Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20067 del 24/09/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20067 Anno 2014
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 28589-2008 proposto da:
ALBIANI ALVARO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato
FIORILLI PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati
MICCINESI MARCO, PISTOLESI FRANCESCO giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 24/09/2014

- controri corrente avverso la sentenza n. 39/2007 della COMM.TRIB.REG.
thAla -foSekd A
di—P.I.NgE, depositata il 12/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/02/2014 dal Consigliere Dott. ENRICO

udito per il ricorrente l’Avvocato GOLINO delega
Avvocato PISTOLESI che si riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

SCODITTI;

Svolgimento del processo
4-oh
La Commissione Tributaria Regionale chrfetrenze accoglieva l’appello proposto
dall’Agenzia delle gntrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto
l’impugnativa di cartella di pagamento, relativa all’iscrizione a ruolo del
complessivo importo di €31.334,01 per imposte non versate o versate in
ritardo. La sentenza di primo grado motivava nel senso della intervenuta

CTR legittima la cartella in quanto risultava documentato il mancato
pagamento delle imposte già iscritte a ruolo ed il mancato adempimento in
termini della rateizzazione stabilita, ed essendo costituito il presupposto
normativo per la non applicazione delle sanzioni dall’integrale pagamento delle
imposte dovute.
E’ stato proposto ricorso per tassazione sulla base dell’unico motivo della
violazione e falsa applicazione dell’art. 9 – bis I. n. 289/2002 e dell’art. 12
disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3
c.p.c.. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce che, a differenza
delle altre definizioni agevolate previste dalla disciplina di cui alla I. n.
289/2002, che si perfezionano con il solo versamento tempestivo della prima
rata, l’art. 9-bis non disciplina la fattispecie, sicché la lacuna presente in
quest’ultima disposizione si presta ad essere colmata estendendo in via
analogica il regime delle altre forme di definizione agevolata. Ne discenderebbe
che la regolare presentazione dell’istanza ed il tempestivo pagamento della
prima rata rendono valido ed efficace il condono.
Il motivo non può essere condiviso.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il condono previsto
dall’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2012, n. 289, relativo alla possibilità di
definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti
dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli
interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e
sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come,

definizione di tali versamenti ai sensi dell’art. 9 bis I. n. 289/2002. Reputava la

ESENTE DA REGISTR AZIONE
AI SENSI DEI. D.I)
N. 131 1ik3.
– N. 5
M.ATERI A TX1BUTARIA

invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16
della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto
potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole
peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui
all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36
bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del “quantum”,

presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il
condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il
pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale
condizione venga rispettata essendo insufficiente il solo pagamento della prima
rata cui non segua l’adempimento delle successive (Cass. 7 maggio 2013, n.
10650; 3 maggio 2013, n. 10309; 23 settembre 2011, n. 19546; 6 ottobre
2010, n. 20745). Le previsioni contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della I.
289/2002, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche
senza adempimento integrale, sono insuscettibili di applicazione analogica, in
quanto, come tutte le disposizioni di condono, sono di carattere eccezionale
(Cass. 30 novembre 2012, n. 21364; 23 settembre 2011, n. 19546).
Il ricorso va quindi rigettato, con condanna alle spese in base alla
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte/rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese
processuali in favore della controparte che liquida in euro 2.250,00, oltre le
spese prenotate a debito e gli accessori ex lege.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile della

esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa

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