Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20067 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5180-2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VICENZA,

26, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FABIO, rappresentato e

difeso dagli avvocati FILIPPO PELITETERI, GIROLAMO CANNELLA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 702/2014 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE del

4/07/2014, depositata il 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che il sig. A.A. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 16 luglio 2014, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace Lercara Friddi n. 332 del 2011, di rigetto dell’opposizione avverso i verbali di accertamento delle plurime violazioni del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142 e delle relative sanzioni, emessi dal Comune di Castronovo di Sicilia;

che, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale ha affermato che la strada statale 189, dove erano state rilevate le contestate violazioni per superamento del limite di velocità, era inserita nel Decreto Prefettizio del 6 agosto 2008, che elencava le strade in cui era consentita l’installazione di dispositivi di rilevamento automatico della velocità e non sussisteva obbligo di contestazione immediata;

che, inoltre, dall’esame del contratto di noleggio delle apparecchiature di rilevamento, emergeva che l’onere a carico dell’Amministrazione era determinato in maniera fissa, e quindi il compenso dovuto alla società fornitrice non era variabile, come dedotto dall’appellante ai fini della declaratoria di illiceità del contratto stesso e dei verbali di accertamento delle violazioni;

che il ricorso avverso la predetta sentenza è affidato a due motivi;

che l’intimato Comune di Castronovo di Sicilia non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, comma 1 – quater, nel testo modificato dalla L. n. 120 del 2010, art. 36, che prevede l’utilizzo dei dispostivi di rilevamento della velocità, fuori dai centri abitati, “solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

che la previsione indicata avrebbe determinato l’illegittimità sopravvenuta del decreto Prefetto di Palermo del 6 agosto 2008, nella parte in cui indica l’intera strada statale 189, invece che lo specifico tratto sottoposto a controllo da parte del Comune di Castronovo di Sicilia, ai fini della contestazione differita dei rilevamenti di velocità effettuati a mezzo di dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito dalla L. n. 168 del 2002, con la conseguenza che il decreto prefettizio doveva essere disapplicato e i verbali oggetto di controversia, elevati posteriormente alla entrata in vigore della normativa restrittiva, risultavano privi della necessaria copertura;

che la doglianza è infondata in quanto, come evidenziato dal Tribunale, la strada statale (OMISSIS) è inserita nell’elenco contenuto nel decreto prefettizio nel tratto da km. 0 a km. 17, e le infrazioni sono state rilevate in questo tratto di strada (km. 14 e km. 15), appartenente al territorio del Comune di Castronovo;

che con il secondo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione della L. n. 120 del 2002, art. 61 e si assume l’illegittimità derivata dei verbali di contestazione, per illiceità del contratto di noleggio dei dispositivi di rilevamento, che prevedeva un compenso di Euro 32,00 IVA esclusa “per ogni atto effettivamente rilevato (…)”;

che la doglianza è infondata in quanto si verte in ambito di attività negoziale della P.A., la cui eventuale illegittimità non determina invalidità derivata dell’attività successiva di rilevamento delle violazioni a mezzo dei dispositivi elettronici, tanto più in assenza di contestazioni relative al funzionamento degli apparecchi oggetto del contratto di noleggio;

che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, poichè l’intimato Comune non ha svolto difese;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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