Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20066 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5015-2015 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO,

56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO GALLO, che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UTG ROMA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17721/2014 del TRIBUNALE di ROMA del

21/07/2014, depositata l’01/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Giuseppe Costa (delega avvocato Franco Gallo)

difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che il sig. S.I. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 1 settembre 2014, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 6285 del 2010, di rigetto dell’opposizione avverso sei ordinanze – ingiunzione, emesse a seguito di rigetto dell’unico ricorso proposto avverso i verbali di accertamento, elevati dalla Polizia Municipale di Roma Capitale per violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, commi 1 e 14;

che il Tribunale, nella contumacia dell’Amministrazione, ha rilevato che l’appellante, il quale non contestava di avere circolato con il motoveicolo Honda tg. (OMISSIS) in corsia riservata ai mezzi pubblici, aveva dedotto l’esistenza di scriminanti con relative richieste istruttorie;

che, tuttavia, i fatti allegati – ordini di servizio asseritamente ricevuti dal sig. S. – non costituivano esimente, sicchè era inammissibile la relativa prova, al pari della prova testimoniale sulla circostanza che sarebbero stati gli agenti della Polizia Municipale a convogliare il traffico sulla corsia preferenziale;

che anche nel presente giudizio la Prefettura di Roma non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che il ricorso è affidato a tre motivi, con i quali si deduce: 1) violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 4, per non avere il Tribunale adeguatamente valutato che il ricorrente, dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, nelle ore in cui erano state rilevate le infrazioni, circolava con il proprio motoveicolo per l’adempimento urgente di attività istituzionali, impartiti dal dirigente dell’Ufficio; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e vizio di motivazione sulla inammissibilità delle prove testimoniali; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per la statuizione di condanna dell’opponente alle spese del giudizio, a fronte della contumacia dell’appellata Prefettura;

che la doglianza prospettata con il primo motivo è inammissibile, per carenza di autosufficienza, in quanto contesta la mancata ammissione dei mezzi di prova senza riportarne il contenuto (ex plurimis, Cass., sez. 6^ – L, ordinanza n. 17915 del 2010);

che la doglianza prospettata con il secondo motivo è infondata;

che, in disparte la contraddittorietà intrinseca dell’allegazione, per un verso, di uno stato di necessità, effettivo o putativo, di incerta configurazione, e, per altro verso, della circostanza oggettiva dell’avvenuta deviazione del traffico sulla corsia di riserva ad opera dei vigili, si deve ribadire che l’accertamento effettuato a mezzo di dispositivi di rilevazione elettronica può essere smentito soltanto con la proposizione della querela di falso, ovvero contestando l’errato funzionamento del dispositivo, nella specie non dedotto con l’opposizione (ex plurimis, Cass., sez. 2^, sentenza n. 8675 del 2005);

che è fondata e va accolta, invece, la doglianza prospettata con il terzo motivo di ricorso, in quanto la condanna dell’appellante alle spese del giudizio nel quale la parte intimata non aveva svolto difese viola il disposto dell’art. 91 c.p.c.;

che, di conseguenza, la sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto e decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari accertamenti in fatto, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la condanna alle spese del giudizio di appello; dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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