Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20067 del 30/07/2018


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Civile Decr. Sez. 2 Num. 20067 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

sul ricorso proposto da:
AZIENDA AUTONOMA CURA SOGGIORNO E TURISMO
POMPEI in persona del commissario liquidatore e legale rapp.te
pro tempore arch. Mario Grassia, rappresentato e difeso
dall’avvocato Federico Federico;
-ricorrente —

contro
ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA, elettivamente domiciliata in
Roma, Piazza Sempione,19/B, presso lo studio dell’avvocato Irma
Bombardini, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Castaldo
-controricorrente —

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli, n.
1186 del 2015, pubblicata in data 11 marzo 2015.
Il Presidente titolare
Letta la rinuncia al ricorso proposto da Azienda Autonoma cura
soggiorno e turismo Pompei, accettata clan’ Associazione Mozart
Italia;
rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli
390 e 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi
dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs
n. 40 del 2006;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.;

65/2018

Data pubblicazione: 30/07/2018

PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma il 5 luglio 2018
Il Presidente titolare
Stefano Petitti

Filukkokkiaiu Giudiziario

vitcheisti
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

30 LUG, 2018

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai
difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci
giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata
l’udienza.

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