Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20068 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 01/03/2019, dep. 24/07/2019), n.20068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2442-2017 proposto da:

N.C., F.L., rappresentati e difesi

dall’avvocato P.P.;

– ricorrenti –

contro

D.V.D., D.A., D.S., D.V.G.,

D.V.A., D.L., DE.LI., D.P.,

DE.SE., D.V.L., rappresentati e difesi

dall’avvocato FABIO SERRA;

– controricorrenti –

E contro

D.P., D.M., D.S., D.L.,

D.L., DE.SE., D.V.D., D.V.L.,

DE.VE.AN., E.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3045/2016 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositata il 31/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

N.C. e F.L., dichiarando di essere condomini dell’edificio di (OMISSIS), (OMISSIS), hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 3045/2016 del 31 ottobre 2016.

Resistono con controricorso D.A., D.P., D.S., De.Li., D.L., De.Se., D.V.D., D.V.L., De.Ve.An., D.V.G..

Rimane intimata, senza svolgere attività difensive, E.G..

La sentenza del Tribunale di (OMISSIS), pronunciando sull’appello proposto dal Condominio di (OMISSIS), (OMISSIS), ha dichiarato la nullità della sentenza resa in primo grado in data 24 novembre 2015 dal Giudice di pace di Cagliari, ha accolto l’opposizione formulata dai condomini D. e D.V. contro il decreto ingiuntivo n. 2380/2013 del Giudice di pace di Cagliari, relativo al pagamento di spese condominiali di ordinarla amministrazione deliberate e ripartite dall’assemblea, ed ha accertato che alcun debito la chiamata in causa E.G., conduttrice dell’immobile di proprietà D. e D.V., avesse nei confronti del Condominio di (OMISSIS).

Il primo motivo del ricorso di N.C. e F.L. denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 e artt. 161,299,301,302 e 305 c.p.c., e degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto il Tribunale, acclarata la nullità della sentenza di primo grado (per la mancata interruzione del giudizio a seguito della sospensione dall’esercizio della professione dell’avvocato Pisceddu, difensore del Condominio di (OMISSIS)), avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare estinto il giudizio, oppure ordinare la rinnovazione di tutti gli atti.

Il secondo motivo del ricorso di N.C. e F.L. denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 102 c.p.c., e degli artt. 24 e 111 Cost., non essendo stata chiamate in causa C.D. e G., comproprietarie dell’appartamento oggetto di lite.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato improcedibile, o in subordine inammissibile, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In data 25 febbraio 2019 è tuttavia sopravvenuta “istanza di rinuncia al ricorso” a firma dell’avvocato P.P., difensore dei ricorrenti. Tale istanza reca una dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione proposto. La rinuncia depositata non ha adempiuto alle formalità previste dall’art. 391 c.p.c. (sottoscrizione della parte e dell’avvocato, che non sia munito di mandato speciale a tale effetto, e notificazione alle parti costituite, ovvero comunicazione agli avvocati delle stesse). Essa non dà luogo, perciò, alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., pur valendo comunque a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso, salva la condanna dei rinuncianti alle spese del giudizio (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 5, 07/06/2018, n. 14782).

Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti, mentre non occorre provvedere al riguardo per l’intimata E.G., che non ha svolto attività difensive.

Non ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. La “ratio” di tale disposizione viene, infatti, individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella sopravvenuta (come nella specie, per difetto di interesse conseguente a rinuncia operata non nelle forme di cui all’art. 390 c.p.c.) (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 02/07/2015, n. 13636).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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