di cm 70 a nord di essa”;

considerato che, come peraltro reso evidente dalla struttura del ricorso (diretto, piuttosto che ad enucleare, secondo lo schema a critica vincolata, imposto dall’art. 360, c.p.c. – cfr., ex multis, Sez. 5 n. 19959/2014 -, a rimettere in discussione il complessivo apprezzamento delle emergenze di causa), i ricorrenti mirano inammissibilmente a devolvere al Giudice di legittimità l’intiero vaglio di merito della vicenda;

che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conseguendone che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831); il ricorso, invece, lungi dal delineare una omissione di tal fatta, s’impegna in una critica degli apprezzamenti di merito operati dalla Corte locale, con la pretesa di ottenere un nuovo ed inammissibile esame di merito, apprezzamenti che la sentenza impugnata ha esternato nella piena consapevolezza della critica mossa dagli appellanti, i quali lamentavano, allora come oggi, che il Tribunale avesse confuso il percorso (cfr. pag 5, nella quale la Corte di Brescia riprende il primo motivo d’appello);

che la doglianza investe, inoltre, il vaglio delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299), apprezzamento che, per contro, la Corte locale ha ampiamente effettuato (cfr. pag. 12 e ss.);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA