Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20066 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. I, 22/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 22/09/2010), n.20066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.F. e D.V.A., con domicilio eletto in

Roma, Via Ludovisi n. 35, presso l’Avv. Ariella Cozzi, rappresentati

e difesi dall’Avv. BALDISSINI Rocco, come da procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma

depositato il 9 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F. e D.V.A. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che, in sede di rinvio, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti dal 1969 al 2000.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso con cui ci si duole che la Corte d’appello abbia riconosciuto gli interessi solo dalla data della pronuncia e non da quella della domanda è manifestamente fondato posto che “Ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, li diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto dei termine ragionevole dei processo, avente carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., nè presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente; esso è invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione configurandosi, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligatorie ex lege, riconduci bile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico. Dai carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base ai principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione dei predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere invece accordata” (Cass. Civ., Sez. 1^, Sentenza n. 8712 del 13/04/2006).

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato in parte qua il decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e la Presidenza del Consiglio dei Ministri condannata alla corresponsione degli interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti degli interessi in misura legale sulla somma già liquidata dalla data della domanda al saldo nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito e della fase di legittimità che liquida, quanto alle prime, in complessivi Euro 750,00 di cui Euro 200,00 per diritti, Euro 500,00 per onorari, e quanto alle seconde in complessivi Euro 700,00 di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore dell’Avv. Baldissini antistatario.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

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