Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20068 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 14/07/2021), n.20068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11924-2016 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI

114, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO CAPUTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GREGORIO BARBA;

– ricorrente –

contro

C.G., C.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA L. LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato IRENE ROMANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PIERPAOLO GALLI;

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI

114, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO CAPUTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GREGORIO BARBA;

– controricorrenti –

contro

M.C., M.G., M.B., M.L.;

– intimati –

Nonché da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Q.

MAJORANA 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO VINCENZO BELCASTRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO GRANDINETTI;

– controricorrente e ricorrente incidentali –

avverso la sentenza n. 438/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 438 del 2015, pubblicata il 31 marzo 2015, ha rigettato l’appello proposto da C.L. avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 30 del 2006, e nei confronti di Ci.Eu., M.C., C.F., M.G., M.B. e M.L..

1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto da Ci.Fr., quale comproprietario di un fondo rustico situato in località (OMISSIS) (identificato al NCT al foglio (OMISSIS)), che aveva convenuto i germani M. ed Ci.Eu. perché fosse accertato che l’immobile di proprietà M., sito in (OMISSIS), ed il vano terraneo di proprietà della Ci., sito al civico (OMISSIS), non avevano accesso sulla “parte retrostante”, e per ottenere la condanna dei convenuti ad eliminare la porta metallica che impediva l’accesso dell’attore nella sua proprietà ed il muro che era stato eretto sulla zona est della superficie in oggetto.

1.2. I convenuti resistettero, formulando riconvenzionale di usucapione poi in parte abbandonata; intervenne volontariamente C.L., già difensore dell’attore, che si era reso acquirente del terreno di cui faceva parte l’area rivendicata; l’attore si costituì con nuovo difensore contestando che il C. fosse subentrato nei diritti azionati.

1.3. Il Tribunale rigettò per carenza di prova sia la riconvenzionale di usucapione riferibile alla sola M.C., sia la domanda dell’attore Ci.Lu., qualificata come azione di rivendica.

2. La sentenza fu appellata dall’intervenuto C.L.. L’originario attore, Ci.Lu., si costituì e concluse per la conferma della sentenza di primo grado, chiedendo che fosse dichiarato inammissibile l’intervento del C., in quanto l’atto di cessione del terreno era sub iudice, e l’intervento spiegato non poteva qualificarsi come volontario principale. Si costituirono anche le appellate Ci.Eu. e M.C. le quali dedussero che l’area in contestazione apparteneva alle sorelle E., G. e Ci.Fo., come era stato riconosciuto dallo stesso attore in pregresso giudizio possessorio.

Nel giudizio d’appello, dopo l’interruzione per la morte di Ci.Fr. e la riassunzione ad opera di C.L., si costituì C.F., in qualità di erede di Ci.Fr., richiamandosi alle difese del dante causa.

2.1. Ritenuto ammissibile l’intervento di C.L., la Corte d’appello ha poi concluso che l’azione di rivendica proposta dal Ci., e proseguita dal C., avente ad oggetto l’area posteriore al vano terraneo di (OMISSIS), era priva di fondamento.

2.2. In particolare, sulla base dell’esame dei titoli di provenienza e degli esiti della CTU, la Corte territoriale ha accertato che la porzione di proprietà rivendicata corrispondeva ad un vano chiuso, edificato, appartenente alla sagoma del fabbricato (pertinenza della particella (OMISSIS)), che non era compreso nell’atto per notaio Ma. del 2 marzo 1968, con il quale Ci.Fr. acquistò, unitamente ai fratelli A. e G., il terreno situato in località (OMISSIS), identificato al foglio (OMISSIS), “confinante con caseggiato di (OMISSIS)”.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.L. sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso C.F., e propone ricorso incidentale affidato a due motivi, ai quali resiste con controricorso C.L..

