Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20066 del 24/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 20066 Anno 2014
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 27971-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

NUTRIX PIÙ SRL;
– intimato –

Nonché da:
NUTRIX PIU’ SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

Data pubblicazione: 24/09/2014

IGNAZIO GUIDI 75, presso lo studio dell’avvocato
RIZZO MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCESCO COPPONI giusta delega in calce;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 75/2008 della COMM.TRIB.REG.
ottilL MAlttor
d1.—ANCIo17, depositata il 12/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/02/2014 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale,
rigetto ricorso incidentale;
udito per il controricorrente l’Avvocato COPPONI che
ha chiesto il rigetto del ricorso principale,
accoglimento incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, rigetto
ricorso incidentale.

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Svolgimento del processo
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso proposto avverso
avviso di accertamento notificato per erronea applicazione dell’aliquota IVA
agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%, relativamente alla
cessione di mangimi per cani e gatti per l’anno d’imposta 2001, con
conseguente recupero d’imposta. Disattendeva tuttavia l’istanza di

dalla ricorrente non aveva necessità di ulteriori “condizionamenti” per l’utilizzo
da parte del consumatore finale e a questo proposito affermava che in base
alla circolare n. 210 del 18 novembre 2003 erano agevolati con l’aliquota del
4% soltanto i prodotti per cani e gatti non condizionati per la vendita al
dettaglio sulla base dei seguenti criteri: indicazione sulla confezione di “uso
professionale – vietata la vendita al dettaglio”; peso delle confezioni superiore
a kg. 10. Aveva dedotto il contribuente che si trattava nella specie di bene
(“mangimi integrati contenenti cereali”) rientrante nella voce n. 20 della
tabella A, parte II, allegata al d.p.r. 72/633, con aliquota al 4% e che con
l’abolizione per effetto dell’art. 1 d.l. n. 328/1997 conv. con I. n. 410/1997
dell’aliquota intermedia del 16% (cui erano state elevate in base all’art. 75,
comma 6, I. 413/1991 le preparazioni di alimenti utilizzati nell’alimentazione di
cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate,
anche se nel n. 20) doveva reputarsi ripristinata l’aliquota agevolata del 4%.
ill‹ Marcht
La Commissione Tributaria Regionale d Aiena rigettava l’appello
proposto dall’Agenzia dekntrate, disattendendo anche l’appello incidentale
relativo alla deduzione dei costi, e disponeva la compensazione delle spese
processuali per entrambi i gradi di giudizio. Esponeva il giudice di appello che
l’ufficio aveva accertato che tutte le confezioni recavano la scritta “confezione
riservata agli utilizzatori professionali – vietata la vendita al minuto – (Tab. A Parte II n. 20 – d.p.r. 26/10/72, n. 633)” e che il peso delle stesse era pari a
kg. 10. Secondo il giudice tributario doveva essere applicata l’aliquota ridotta
del 4°/o perché l’ufficio aveva fondato la propria pretesa sul peso, pari e non
superiore a kg. 10, sottovalutando l’altro elemento di significativa rilevanza,

