Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20069 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 09/06/2017, dep.11/08/2017),  n. 20069

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10124/2016 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avvocato PIERO EUGENIO

VIGHETTI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via

Pierluigi da Palestrina n. 63 presso l’avvocato MARIO CONTALDI, che

lo rappresenta e difende insieme all’avvocato VITTORIO BAROSIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1911/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

M.M. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1911/2015 del 28 ottobre 2015.

Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

La sentenza impugnata ha respinto l’appello proposto dallo stesso M.M. avverso la sentenza n. 3094/2014 del Tribunale di Torino, la quale aveva parzialmente accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 20 settembre 2012 su domanda del Condominio (OMISSIS) (per spese condominiali ordinarie relative agli anni 2010 e 2012, nonchè spese straordinarie di rifacimento del tetto e della facciata dell’edificio), condannando comunque il M. al pagamento della somma di Euro 8.933,89, oltre interessi, ed aveva dichiarato inammissibile la querela di falso spiegata dall’opponente con riferimento al verbale assembleare del 22 maggio 2009.

La Corte d’Appello ha, in particolare, ritenuto inammissibile l’impugnazione, perchè essa non colpiva la ratio decidendi della pronuncia del Tribunale, la quale aveva escluso di poter esaminare nel merito i motivi dell’opposizione a decreto ingiuntivo inerenti l’invalida convocazione delle assemblee che avevano approvato i riparti delle spese azionati in sede monitoria. La Corte di Torino ha, peraltro, disatteso anche le argomentazioni del M., secondo cui egli, non avendo ricevuto comunicazione delle convocazioni nè dei verbali assembleari, soltanto in sede di opposizione avrebbe potuto procedere alle relative impugnazioni ex art. 1137 c.c., osservando come l’opponente, poi appellante, comunque non avesse espressamente proposto tale doglianza nè in citazione nè in sede di conclusioni, ed aggiungendo che il Condominio appellato avesse altresì provato l’avvenuta comunicazione dei verbali di assemblea mediante raccomandate non consegnate per assenza del destinatario, seguite da compiuta giacenza. Il primo motivo di ricorso di M.M. deduce falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo il verbale di assemblea condominiale (ed, in specie, i verbali del 18 febbraio 2011 e del 22 maggio 2009) prova scritta agli effetti degli artt. 633 e 634 c.p.c., in riferimento all’art. 63 disp. att. c.c., assimilabile a contratto d’opera secondo l’art. 1655 c.c. e ciò ai fini dell’approvazione dei preventivi dei lavori concernenti il tetto e la facciata del fabbricato.

Il secondo motivo di ricorso contesta la mancata comunicazione dei verbali di assemblea del 18 febbraio 2011 e del 22 maggio 2009.

Il terzo motivo censura il “travisamento del significato giuridico di prova scitta riguardo all’emissione del decreto ingiuntivo”, in quanto i verbali condominiali del 18 febbraio 2011 e del 22 maggio 2009 “non confermano affatto la validità del credito da parte del condominio procedente”. La censura sostiene altresì che non vi sia altro strumento per impugnare l’autenticità di un verbale di assemblea condominiale se non la proposizione della querela di falso ex art. 221 c.p.c., sicchè si imponeva la sospensione dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 222 c.p.c..

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo il decreto ingiuntivo ingiustificato, mancando idonea prova scritta, e sussistendo perciò violazione degli artt. 3 e 24 Cost., anche in riferimento alla disposta condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

I quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti asserenti il difetto di valida ed idonea prova scritta ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiale oggetto di lite.

Le censure evidenziano palesi difetti dei necessari caratteri di tassatività specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, risolvendosi in una critica generica della sentenza della Corte d’Appello di Torino, sovente neppure collocabile nell’ambito di alcuna delle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c..

Sono comunque inammissibili, innanzitutto, le censure che andrebbero riferite al parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto questo, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che tale vizio va denunciato nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. Non integrano, pertanto, il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, le considerazioni svolte nel secondo motivo di ricorso, che si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti, ovvero una diversa valenza delle risultanze documentali, invitando la Corte di legittimità a svolgere un nuovo giudizio sul merito della causa.

E’ in ogni caso da ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonchè dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo questioni riguardanti l’efficacia di quest’ultima. Per quanto detto, tale Delib. costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629). Quando il condominio abbia così provato il proprio credito, spetta al singolo condomino, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’effettivo pagamento del proprio contributo. La dedotta mancata comunicazione delle delibere assembleari di approvazione e ripartizione delle spese ai condomini assenti ex art. 1137 c.c., può essere ragione che abbia impedito il decorso del termine di impugnazione ivi stabilito, ma non comunque motivo da introdurre per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei relativi oneri, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.. Si è, in tal senso, affermato in giurisprudenza che l’omessa convocazione di un condomino costituisce ragione di annullamento delle deliberazioni assunte dall’assemblea, che può ottenersi solo con l’esperimento di un’azione ad hoc e nei termini di legge, mentre non può essere oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per conseguire il pagamento delle spese deliberate dall’assemblea (Cass. Sez. 2, 01/08/2006, n. 17486; Cass. Sez. 2, 07/11/2016, n. 22573).

Questa Corte ha poi di recente già affermato (Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23903; Cass. Sez. 6-2, 09/05/2017, n. 11375) che il verbale di un’assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicchè l’eventuale falso ideologico in esso non integra nè il delitto di cui all’art. 485 c.p., nè altre ipotesi di falso documentale punibile (Cass. pen. Sez. 5, 20/11/1986, n. 1274). Pertanto, il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova (arg. da Cass. Sez. 2, 15/03/1973, n. 747). Incombe, tuttavia, come detto, sul condomino che impugni la delibera assembleare l’onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale.

Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente Condominio le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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