Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20069 del 22/09/2010
Cassazione civile sez. I, 22/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 22/09/2010), n.20069
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
K.L., con domicilio eletto in Roma, Via Mazzini n. 55,
presso l’Avv. Virginia Coletta, rappresentato e difeso dall’Avv.
FATICONI Maurizio, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CASERTA;
– intimata –
per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Caserta
depositato in data 20 aprile 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
K.L. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data dal Prefetto di D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo e il secondo motivo di ricorso con i quali si deduce violazione di legge sono inammissibili in quanto privi del prescritto quesito di diritto.
Lo stesso vizio affligge il terzo motivo di ricorso se valutato come denuncia di violazione di legge per assoluto difetto di motivazione.
Diversamente, se afferente a motivazione insufficiente, l’inammissibilità deriverebbe dalla mancata chiara esposizione del fatto in relazione al quale la motivazione stessa sarebbe censurabile.
L’inammissibilità dei motivi comporta quella del ricorso. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010