Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20067 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 14/07/2021), n.20067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9749 – 2017 R.G. proposto da:

S.A., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata, con

indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in

Cagliari, alla via Dante, n. 52, presso lo studio dell’avvocato

Renato Chiesa, che la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale su foglio allegato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIONE di COMUNI del PARTEOLLA e del BASSO CAMPIDANO, – c.f.

(OMISSIS) – in persona del presidente pro tempore, rappresentata e

difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

dall’avvocato Roberto Uras, ed elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Cassiodoro, n. 9, presso lo studio dell’avvocato Mauro

Cati;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2805 dei 8.2/11.10.2016 del Tribunale di

Cagliari;

udita la relazione nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con verbale n. 6687S/2012/V la polizia municipale dell’Unione di Comuni del Parteolla e del Basso Campidano contestava ad S.A. – con irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 159,00 – la violazione di cui all’art. 16 C.d.S., commi 1 e 4, ovvero l’installazione, il 2.3.2012, lateralmente alla strada denominata “(OMISSIS)”, in un tratto all’esterno del centro abitato, di recinzioni alte più di un metro ad una distanza dal confine stradale compresa tra 0,20 m. e 1,40 m., senza rispettare la distanza minima di 3 m. prevista dal regolamento del C.d.S.

2. S.A. proponeva opposizione al Giudice di Pace di Cagliari. Deduceva che la strada lungo la quale era stata apposta la recinzione, era di sua proprietà, sicché non era applicabile la disciplina di cui al C.d.S.

Chiedeva l’annullamento del verbale.

3. Si costituiva l’Unione di Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. Instava per il rigetto dell’avversa opposizione.

4. All’esito dell’istruzione, con sentenza n. 815/2014 l’adito giudice di pace rigettava l’opposizione.

5. Proponeva appello S.A..

Resisteva l’Unione di Comuni del Parteolla e del Basso Campidano.

6. Con sentenza n. 2805 dei 8.2/11.10.2016 il Tribunale di Cagliari rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese.

Premetteva il tribunale che aveva rilievo non già la natura pubblica o privata della strada bensì la sua destinazione o meno ad uso pubblico.

Indi esplicitava che gli esiti dell’istruttoria svolta in primo grado ed, in particolare, le dichiarazioni testimoniali rese da D.S., già tecnico comunale comunale di Donori, le risultanze della relazione da costui predisposta e le indicazioni di cui alla cartografia IGM all’uopo prodotta inducevano a ritenere che la strada fosse destinata all’uso pubblico (cfr. par. 19).

Esplicitava inoltre che dovevano reputarsi tardive, siccome non sollevate nel corso del giudizio di primo grado, le eccezioni formulate dall’appellante in ordine alla testimonianza del D., ovvero l’eccezione secondo cui il teste aveva espresso delle valutazioni e l’eccezione secondo cui il giudice di pace aveva rivolto al teste domande su capitoli non articolati.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.A.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

L’Unione di Comuni del Parteolla e del Basso Campidano ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 281 sexies c.p.c. e art. 352 c.p.c., commi 5 e 6.

Deduce che il Tribunale di Cagliari ha erroneamente pronunciato sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., benché non si fosse fatto luogo né alla discussione della causa né alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni della decisione e benché avesse domandato la concessione dei termini – poi accordati – per lo scambio delle comparse conclusionali sia con istanza del 17.7.2015 sia all’udienza del 4.11.2015, udienza all’esito della quale la causa è stata riservata in decisione.

Deduce segnatamente che il tribunale ha concesso unicamente il termine per il deposito delle comparse conclusionali ma non quello per il deposito delle repliche e così le ha impedito di prendere posizione in ordine alle deduzioni di cui all’avversa conclusionale; che il tribunale neppure ha provveduto, secondo il modello di trattazione mista, a fissare, all’esito dello scambio delle conclusionali, l’udienza di discussione e così, parimenti, le ha impedito la contestazione delle avverse deduzioni.

