Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20068 del 06/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20068
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9590 – 2015 proposto da:
COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA SANSONI giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 655/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata
il 24/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PICARONI ELISA;
udito l’Avvocato Maria Romana Ciliotti (delega avvocato Andrea
Sansoni) difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che il Comune di Firenze ricorre sulla base di un motivo per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze, depositata il 24 febbraio 2015, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 7657 del 2012, di accoglimento dell’opposizione proposta da M.P. avverso il verbale di accertamento della violazione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 8;
che il Tribunale ha affermato che il tratto di (OMISSIS), lungo il quale era stata rilevata la velocità del mezzo di proprietà del sig. M., mediante auto-velox (OMISSIS) il giorno (OMISSIS), non presenta i requisiti minimi per la classificazione come strada urbana di scorrimento, come previsti dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 2, lett. A), B), C) e D), con conseguente disapplicazione decreto del Prefetto di Firenze, che ha qualificato quel tratto di (OMISSIS) come strada urbana di scorrimento, non vertendosi in ambito di discrezionalità amministrativa (richiamata la sentenza n. 7872 del 2011);
che, in particolare, il Tribunale ha evidenziato che difetta il requisito minimo della banchina pavimentata a destra, come definita dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 3, posto che dalle fotografie si ricava la presenza di uno spazio di pochi centimetri tra la carreggiata delimitata dalla striscia bianca e il marciapiede;
che l’intimato M.P. non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che il ricorso è affidato ad unico motivo, con il quale è dedotta violazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito dalla L. n. 138 del 2002, e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 2, lett. D), e si evidenzia l’erroneità della decisione, che tra l’altro contraddice plurimi precedenti i quali hanno riconosciuto che (OMISSIS) presenta tutte le caratteristiche prescritte per le strade urbane di scorrimento, come elencate dal citato art. 2, comma 2, lett. D), tenuto conto che la larghezza della banchina non è indicata dalla legge (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 3), e che nella specie esiste uno spazio di circa mezzo metro tra la carreggiata delimitata dalla striscia bianca e il marciapiede, dovendosi anche escludere che lo scopo della banchina sia di consentire la sosta di emergenza;
che la doglianza è fondata;
che la sentenza impugnata assume l’assenza di banchina laterale lungo il tratto di (OMISSIS) di Firenze nel quale è stata rilevata la violazione del limite di velocità a mezzo dispositivo elettronico senza avere verificato in concreto l’entità di tale spazio, e, a monte, in assenza di accertamento e valutazione delle caratteristiche del (OMISSIS), ai fini della validità della classificazione di “strada urbana di scorrimento”;
che questa Corte ha affermato da tempo che il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, “nel demandare al prefetto l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade di scorrimento extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od alla incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordina tale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamente tecniche, ma anche ampiamente discrezionali (…)” (Cass., sez. 2^, sentenza n. 4242 del 2010);
che pertanto, ai fini della verifica della legittimità del rilevamento di velocità a mezzo dei dispositivi elettronici – cioè senza contestazione immediata da parte di agenti – occorre valutare le caratteristiche strutturali complessive della strada lungo la quale il rilevamento sia stato autorizzato dal prefetto, non già di uno o più tratti della stessa strada, e ciò alla luce della ratio dell’art. 4 sopra richiamato;
che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che provvederà all’accertamento in concreto delle caratteristiche strutturali della strada in oggetto, ed anche al regolamento delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-25 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016