Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20067 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 24/07/2019), n.20067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 348-2018 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FEDERICO LERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3057/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

la Corte d’Appello di Milano ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal cittadino senegalese T.L., il quale aveva dichiarato di essere fuggito dalla sua città natale per paura che la sua matrigna, già responsabile della morte della madre, potesse causare con ulteriore malocchio la sua morte.

A sostegno della decisione la Corte ha affermato:

che la narrazione non poteva ritenersi credibile oltre ad afferire a vicende familiari e che il radicamento in Italia era insufficiente anche perchè limitato ad un corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e alla partecipazione a corsi di formazione quali ad esempio quello di barista.

Irrilevante era infine ritenuto il transito in Libia e la rappresentata situazione di povertà del Senegal.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato a due motivi. Ha depositato controricorso il Ministero dell’Interno.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del per non aver considerato, la Corte territoriale, tra le ragioni di vulnerabilità il sistema di vendette private descritto dal ricorrente che non è contrastato dai poteri statuali.

La censura non supera il vaglio di ammissibilità perchè non è specificamente censurata la ratio di scarsa attendibilità del racconto in relazione al rischio descritto, ritenuto comunque, con giudizio incensurabile, strettamente legato all’ambito familiare e non suscettibile di assumere un carattere di sistematica pericolosità tale da determinare la necessità di un intervento delle autorità statuali.

Questa valutazione negativa, svolta in fatto dal giudice del merito, esclude il rilievo probatorio di un approfondimento istruttorio richiesto.

Nel secondo motivo viene dedotta l’omessa motivazione sulla estrema indigenza nella quale si verrebbe a trovare il richiedente al ritorno in Senegal. Anche tale censura è inammissibile dal momento che la Corte ha svolto un esame comparativo tra il grado di scarso radicamento nel nostro paese e la situazione generale del Senegal, rispetto alla quale, con valutazione non censurabile perchè attinente al merito, ha ritenuto non sussistenti ragioni umanitarie legate alle condizioni oggettive del paese e/o alla mancanza di legami familiari del ricorrente.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese legali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente di Euro 2100 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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