Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20066 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 24/07/2019), n.20066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24167-2018 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENNIO CERIO, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. 1479/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere relatore Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

c4,i-C

Con decreto del 13.7.18, il Tribunale di Campobasso rigettò l’impugnazione proposta da S.O. – cittadino nigeriano – avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, del permesso umanitario, osservando che: il racconto reso dal ricorrente era vago, non credibile, contraddittorio ed inverosimile, non avendo il ricorrente compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; il riferimento alla gravità della situazione politico-economica della Nigeria era generico per legittimare la protezione sussidiaria; non erano stati allegati o provati elementi relativi alla vulnerabilità del ricorrente nel caso di rimpatrio.

Lo O. ricorre in cassazione formulando un unico motivo.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver il Tribunale omesso di valutare la situazione individuale del ricorrente e l’area di provenienza di quest’ultimo, nonchè la capacità di fronteggiare la violenza diffusa, individuale e collettiva da parte delle Autorità Federali e statuali della Nigeria.

Il motivo è inammissibile poichè fondato su una generica critica del decreto del Tribunale, tendente ad un riesame dei fatti in ordine all’espletato accertamento ufficioso sulla lamentata situazione di violenza generalizzata nel Paese di provenienza del ricorrente, D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c.

Secondo l’orientamento di questa Corte, nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento. In relazione alla protezione sussidiaria, essa ha ad oggetto sul piano dell’onere di allegazione tutto ciò che è contenuto nel paradigma dell’art. 14, trattandosi di norma tesa a distinguere il concetto di “danno grave” secondo i diversi profili di cui alle lett. a), b) e c). Ne consegue che, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (Cass., n. 33096/18).

Inoltre, è stato affermato che, in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, non riguarda soltanto le domande formulate ai sensi del predetto decreto, art. 14, lett. a) e b), ma anche quelle formulate ai sensi dell’art. 14, lett. c), poichè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass., n. 4892/19).

Ora, nel caso concreto, le dichiarazioni del ricorrente sono state ritenute non attendibili, vaghe ed inverosimili, con specifico riguardo all’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato.

Quanto alla protezione sussidiaria, il ricorrente non ha allegato specifiche situazioni soggettive, avendo peraltro il Tribunale accertato, attraverso l’esame del report dell’UNHCR, che nel territorio nigeriano di provenienza del ricorrente non sussisteva una violenza indiscriminata, registrata solo nel nord-est del Paese.

Nè il ricorrente ha allegato una specifica situazione soggettiva di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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