Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20069 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9663-2015 proposto da:

PREFETTURA – UTG DI ASTI, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE B.

BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RUSSO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA PERONA giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3942/2013 R.G. del TRIBUNALE di ASTT,

depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PICARONI Elisa.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che la Prefettura – U.T.G. di Asti ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza del Tribunale di Asti, depositata il 21 gennaio 2015 e notificata il 3 febbraio 2015, che ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Asti n. 398 del 2013 e per l’effetto ha accolto l’opposizione proposta con ricorso in data 14 marzo 2013 dall’avv. M.A. avverso l’ordinanza – ingiunzione del Prefetto di Asti, notificata in data 11 febbraio 2013;

che il Tribunale ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello – proposto con atto di citazione – rilevando che la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 150 del 2011, trova applicazione con riferimento esclusivo al primo grado di giudizio, e che pertanto l’appello proposto dall’avv. M. con atto di citazione notificato in data 12 dicembre 2013 era tempestivo;

che l’avv. M.A. resiste con controricorso, anche illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che il primo motivo di ricorso è dedotta violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 2, 6 e 34 e art. 434 c.p.c., e si richiama la giurisprudenza di legittimità sulla disciplina dell’appello nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione introdotti, come nella specie, dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, (6 ottobre 2011);

che con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 156 c.p.c. e si lamenta che il Tribunale ha ritenuto tempestivo l’atto di appello facendo riferimento alla data della notificazione dell’atto, anzichè alla data di deposito;

che la doglianza proposta con il secondo motivo è fondata;

che la decisione del Tribunale non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “Nei giudizi di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, introdotti nella vigenza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 (…) e quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti c.p.c.”, e che, invece, i giudizi di opposizione a ordinanza – ingiunzione o a verbale di accertamento d’infrazione stradale introdotti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 (6 ottobre 2011) sono regolati dal rito del lavoro, e pertanto l’appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c. (Cass., Sez. U, sentenza n. 2907 del 2014; in seguito, ex plurimis, Cass., sez. 6^-2^, ordinanza n. 22390 del 2015);

che inoltre, in forza del principio di conservazione degli atti, l’irrituale proposizione dell’appello con atto di citazione anzichè con ricorso non è in sè causa di inammissibilità del gravame, dovendo il giudice verificare se l’atto di appello, comunque strutturato, sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.;

che pertanto l’atto di appello proposto con citazione notificata in data 12 dicembre 2013 avverso la sentenza del Giudice di pace depositata il 22 aprile 2013 è sicuramente tardivo;

che l’accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe il primo motivo e impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè il giudizio non poteva essere proseguito.

che le spese del giudizio sono compensate tra le parti, tenuto conto che l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte sul tema in esame è successivo alla introduzione dei giudizi di merito.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, perchè il giudizio d’appello non poteva essere proseguito. Spese del giudizio di appello e del presente giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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