1

riconoscimento della deduzione di costi. Secondo l’ufficio il prodotto ceduto

ossia la vendita degli alimenti nei confronti dei grossisti suffragata anche
dall’indicazione sulle etichette apposte sulle confezioni.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di
tre motivi. Ha resistito con controricorso il contribuente, proponendo altresì
ricorso incidentale per due motivi. Ha resistito con controricorso la controparte
con riferimento all’impugnazione incidentale.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5
c.p.c.. La motivazione, si afferma, per un verso ha assunto come parametro la
circolare n. 210 del 18 novembre 2003, per la quale sono soggette ad aliquota
ridotta del 4% le cessioni delle preparazioni in confezioni contrassegnate dalla
dicitura “uso professionale – vietata la vendita al dettaglio” e dal peso
superiore a kg. 10, per l’altro, contraddittoriamente, ha reputato sufficiente il
peso pari, e non superiore, a kg. 10.
Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.. Nella sentenza
impugnata si legge che “il contribuente ha dimostrato ampiamente che si
trattava di beni non destinati al consumatore finale”, ma, secondo la
ricorrente, nella motivazione non si precisa quali prove avrebbe in concreto
addotto la parte, né si comprende l’ulteriore passaggio motivazionale in base al
quale l’Ufficio, avendo effettuato controlli mirati presso la sede del
contribuente, avrebbe finito per fornire la prova dell’infondatezza oggettiva
della propria tesi.
Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c… L’affermazione in
motivazione, secondo cui sarebbe stata sottovalutata la vendita degli alimenti
nei confronti dei grossisti suffragata anche dall’indicazione sulle etichette
apposte sulle confezioni, costituisce motivazione apparente in quanto: a) se
due sono le condizioni, quella dell’etichetta è insufficiente; b) in sede di verifica
gli operanti hanno valutato il profilo l’etichettatura, ma, rilevando che tutte le
confezioni recavano le medesime indicazioni, hanno considerato che il prodotto

2

Motivi della decisione

contenuto nelle confezioni era già strutturalmente condizionato per la vendita
al minuto; c) la CTR dà per assodato ciò che la società contribuente doveva
dimostrare, e cioè che le confezioni fossero effettivamente destinate alla
vendita ai grossisti, anziché al minuto, stante l’insufficienza della semplice
etichettatura.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per

esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità
del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell’art. 366 c.p.c.., postula che il ricorso
per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte
relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e
distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o
particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione
dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e
completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie
vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari
soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere
conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi
di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (Cass. 28
febbraio 2006, n. 4403). Sia dalla succinta esposizione delle circostanze che
hanno preceduto la sentenza impugnata, che soprattutto dall’illustrazione del
contenuto dei singoli motivi di ricorscsi evincono nel caso di specie gli
elementi utili ai fini di una completa cognizione dell’oggetto della controversia,
dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti.
Ininfluente, ai fini della cognizione dell’oggetto della controversia, è poi l’errore
materiale evidenziato relativo alla data di notifica dell’avviso di accertamento.
I motivi, in quanto strettamente connessi, vanno valutati unitariamente.
11.3
L’impugnazione è fondata. La sentenza impugnata deve—rerserter9i—abbia
assunto quale criterio di orientamento ermeneutico la circolare
1.•
dell’Amministrazione finanziaria più volte menzionata. Milita /n tale senso sia il
riconoscimento in motivazione che gli accertamenti svolti all’amministrazione
sono stati effettuati sulla base dei criteri interpretativi enunciati dalla detta

3

difetto del requisito di sommaria esposizione dei fatti. Il requisito della

circolare, sia il costante riferimento nell’apprezzamento della fattispecie ai due
criteri dell’etichettatura e del peso. Nonostante il riferimento ai criteri enunciati
dalla circolare, la sentenza neutralizza la portata del criterio del peso,
assumendo quale criterio esclusivamente rilevante quello dell’etichettatura,
senza fornire alcuna spiegazione della scelta ermeneutica. La sottovalutazione
del criterio dell’etichettatura, contestata dalla sentenza all’ufficio, si traduce, a