Resistono altresì al ricorso principale C.G. e C.R., evocati in giudizi in qualità di eredi di Ci.Eu.. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente principale ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 948,949 c.c., e art. 112 c.p.c. e si lamenta la qualificazione della domanda dell’originario attore come rivendica, nonostante l’assenza di contestazione dei titoli, anziché come negatoria servitutis o azione di regolamento di confini, essendo controversa soltanto l’estensione del diritto di proprietà.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1322,1117 c.c., e si contesta l’interpretazione che la Corte d’appello ha dato dell’atto per notaio Ma. del 2 marzo 1968.

3. Con il terzo motivo, che denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., il ricorrente principale si duole della carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello avrebbe disatteso le conclusioni della CTU.

Il ricorrente principale evidenzia che a fronte dell’accertamento del consulente d’ufficio, il quale aveva escluso l’appartenenza del vano oggetto di controversia sia al fabbricato di (OMISSIS), sia al terreno acquistato dal dante causa dei germani Ci. con l’atto per notaio Ma. del 1968, la Corte d’appello aveva ritenuto, contraddittoriamente e senza chiarire l’iter logico del suo ragionamento, che il vano appartenesse al fabbricato.

4. Con il quarto motivo del ricorso principale è denunciato omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti.

5. Con il quinto motivo è denunciata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per contestare, sotto il primo profilo, la statuizione di condanna alle spese come conseguenza del mancato accoglimento della domanda, e, sotto il secondo profilo, l’erroneità della condanna in presenza dei presupposti che avrebbero giustificato la compensazione delle spese di lite.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 111 c.p.c., e si lamenta la contraddittorietà del ragionamento seguito dalla Corte d’appello per ritenere che il C. fosse legittimato ad intervenire nel giudizio quale successore a titolo particolare di Ci.Fr.. Dopo avere affermato la necessità dei titoli in capo alla parte che agisce in rivendicazione, la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’intervento del C. senza che questi avesse dato prova di possedere i titoli per intervenire in giudizio.

6. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe esaminato la scrittura privata datata 8 aprile 1990, sulla quale il C. aveva fondato la legittimità del suo intervento.

7. Deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale, stante la portata pregiudiziale e quindi potenzialmente assorbente della questione concernente la legittimità dell’intervento in causa di C.L..

8. Entrambi i motivi con i quali il ricorrente incidentale censura sul punto la sentenza della Corte d’appello sono privi di fondamento.

8.1. La Corte territoriale ha chiarito le ragioni per cui pregresso cospicuo contenzioso tra Ci.Fr. e C.L. riguardo alla validità ed efficacia del contratto dell’8 aprile 1990 non era influente sulla questione della ammissibilità dell’intervento del C. in qualità di successore nel diritto controverso (pagg. 9-10 della sentenza impugnata), evidenziando che le sentenze passate in giudicato erano favorevoli al C., e che il processo ancora pendente, relativo alla efficacia immediatamente traslativa del contratto, non poteva incidere sull’ammissibilità dell’intervento.

L’affermazione è corretta.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo ma parte, essendo titolare della res litigiosa che costituisce l’oggetto dell’accertamento giurisdizionale in corso, e il suo intervento nel processo è regolato dall’art. 111 c.p.c., che non pone limiti all’intervento, con la sola eccezione del giudizio di cassazione (per tutte, Cass. 12/03/1999, n. 2200).

La circostanza che la successione nel diritto controverso sia stata contestata dal dante causa, lo sia ancora dall’erede del dante causa, non incide sulla legittimità dell’intervento di colui che risultava successore del diritto controverso in assenza di pronuncia passata in giudicato che avesse escluso, per qualsiasi ragione, l’effetto traslativo del contratto 8 aprile 1990 (a pag. 10 la Corte d’appello ha evidenziato che la controversia avente ad oggetto l’inefficacia del contratto per mancato avveramento di condizioni era stata “risolta per ora” in senso sfavorevole all’efficacia).

8.2. Non sussiste all’evidenza il vizio di omesso esame di fatto decisivo denunciato con il secondo motivo del ricorso incidentale. Come già detto, la Corte d’appello ha esaminato il contratto in data 8 aprile 1990 nei limiti in cui l’esame era rilevante ai fini della valutazione sulla legittimità dell’intervento del C..

