Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20068 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20068 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CAVALLARI DARIO

SENTENZA
sul ricorso 21308-2013 proposto da:
PAVONCELLO MARCO e BIFARO MARIO BFRMRA59T18H501F,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P BORSIERI 3, presso lo
studio dell’avvocato RENZO GATTEGNA, che li rappresenta e
difende;
– ricorrenti contro
BUONGARZONI PATRIZIA, BUONGARZONI GIOVANNA, ONORI
RITA, BUONGARZONI SIMONETTA, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato
SILVIA BALIVA che le rappresenta e difende;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 30/07/2018

avverso la sentenza n. 3358/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 22/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/01/2018 dal Dott. DARIO CAVALLARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

del ricorso;
udito l’Avvocato Renzo Gattegna per i ricorrenti, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Marco Pavoncello ha proposto nel 1989, davanti al Pretore di
Velletri, Sez. dist. di Anzio, ricorso per reintegra nel possesso
contro Giorgio Buongarzoni avente ad oggetto il terreno sito in
Nettuno, località Tinozzi, distinto in Catasto terreni alla partita
3172, foglio 20, particelle 33, 36, 43, 221, 228, di proprietà
del medesimo Pavoncello e di Calogero Lo Dico.

Il Pretore di Velletri, Sez. dist. di Anzio, con sentenza n. 2 del
2000, ha dichiarato inammissibile il ricorso accogliendo
l’eccezione di decadenza del resistente.

Giorgio Buongarzoni ha depositato, sempre nel 1989, ricorso
presso il Pretore di Velletri, Sez. di Anzio, al fine di ottenere il
riconoscimento dell’usucapione speciale ai sensi della legge n.
346 del 1976 del terreno summenzionato.

Contro tale richiesta di riconoscimento ha proposto
opposizione Marco Pavoncello.

Ric. 2013 n. 21308 sez. 52 – ud. 15-01-2018
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Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto

Il Pretore di Velletri, Sez. dist. di Anzio, constatata la propria
incompetenza per valore, ha rimesso nel 1997 le parti davanti
al Tribunale di Velletri, con termine di 90 giorni per la
riassunzione che, però, non è stata eseguita tempestivamente.

dist. di Anzio, il 12 maggio 2003 e notificato a Marco
Pavoncello, Giorgio Buongarzoni ha riassunto la procedura di
usucapione speciale.

Con decreto dell’Il febbraio 2004 il Tribunale di Velletri, Sez.
dist. di Anzio, ha emesso il decreto di accertamento
dell’usucapione speciale abbreviata di cui alla legge n. 346 del
1976 domandato nel 1989.

Il Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio, con l’intervento in
giudizio di Mario Bifaro (resosi acquirente della quota di
proprietà dell’immobile in questione appartenente a Calogero
Lo Dico in data 4 marzo 1996), con sentenza n. 179 del 2007,
ha accolto la domanda di usucapione ai sensi della legge n. 346
del 1976.

Sia Marco Pavoncello che Mario Bifaro hanno proposto
appello nel 2008 contro la summenzionata sentenza.

La Corte di Appello di Roma, riuniti i gravami, nel
contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3358 del 2012, ha
respinto la domanda di usucapione speciale abbreviata del
Buongarzoni, ma ha riconosciuto l’usucapione ordinaria
ventennale del terreno de quo.

Ric. 2013 n. 21308 sez. 52 – ud. 15-01-2018
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Con ricorso depositato presso il Tribunale di Velletri, Sez.

Nel frattempo, con atto notificato il 21 ottobre 2009 alla
Macom srl, avente causa di Marco Pavoncello e Mario Bifaro,
Giorgio Buongarzoni ha proposto, davanti al Tribunale di
Velletri, Sez. dist. di Anzio, domanda di usucapione ordinaria
ventennale dell’immobile oggetto di causa, definita dallo stesso

2013.