alla sentenza. Non si comprendono poi, in questo quadro, affermazioni come
quella che il peso “si pone nei limiti previsti essendo pari a 10 kg.”, che
contraddice chiaramente il riferimento del peso superiore a kg. 10, e quella
della irrilevanza del peso pari a kg. 10, in quanto “di poco vicino a quanto
previsto dalla stessa amministrazione finanziaria”, il che costituisce
un’affermazione contraddittoria, perché se si assume quale parametro di
valutazione il peso superiore al detto limite, non si può poi reputare irrilevante
il parametro considerando che il peso coincide proprio con il limite.
Nella motivazione dell’impugnata sentenza si sottolinea che gli unici
elementi rilevanti, per comprendere l’effettiva destinazione dei beni ceduti,
sarebbero desumibili dal comportamento di fatto tenuto dal contribuente, ma a
questo proposito si risale nuovamente alla circolare, assumendo come criterio
(solo) quello dell’etichettatura. Né altri elementi sono stati evidenziati,
risultando priva di riscontro l’ulteriore affermazione secondo cui il contribuente
avrebbe dimostrato ampiamente che si trattava di beni non destinati al
consumatore finale. A parte il criterio dell’etichettatura, desunto dalla circolare
dell’Amministrazione finanziaria come si è detto, nessun elemento è stato
indicato a riscontro della “dimostrazione” che il contribuente avrebbe fornito,
sicché l’affermazione risulta apodittica. Si afferma che la vendita degli alimenti
nei confronti dei grossisti sarebbe suffragata “anche” dall’indicazione sulle
etichette apposte sulle confezioni, ma, a parte il profilo dell’etichettatura,
nessuna circostanza di fatto è stata enunciata al fine di poter riconoscere che
la vendita degli alimenti era effettuata nei confronti dei grossisti, sicché non
comprensibile risulta l’uso della congiunzione “anche”. Infine, priva di supporto
motivazionale, non risultando indicate le relative circostanze a sostegno, è

4

questo punto, nella sottovalutazione del criterio del peso, da imputare stavolta

l’affermazione secondo cui l’Ufficio, avendo effettuato controlli mirati presso la
sede del contribuente, avrebbe finito per fornire la prova dell’infondatezza
oggettiva della propria tesi. Dalla motivazione si evince infatti, a parte il profilo
dell’etichettatura, solo l’accertamento del peso pari, e non superiore, a kg. 10.
Venendo all’impugnazione incidentale, essa è stata proposta in primo
luogo per omessa o insufficiente motivazione sulla lamentata ripresa a

contribuente richiama il seguente relativo passaggio motivazionale: “questa
Commissione non si discosta dal giudizio espresso dalla Commissione
Tributaria provinciale di Macerata, ritenendo fondate le argomentazioni esposte
dall’Ufficio e non sufficientemente riscontrate le motivazioni difensive del
ricorrente”. Il ricorrente in via incidentale si duole del totale difetto di
motivazione, deducendo il difetto di motivazione già presente nella pronuncia
di primo grado, e considerata la produzione documentale offerta sia in primo
che in secondo grado.
Il secondo motivo di ricorso incidentale attiene all’omessa o insufficiente
motivazione circa la compensazione delle spese processuali. Deduce il
ricorrente in via incidentale che la CTR, disponendo la compensazione delle
spese per “la oggettiva difficoltà della materia oggetto della contestazione” non
ha tenuto conto della documentazione prodotta dal contribuente all’Agenzia
delle

entrate la quale, procedendo ugualmente con l’emissione dell’avviso di

accertamento, si sarebbe assunta la responsabilità del successivo
procedimento giudiziario. Ha aggiunto che la “incertezza sulla portata e
sull’ambito di applicazione della norma tributaria” è elemento a favore del
contribuente.
Il primo motivo è fondato. La sentenza di appello rinvia puramente e
semplicemente alle argomentazioni di primo grado, ma non fornisce alcuna
indicazione circa l’itinerario logico seguito, sicché non traspaiono in alcun modo
le ragioni del convincimento del giudice d’appello. Né emergono le ragioni per
le quali sarebbero “non sufficientemente riscontrate le motivazioni difensive del
ricorrente”, considerata anche l’esistenza di una produzione documentale,
secondo quanto il ricorrente incidentale deduce.

5

tassazione nell’avviso di accertamento di costi ritenuti indeducibili. Il

tSENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P..- 2.{)/4/1986
N 131 TAB. ALL 3 – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Il secondo motivo del ricorso incidentale, avendo ad oggetto la pronuncia
consequenziale sulle spese, è assorbito stante la cassazione della sentenza.
Va quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della
CTR che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie i motivi di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso
Cortei
incidentale, con assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale, e
cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione
Tributaria Regionale delle Marche che provvederà sulle spese del giudizio di
cassazione.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile della

La

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA