Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20066 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 14/07/2021), n.20066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10636 – 2017 R.G. proposto da:

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di BENEVENTO, – c.f.

(OMISSIS) – in persona del Prefetto pro tempore, PREFETTURA UFFICIO,

TERRITORIALE del GOVERNO di AVELLINO, – c.f. (OMISSIS) – in persona

del Prefetto pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge.

– ricorrenti –

contro

R.L.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2339 dei 11/20.10.2016 del Tribunale di

Benevento;

udita la relazione nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 2339 del 11/20.10.2016 il Tribunale di Benevento dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Prefettura di Benevento nei confronti di R.L., avverso la sentenza n. 245/2013 del Giudice di Pace di Mirabella Eclano, sentenza, quest’ultima, con cui il giudice di pace aveva accolto l’opposizione esperita da R.L. avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato a suo carico dalla polizia stradale per violazione dell’art. 145 C.d.S., commi 1 – 10.

Evidenziava il tribunale che l’appellante aveva indicato le violazioni di legge in cui era incorso il primo giudice, aveva indicato, seppur in maniera poco analitica, le parti del provvedimento censurate, ma non aveva indicato le modifiche che il secondo giudice avrebbe dovuto apportare alla statuizione gravata.

2. Avverso la sentenza n. 2339 del 11/20.10.2016 del Tribunale di Benevento hanno proposto ricorso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Benevento e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Avellino; ne hanno chiesto, sulla scorta di due motivi, la cassazione con ogni conseguente provvedimento.

R.L. non ha svolto difese.

3. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 5.

Deducono che il Tribunale di Benevento si è pronunciato nei confronti della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Benevento anziché nei confronti della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Avellino.

Deducono segnatamente che il Tribunale di Benevento ha indicato sia nell’epigrafe sia nella parte iniziale della motivazione come parte appellante la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Benevento anziché la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, prefettura, quest’ultima, che viceversa aveva proposto appello ed aveva resistito, siccome passivamente legittimata in dipendenza del luogo ove è avvenuto il sinistro stradale, alla opposizione proposta ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S. da R.L..

Deducono che in tal guisa il Tribunale di Benevento ha omesso di pronunciarsi in ordine all’appello devoluto alla sua cognizione.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto.

5. Non sussiste la denunciata omissione di pronuncia: si è al cospetto, all’evidenza, di meri errori materiali, sub specie di lapsus calami.

6. A fronte di siffatti meri errori materiali questa Corte non può che limitarsi a rilevarli e a darne atto.

Soccorre in tal senso l’insegnamento di questo stesso Giudice.

Ovvero l’insegnamento secondo cui l’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, pur non essendo suscettibile di correzione da parte della Cassazione, può essere rilevato ed accertato dalla Corte medesima al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività, devoluto al suo sindacato (cfr. Cass. 28.5.2004, n. 10376; Cass. sez. lav. 12.3.2012, n. 3863; Cass. 27.7.2001, n. 10289, secondo cui la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 c.p.c. e ss., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all’emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l’impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l’istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione).

7. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1 (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. c) bis).

Deducono, in subordine, qualora questa Corte ritenga che la violazione denunciata con il primo motivo costituisca un errore materiale, che ha errato il Tribunale di Benevento a reputare inammissibile l’appello.

Deducono che il tribunale ha optato per una lettura formalistica dell’art. 434 c.p.c., comma 1.

Deducono che l’esperito appello recava puntuale individuazione dei passaggi argomentativi del primo dictum all’uopo censurati e degli errori commessi dal primo giudice, sì che il giudice del gravame avrebbe potuto cogliere immediatamente le questioni devolute alla sua cognizione.

8. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

9. Riveste valenza, in premessa, l’insegnamento delle sezioni unite, a tenor del quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012 (e rilevante ratione temporis nella fattispecie), vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. sez. un. 16.11.2017, n. 27199; Cass. (ord.) 30.5.2018, n. 13535).

10. Su tale scorta non può essere condiviso il dictum del tribunale.

11. Invero l’appellante aveva assunto che la sentenza di primo grado era viziata nella parte in cui il giudice di pace aveva affermato che “gli appuntati C.M. e Ca.Gi. non hanno asseverato con certezza assoluta il fatto che il ricorrente, sig. R.L., si sia, oppure no, fermato allo stop esistente sul luogo del sinistro (…) che non vi è certezza (…) se il R. avesse già oltrepassato di molto la linea dello stop” (così ricorso, pag. 13, ove è riprodotto testualmente l’atto di appello).

Ed aveva addotto l’errore asseritamente commesso dal primo giudice, allorché aveva puntualizzato che “il Giudice di Pace si limita ad una statuizione meramente tautologica, non suffragata da alcun apparato motivazionale” (così ricorso, pag. 13, ove è riprodotto testualmente l’atto di appello).

In maniera del tutto analoga la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Avellino aveva con il secondo e con il terzo motivo di appello indicato i passaggi argomentativi del primo dictum all’uopo censurati e gli errori asseritamente commessi dal primo giudice (cfr. ricorso, pagg. 14, 15 e 16, ove è riprodotto testualmente l’atto di appello).

12. La Prefettura di Avellino aveva non solo, in sostanza, enucleato i punti del primo dictum all’uopo censurati, ma, in realtà, aveva altresì confutato e contrastato le ragioni addotte dal primo giudice.

13. Si tenga conto che questa Corte ha ulteriormente chiarito che non può considerarsi aspecifico e deve, dunque, essere dichiarato ammissibile il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere – è il caso per cui è ricorso – natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. (ord.) 19.3.2019, n. 7675, ove inoltre si puntualizza che non occorre che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata).

14. In accoglimento del secondo motivo l’impugnata sentenza n. 2339/2016 va cassata con rinvio al Tribunale di Benevento in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo ricorso, rigetta il primo motivo di ricorso; cassa in relazione e nei limiti del secondo motivo la sentenza n. 2339 del 11/20.10.2016 del Tribunale di Benevento e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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