Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20068 del 22/09/2010
Cassazione civile sez. I, 22/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 22/09/2010), n.20068
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
G.R., con domicilio eletto in Roma, Via
Circonvallazione Clodia n. 5, presso l’Avv. MASULLO Giuseppe Maria
che la rappresenta e difende come da procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
P.E.;
– intimato –
per la cassazione del decreto del Giudice tutelare di Verona
pronunciato all’udienza del 15 giugno 2009 nel procedimento n.
737/2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell’ambito di un procedimento svoltosi avanti al giudice del tribunale di Verona e volto a dare esecuzione al provvedimento del Tribunale per i minorenni di Venezia, confermato dalla Corte d’appello, con cui si disponeva la ripresa dei contatti dei minori C. e F. con il padre P.E., il difensore della madre dei minori stessi, G.R., eccepiva l’incompetenza del giudice tutelare sostenendo che, a fronte dei gravi fatti emersi (rifiuto dei minori di incontrare il padre) eventuali ulteriori provvedimenti fossero di competenza del tribunale per i minorenni; il giudice, ritenuta infondata l’eccezione, ha dato corso ad una CTU circa le capacità genitoriali delle parti.
Contro il provvedimento il P. ha proposto ricorso per regolamento di competenza.
L’intimata non ha proposto difese.
E’ stata depositata relazione ex art. 380 bis.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Premesso che il procedimento nell’ambito del quale è stato emesso il contestato provvedimento ha struttura camerale, è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui “La pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietà e definitività non è impugnabile con il regolamento di competenza ad istanza di parte, atteso che la affermazione o la negazione della competenza è preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest’ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all’individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere un provvedimento privo di decisorietà e definitività. (Nella specie era stato impugnato con regolamento di competenza il decreto con il quale l’adito tribunale per i minorenni aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, indicando quale giudice competente il tribunale ordinario, su un’istanza dell’ex” coniuge affidatario volta ad ottenere la sospensione del diritto dell’altro coniuge di incontrare e prendere con sè il figlio minorenne, secondo le modalità fissate nella sentenza di divorzio)”, (Sez. U., Ordinanza n. 16568 del 04/11/2003).
Non si deve provvedere in ordine alle spese in considerazione dell’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010