Mario Bifaro e Marco Pavoncello hanno proposto ricorso per
cassazione sulla base di sette motivi, cui hanno resistito con
controricorso Rita Onori, Simonetta, Patrizia e Giovanna
Buongarzoni, nella qualità di eredi di Giorgio Buongarzoni,
deceduto il 5 gennaio 2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente devono essere esaminati il quarto ed il
quinto motivo, in quanto gli stessi investono vizi concernenti il
giudizio di primo grado e, quindi, il loro eventuale accoglimento
renderebbe irrilevante lo scrutinio delle ulteriori doglianze che
concernono il processo di appello e la sentenza che lo ha
definito.
Con tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente
stante la stretta connessione, i ricorrenti lamentano la nullità
del procedimento per tardiva riassunzione del giudizio di primo
grado e mancanza delle notificazioni, nonché la violazione
dell’articolo 3 della legge n. 346 del 1976 poiché la corte
territoriale avrebbe errato nel qualificare il ricorso in
riassunzione depositato il 12 maggio 2003 come atto
introduttivo di un nuovo giudizio e non avrebbe considerato
che detto ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione
dell’udienza erano stati notificati presso un domicilio diverso da
quello eletto.
Ric. 2013 n. 21308 sez. 52 – ud. 15-01-2018
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Tribunale con sentenza n. 587 del 2012, poi appellata nel

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Inoltre, essi contestano il fatto che il ricorso in riassunzione,
ove inteso come atto introduttivo di un nuovo giudizio, avrebbe
dovuto essere notificato alle parti personalmente e non ai loro
difensori.
Infine, evidenziano l’irregolarità delle notifiche relative al

dell’Il febbraio 2004, che avrebbe impedito loro di proporre
l’opposizione ex articolo 3, comma 5, della legge n. 346 del
1976.
La doglianza è fondata nei termini che seguono.
Innanzitutto, si rileva che, in tema di usucapione speciale
prevista dall’articolo 1159 bis c.c., il decreto di riconoscimento
della proprietà rurale di cui alla legge n. 346 del 1976 non ha
valore di sentenza e, quindi, non è idoneo a passare in cosa
giudicata, conferendo solo una presunzione di appartenenza
del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a
quando, a seguito dell’opposizione di cui all’articolo 3 della
citata legge o di un autonomo giudizio, non sia emessa
pronuncia di accertamento della proprietà.
Ne consegue che l’eventuale estinzione del giudizio di
opposizione determina la caducazione e non la consolidazione
del decreto, qualora sia stato emesso (Cass., Sez. 2, n. 14373
del 29 luglio 2004).
Da ciò si ricava pure che le vicende relative al decreto di
accertamento della proprietà per usucapione speciale
abbreviata non assumono più alcun valore una volta introdotta
la relativa fase di opposizione.
Priva di incidenza è la considerazione delle controricorrenti, le
quali affermano che i summenzionati principi non troverebbero
applicazione nel presente caso, visto che il decreto

Ric. 2013 n. 21308 sez. 52 – ud. 15-01-2018
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de quo

provvedimento del Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio,

sarebbe stato pronunciato successivamente alla proposizione
dell’opposizione.
Infatti, non vi sono ragioni per escludere la portata generale
delle conclusioni di cui sopra, soprattutto in un caso come
quello in esame, nel quale il decreto ex legge n. 346 del 1976

presentata l’opposizione di cui all’articolo 3 della stessa legge.
Pertanto, non sono ammissibili le contestazioni dei ricorrenti
relative alla notificazione del decreto dell’Il febbraio 2004, non
avendovi essi interesse alcuno.
Quanto alla avvenuta notificazione del ricorso in riassunzione
e del decreto di fissazione dell’udienza presso un domicilio
diverso da quello eletto e non alla parte personalmente, si
osserva che l’avvenuta costituzione degli interessati nel
giudizio davanti al Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio,
rilevata dalla corte territoriale nella sentenza impugnata, ha
sanato ogni vizio.
Deve, invece, essere accolta la doglianza concernente
l’avvenuta qualificazione come atto introduttivo di un nuovo
giudizio di quello con il quale era stato riassunto il
procedimento concluso con ordinanza del 9 novembre 1997 del
Pretore di Velletri dichiarativa della sua incompetenza per
valore.
E’ la stessa corte territoriale ad affermare che Giorgio
Buongarzoni aveva proposto un ricorso in riassunzione ed a
ritenere che possa essere qualificato

“introduttivo di un

autonomo giudizio ordinario”, “stante poi la prosecuzione del
giudizio”.
E’ certo corretto sostenere che quando, a seguito di sentenza
dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito, sia stata posta
in essere un’attività processuale astrattamente riconducibile al
Ric. 2013 n. 21308 sez. 52 – ud. 15-01-2018
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non avrebbe neppure potuto essere pronunciato, essendo stata

modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la
riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come
concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale,
risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si
verifichi l’effetto della continuazione del processo davanti al