9. Anche il ricorso principale deve essere rigettato.

9.1. La qualificazione della domanda proposta dall’originario attore Ci.Fr. in termini di rivendica anziché di negatoria servitutis è corretta.

L’azione negatoria servitutis e quella di rivendica si differenziano in quanto l’attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi, mentre, con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, e agisce contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione (ex plurimis, Cass. 11/01/2017, n. 472).

Nella fattispecie in esame, come evidenziato nella sentenza impugnata (pag. 12), l’attore aveva lamentato di essere stato “privato” dell’uso dell’area situata nella parte posteriore del fabbricato situato in Corso Roma, e non aveva, invece, contestato l’esercizio, da parte dei convenuti, di una servitù abusiva, né prospettato incertezza sul confine.

10. I motivi dal secondo al quarto, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono inammissibili in quanto attingono l’apprezzamento dei titoli di proprietà e dei dati accertati dal consulente tecnico d’ufficio. Tale apprezzamento che non può essere oggetto di riesame in sede di giudizio di legittimità se, come nella specie, sorretto da congrua ed esaustiva motivazione.

10.1. In particolare, l’atto per notaio Ma. del 1968 è stato esaminato dettagliatamente, e ne è stata data una interpretazione che, oltre a non violare i canoni ermeneutici, è dotata di plausibilità, sicché deve essere ribadito il principio secondo cui per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (ex plurimis, Cass. 03/09/2010, n. 19044; Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass. 22/02/2007, n. 4178)

10.2. La Corte d’appello ha proceduto, inoltre, a ricostruire la consistenza dei beni oggetto dell’atto del 1968, avvalendosi delle risultanze della CTU, ed ha rilevato che il terreno ceduto da Ci.Lu. ai tre figli maschi, identificato al foglio 16 particelle nn. (OMISSIS), era indicato nell’atto come confinante con il “caseggiato di (OMISSIS)”; che, in precedenza, l’intero terreno era identificato come particella (OMISSIS), successivamente frazionata nelle particelle (OMISSIS) (quest’ultima poi ceduta alle Ferrovie dello Stato), confinante con fabbricato in origine identificato come particella (OMISSIS); che, in definitiva, il terreno in questione si arrestava al confine con la particella (OMISSIS), particella che includeva sia una parte edificata sia una corte, priva di autonoma identificazione in quanto “pertinenziale al fabbricato stesso”.

10.3. All’esito della dettagliata ricostruzione, la Corte territoriale ha accertato che l’oggetto della rivendica dell’attore coincideva con una striscia di porticato (una sorta di corridoio), posta sul retro del fabbricato di (OMISSIS), dietro ai magazzini ivi esistenti – uno al civico (OMISSIS) e gli altri due contigui – ed in comunicazione con l’androne del fabbricato. Si trattava di un corridoio completamente chiuso da pareti, munito di vedute lucifere e con due porte agli estremi, che davano rispettivamente sull’androne e sul terreno retrostante.

E’ stato infine escluso, così confutando espressamente la consulenza tecnica di parte appellante, che oggetto della domanda fosse, invece, l’area scoperta che si trova a monte del fabbricato, e sono state ritenute di conseguenza inconferenti le contestazioni dell’appellante riguardo all’esistenza, oltre il vano chiuso come sopra identificato, di un’ulteriore striscia di terreno di mt. 4,50, e le contestazioni concernenti il confine tra tale terreno ed il fabbricato.

11. Il quinto motivo, nella parte in cui censura la condanna dell’appellante alle spese come conseguenza del rigetto della domanda, rimane assorbito nel rigetto dei motivi che precedono, mentre è inammissibile nella parte in cui contesta che la Corte d’appello non abbia compensato le spese. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia la quantificazione delle stesse, nel rispetto dei limiti fissati dalle tabelle vigenti (ex plurimis, Cass. 04/08/2017, n. 19613).

12. I ricorsi sono rigettati a spese compensate tra i ricorrenti, mentre le spese sostenute da C.G. e C.R. sono poste a carico del ricorrente principale, nella misura indicata in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale; condanna il ricorrente principale a rifondere le spese in favore di C.G. e C.R., liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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