9. Il primo motivo è destituito di fondamento.

10. Va debitamente premesso che i riferimenti alle disposizioni del codice di rito asseritamente violate non risultano corretti.

Invero, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 1, applicabile ratione temporis al caso di specie, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada – è esattamente il caso de quo – sono regolate dal rito del lavoro.

Le disposizioni di riferimento pertanto si individuano negli artt. 437 e 438 c.p.c.

11. In ogni caso, con specifico riguardo alla mancata fissazione dell’udienza di discussione, è sufficiente il rinvio all’insegnamento di questa Corte – puntualmente richiamato dal controricorrente – a tenor del quale l’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell’udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ai sensi dell’art. 352 c.p.c., non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, atteso che l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato “error in procedendo”, onde, poiché la discussione della causa nel giudizio d’appello ha una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non è sostitutiva delle difese scritte di cui all’art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, ma è necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi (cfr. Cass. 5.12.2003, n. 18618; Cass. 27.11.2017, n. 28229).

In ogni caso, con specifico riguardo alla mancata concessione del termine per il deposito delle memorie di replica alle avverse conclusionali, è sufficiente il rinvio all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale – similmente – la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26831; Cass. 9.8.2017, n. 19759; Cass. 23.2.2010, n. 4340).

12. In questi termini a nulla vale addurre, sic et simpliciter ovvero senza specificazione del pregiudizio in concreto subito, che il modus procedendi del Tribunale di Cagliari ha significativamente leso il contraddittorio e menomato i diritti di difesa, siccome “alle parti veniva impedito di prendere posizioni e controbattere ai rilievi esposti nelle comparse conclusionali avverse” (così ricorso, pag. 12).

Va perciò appieno condiviso il rilievo della controricorrente, secondo cui la controparte “non ha proceduto ad esporre quali siano stati gli specifici aspetti che la trattazione orale della causa avrebbe consentito di meglio argomentare, approfondire o evidenziare” (così controricorso, pag. 12).

13. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 C.d.S., l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.

Deduce che l’impugnata statuizione non ha esplicitato le ragioni per cui la strada, lungo la quale sono state apposte le recinzioni, deve reputarsi di uso pubblico, non ha motivato “circa la sussistenza dei presupposti necessari per la configurabilità di un uso pubblico” (così ricorso, pag. 16).

Deduce segnatamente che il Tribunale di Cagliari non ha enunciato le fonti probatorie cui ha ancorato il suo dictum, non ha tenuto conto di significativi elementi probatori, non ha spiegato se la strada fosse o meno utilizzata unicamente dai proprietari frontisti, non ha chiarito se la strada fosse o meno soggetta ad uso pubblico nel 1997, epoca in cui è stata apposta la recinzione.

14. Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento.

15. Si premette che il motivo in disamina si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero con il mezzo de quo la ricorrente censura – sostanzialmente – il giudizio “di fatto” cui il Tribunale di Cagliari ha atteso ai fini del riscontro dell’uso pubblico della strada (“gli elementi su cui l’accertamento dell’asserito uso pubblico della strada si fondava, erano insufficienti e contraddittori, se non addirittura inesistenti”: così ricorso, pag. 15). Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

16. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2015.

Il secondo dictum ha in toto confermato il primo dictum.

Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860).

Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).

Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui si ha pieno riscontro della puntuale sovrapponibilità del primo e del secondo dictum, siccome anche il primo giudice aveva acclarato il pubblico utilizzo della strada (cfr. sentenza d’appello, pag. 9).

17. Comunque si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Per un verso è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il tribunale ha ancorato il suo dictum.

In particolare il tribunale ha enunciato le fonti probatorie cui ha correlato il suo convincimento (cfr. pag. 9, par. 19).

Per altro verso è da escludere che il tribunale abbia omesso la disamina del fatto decisivo – l’uso pubblico della strada – oggetto della controversia de qua.

Per altro verso ancora la ricorrente censura l’asserita omessa, erronea valutazione delle risultanze di causa (“il Giudicante riteneva aprioristicamente (…) che il passaggio di alcune persone sulla strada (…) implicasse la destinazione della stessa ad un uso pubblico”: così ricorso, pag. 16).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

18. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,244 e 246 c.p.c.