11498 del 12 maggio 2010).
Peraltro, nel fare ciò quest’ultimo giudice deve procedere ad
un attento esame del contenuto sostanziale di detto atto in
tutto il suo contesto, onde verificare la possibilità o meno di
ravvisare dal suo tenore complessivo una implicita, ma non
equivoca, volontà di proseguire il giudizio inizialmente
promosso, configurabile pure in assenza della manifestazione
di un espresso intendimento di continuare il precedente
processo (Cass., Sez. 2, n. 24444 del 23 novembre 2007).
Nella specie, l’atto in questione era stato qualificato come
riassunzione e le domande contenute nello stesso erano
identiche a quelle della causa conclusa con la declaratoria di
incompetenza.
A ciò si aggiunge che la corte territoriale non ha precisato le
ragioni per cui, nonostante tali circostanze, ha sostenuto
l’esistenza di un atto introduttivo di un nuovo giudizio.
Persino le controricorrenti nella presente sede riconoscono
l’esattezza delle considerazioni dei ricorrenti con riferimento al
giudizio di opposizione, benché affermino che sarebbe ancora
pendente quello di usucapione ex legge n. 346 del 1976
introdotto nel 1989 e all’esito del quale sarebbe stato
pronunciato il provvedimento dell’il. febbraio 2004, tesi che,
per le ragioni già esposte, non può essere condivisa.
Se ne ricava che la corte territoriale non avrebbe dovuto
qualificare il ricorso depositato il 12 maggio 2003 come atto
Ric. 2013 n. 21308 sez. 52 – ud. 15-01-2018
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giudice ad quem e sia evitata l’estinzione (Cass., Sez. 1, n.

introduttivo di un nuovo giudizio, trattandosi, al contrario, di
un effettivo atto di riassunzione del giudizio finalizzato al
riconoscimento dell’usucapione speciale del terreno in
questione introdotto nel 1989 presso il Pretore di Velletri, Sez.
di Anzio.

Anzio, che la Corte di Appello di Roma avrebbero dovuto
rilevare che detta riassunzione era avvenuta il 12 maggio
2003, pur se il Pretore di Velletri, Sez. dist. di Anzio, aveva
rimesso le parti davanti al Tribunale di Velletri nel 1997,
accertando la propria incompetenza per valore, e che, quindi, il
termine di 90 giorni concesso, per la riassunzione de qua, dallo
stesso Pretore era pienamente decorso.
Pertanto, doveva trovare applicazione l’articolo 50 c.p.c., in
base al quale, se la riassunzione della causa davanti al giudice
competente non avviene nel termine indicato nel
provvedimento che la ha accertata, il processo si estingue.

2.

L’accoglimento del quarto e quinto motivo rende non

necessario l’esame del primo, del secondo, del terzo, del sesto
e del settimo, non essendovi più interesse alla relativa
decisione, investendo gli stessi vizi del giudizio di appello.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

La sentenza della Corte di Appello di Roma deve essere
cassata e decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c. poiché non
sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
In particolare, ai sensi dell’articolo 50 c.p.c., si deve
dichiarare estinto il giudizio di primo grado, alla luce della
tempestiva eccezione in tal senso sollevata dopo la
Ric. 2013 n. 21308 sez. 52 – ud. 15-01-2018
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A questo punto, però, sia il Tribunale di Velletri, Sez. dist. di

riassunzione già in primo grado da Marco Pavoncello e Mario
Bifaro e del decorso del termine indicato dal summenzionato
articolo 50 c.p.c. senza il compimento di alcuna attività
processuale.
La proposizione dell’eccezione

de qua nel rispetto della

comparse di costituzione depositate da Marco Pavoncello e da
Mario Bifaro in seguito alla suddetta riassunzione e presenti
agli atti.
Peraltro, gli stessi controricorrenti ammettono a pagina 7 del
loro controricorso che Mario Bifaro aveva chiesto da subito che
il procedimento fosse dichiarato estinto e, inoltre, riconoscono
l’avvenuta estinzione del giudizio di opposizione all’usucapione.

4. Le spese di lite di tutti i gradi giudizio sono compensate,
attesa la particolarità della controversia.

P.Q.M.
La Corte,

accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara
estinto il giudizio di primo grado;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^
Sezione Civile, il 1

ennaio 2018.
Il Presidente

L’este sp re

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o Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 30 LUG, 2018

tempistica imposta dalla legge emerge dall’esame delle

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