Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20067 del 22/09/2010
Cassazione civile sez. I, 22/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 22/09/2010), n.20067
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in persona del Prefetto
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
C.C.G.E.;
– intimato –
per la cassazione del decreto del giudice di pace di Alessandria
depositato in data 26 giugno 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Prefettura di Alessandria ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata accolta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data 16 novembre 2005 dal Prefetto di D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14.
L’intimato non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), per avere il giudice di pace ritenuto illegittimo il decreto di espulsione dello straniero sprovvisto di permesso di soggiorno in quanto coniugato con cittadina straniera in possesso di permesso di soggiorno è manifestamente fondato.
La norma invocata prevede quale situazione ostativa all’espulsione dello straniero la convivenza del medesimo con parenti fino al quarto grado o il coniuge di cittadinanza italiana e trattandosi di norme di carattere eccezionale in quanto volte a restringere il generale potere dello Stato di accettare sul suo territorio i non cittadini la sua latitudine non può essere estesa ricorrendo all’analogia.
Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto rigettata la domanda introduttiva dello straniero.
Le spese eseguono la soccombenza.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva di C.C.G. E. che condanna alla rifusione delle spese del giudizio determinate in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010