Deduce che il tribunale ha desunto l’uso pubblico della strada lungo la quale sono state apposte le recinzioni, dalle dichiarazioni testimoniali rese da D.S., già tecnico del Comune di Donori.

Deduce tuttavia che, con la dichiarazione – “la strada non era vicinale e non era utilizzata dai soli frontisti” – all’uopo resa, il teste ha espresso una valutazione, di cui il tribunale non avrebbe dovuto tener conto.

Deduce segnatamente che la dichiarazione del teste presuppone che costui fosse in grado di identificare, sulla scorta di rilievi tecnico – giuridici, le persone dei proprietari confinanti.

19. Il terzo motivo parimenti è destituito di fondamento.

20. In primo luogo va rimarcato che il tribunale ha ancorato il riscontro dell’uso pubblico della strada non già unicamente e semplicemente alle dichiarazioni testimoniali rese dall’ex tecnico del Comune di Donori, bensì – così come si è premesso – pur alle risultanze della relazione dallo stesso tecnico predisposta in data 18.4.2012, all’esito del sopralluogo effettuato lungo il tratto di strada (cfr. a tal ultimo riguardo controricorso, pag. 19), ed alle indicazioni di cui alla cartografia IGM all’uopo prodotta.

Innegabilmente quindi il riscontro probatorio operato dal tribunale è stato di più ampio spettro.

21. In secondo luogo va rimarcato che la surriferita dichiarazione per nulla esprime una valutazione.

Il teste ha riferito un fatto, seppur delineato in “grandi linee”, di cui, così come la controricorrente ha posto in risalto, “era a conoscenza per il lavoro svolto da anni” (così controricorso, pag. 20).

22. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,244 e 253 c.p.c.

Deduce che ha errato il tribunale cagliaritano a far riferimento alle dichiarazioni rese dal teste D.S..

Deduce che sia all’esito dell’escussione del testimone, all’udienza in prime cure dell’11.1.2013 e dunque – contrariamente all’assunto del tribunale tempestivamente, sia con l’atto d’appello aveva censurato le dichiarazioni del teste D., siccome rese a seguito di domande rivoltegli su circostanze del tutto nuove, del tutto estranee ai capitoli di prova articolati ex adverso.

Deduce che in tal guisa il giudice di pace non si è limitato a richiedere al teste chiarimenti, ma ha supplito all’inerzia processuale della controparte.

23. Il quarto motivo analogamente è destituito di fondamento.

24. Ovviamente, pur in sede di delibazione del quarto mezzo, vanno ribaditi i rilievi svolti in sede di delibazione del terzo motivo (al paragrafo 20. (il riscontro probatorio operato dal tribunale è stato di più ampio spettro)), rilievi che, anche ai fini della reiezione del motivo in disamina, hanno invero ex se valenza concludente.

25. Al contempo, nel quadro degli ampi poteri istruttori che, in dipendenza dell’applicabilità del “rito del lavoro”, l’art. 421 c.p.c. devolve al giudice di pace, le ragioni di censura che il mezzo in disamina veicola per nulla si giustificano (cfr. Cass. sez. lav. 28.1.2010, n. 1863).

Per nulla si giustifica, cioè, la prospettazione secondo cui il giudice di pace non si è limitato a richiedere al teste meri chiarimenti, ma ha svolto un ruolo di supplenza.

26. Nei termini tutti in precedenza esposti, evidentemente, per nulla rileva il riscontro di tardività – operato dal tribunale – delle eccezioni formulate dalla S. in ordine alle dichiarazioni rese dal teste D.S..

Seppur le eccezioni fossero state tempestivamente sollevate, non avrebbero meritato alcun seguito alla stregua delle prerogative istruttorie officiose del giudice di primo grado e dell’ampio spettro degli esiti istruttori emersi già in prime cure e vagliati in appello.

27. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

28. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, S.A., a rimborsare alla controricorrente, Unione di Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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