Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20066 del 02/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20066 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA

sul ricorso 29678-2007 proposto da:
ANSELMO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA MELORIA 52, presso lo studio dell’avvocato
IMPROTA GENNARO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GAGLIARDI LUIGI, MANCUSI
LUCIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1533

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. 00079770328, in persona
dei legali rappresentanti Ing. LORENZO BIZIO e Sig.
GIUSEPPE RACCANELLO, elettivamente domiciliata in

1

Data pubblicazione: 02/09/2013

ROMA,

VIA F DE LUCIA 15,

presso lo studio

dell’avvocato MIGLIORE ANDREA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANNUNZIATA ANTONIO, giusta delega in
atti;
– controricorrente

di SALERNO, depositata il 12/01/2007 R.G.N. 456/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/07/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito l’Avvocato GENNARO IMPROTA;
udito l’Avvocato JUAN JOSE’ DI NICCO per delega
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

avverso la sentenza n. 24/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Nel dicembre del 2000 il quarantasettenne Giovanni
Anselmo agì giudizialmente nei confronti della Generali
Assicurazioni s.p.a. – quale impresa designata per la
liquidazione dei danni da risarcirsi dal Fondo di garanzia

conseguiti all’investimento subito da tergo il 20.2.1999,
mentre percorreva in bicicletta la via Diaz di Pagani (SA), da
parte di vettura non identificata, in quanto allontanatasi
senza fermarsi.
La società convenuta resistette, contestando l’accadimento
del fatto, evidenziando che l’attore non aveva denunciato il
sinistro all’autorità né sporto querela contro ignoti,
prospettandone in via subordinata l’esclusiva responsabilità o
quantomeno il concorso causale colposo.
Con sentenza n. 225 del 2003 il tribunale di Nocera
Inferiore rigettò la domanda e condannò l’attore alle spese.
2.- La corte d’appello di Salerno ha respinto il gravame
degli attori con sentenza n. 24 del 2007, condannandolo alle
spese del grado.
3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’Anselmo
affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, cui
resiste con controricorso la s.p.a. Generali Assicurazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La Corte d’appello, alle pagine 6 e 7 della sentenza,
ha ritenuto:

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per le vittime della strada – per il risarcimento dei danni

- che l’onere della prova a carico di chi assuma di essere
stato danneggiato da veicolo non identificato concerne sia il
punto relativo alla responsabilità del conducente del veicolo
non identificato sia che questo sia rimasto effettivamente
sconosciuto e che “a questo ultimo fine è sufficiente

polizia, le indagini compiute da queste o disposte
dall’autorità giudiziaria per l’identificazione del veicolo o
natante investitore abbiano avuto esito negativo, senza che
possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini
articolate e complesse”.;
che “nella specie concreta è da escludersi che

b-

l’appellante abbia dato ottemperanza al riferito principio di
diritto enunciato (e ormai consolidato) della S.C., con
conseguente superfluità di sentire il teste Russo Carmela”;
c- che “peraltro, avalla il decisum di questa Corte anche
il fatto che l’Anselmo (v. causale del referto in data
20.2.1999), nelle immediatezze del fatto, non fece alcuna
menzione

lamentato

dell’investimento

poi

in

citazione

introduttiva, ma si limitò ad indicare un generico “incidente
stradale avvenuto in Pagani”.

2.

Il ricorrente se ne duole deducendo:

a) col primo motivo, violazione e falsa applicazione
dell’art. 19, lettera a) della l. n. 990 del 1969, per avere la
Corte d’appello attribuito determinante rilievo alla
circostanza che non era stata presentata denuncia all’autorità,

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dimostrare che, dopo la denuncia alle competenti autorità di

discostandosi dal principio espresso da Cass., n. 18532/2007;
b)

col secondo, violazione e falsa applicazione degli

artt.

2054, 3697 c.c. e 115 c.p.c., per non essere stata

considerata la deposizione già assunta, per essere stata
ritenuta superflua quella di Carmela Russo e per essere stato
negativo

alla

omessa

menzione

dell’investimento subito da parte della vittima nelle
immediatezze del fatto (ma, più precisamente, al momento del
suo ingresso ospedale), descritto come “incidente stradale
avvenuto in Pagani”;
c)

col terzo, insufficienza e contraddittorietà della

motivazione, per avere la Corte di merito del tutto prescisso
da quanto dichiarato dal teste Antonio Esposito

(con

deposizione di cui è riprodotto il contenuto in ricorso) e
presupposto una puntualità e completezza espressiva da parte
dell’infortunato incompatibili con la condizione psico-fisica
del momento.

3.

Le censure che possono congiuntamente esaminarsi per

la connessione che le connota, sono fondate.
La citata Cass., n. 18532 del 2007 (ma cfr. anche Cass.,
4480/2011), relativa ad un caso deciso, in primo e secondo
grado, dagli stessi uffici giudiziari di merito, in esito alla
disamina della tematica che è superfluo ripercorrere, ha
enunciato il principio secondo il quale “l’omessa denuncia
all’autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia
stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così

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rilievo

assegnato

come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale,
in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz’altro accaduto.
Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle
caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di
tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a

nell’ambito della ragionevole valutazione complessiva delle
risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento,
del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della
sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è
peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza
sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle
caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia
probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz’altro
riconducibile alla fattispecie astratta di cui all’art. 19,
comma 1, lettera a), della legge 24.12.1969, n. 990 se denuncia
vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia
sia mancata”.
La

Corte

d’appello

se

n’è

discostata,

pur

non

espressamente affermando che, in difetto di denuncia, il fatto
va escluso. Non s’è fatta carico, infatti, della deposizione
del teste Esposito (che aveva confermato la versione dei fatti
esposta dall’attore) ed ha detto superflua l’assunzione della
testimonianza della Russo dopo la prima delle affermazioni
riportate sopra (sub 1), sicché è assolutamente evidente che la
conclusione negativa in ordine alla prova dell’accadimento del

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suffragare l’una o l’altra conclusione del giudice di merito

fatto per colpa di un terzo è stata correlata alla omessa
denuncia all’autorità.
Né può considerarsi assorbente la valenza assegnata dalla
Corte territoriale alle iniziali e solo generiche affermazioni
della vittima, non essendovi in motivazione alcun cenno al suo

lesioni riportate ed alla possibile conseguente esclusione di
una situazione che potesse precludergli di esporre chiaramente
che cosa gli fosse accaduto e perché; nonché alla notoria
circostanza che la redazione del testo delle dichiarazioni
dell’infortunato è opera di chi la dichiarazione riceve e non
di chi la rilascia.
E’ il caso di chiarire che non si intende con questo
vincolare in alcun modo

il

giudice del merito a deposizioni

testimoniali che ritenga inattendibili, né precludergli di
attribuire determinante rilievo anche alla omessa denuncia ed a
quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti, o alla
mancata immediata indicazione di testi che abbiano assistito
all’evento ed a tutto quanto possa apparire sintomatico
dell’inveridicità dell’assunto attoreo. Ma non è consentito
fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta
della omessa denuncia o querela, addirittura omettendo di
escutere i testi indicati, quasi che la fattispecie sia
aprioristicamente connotata da intenti fraudolenti.
2.

La sentenza è cassata.

Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa Corte

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stato al momento dell’accesso in ospedale in relazione alle

d’appello in diversa composizione, rivaluterà il merito nel
rispetto dell’enunciato principio di diritto e regolerà anche
le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE

corte d’appello di Salerno.
Roma, 2 luglio 20013

accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla

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