Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20065 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 24/09/2020), n.20065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22061/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Me.Co.Fin. s.r.l. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Oriana Ortisi e

Cristina Fontana (in sostituzione del precedente difensore),

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Anna Lucia

Valvo in Roma viale Gorizia n. 14, come da procura alle liti

allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 53/34/2013, depositata il 1 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco nella

camera di consiglio del 14 gennaio 2020.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe indicata che, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia stessa avverso la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Ragusa n. 570/1/10 che aveva accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. Me.Co.Fin. avverso un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per l’anno di imposta 2004, per la ripresa a tassazione di maggiori ricavi per Euro 310.719,00 e conseguente richiesta del pagamento di maggiori imposte oltre sanzioni ed accessori.

Rilevato che la ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 200, art. 7, comma 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento perchè emesso senza l’osservanza del termine di gg. 60 previsto dalla norma indicata, che a suo giudizio troverebbe applicazione soltanto nel caso di verifica fiscale effettuata presso i locali del contribuente, ipotesi che non ricorrerebbe nella fattispecie.

Letto il controricorso con cui la società, costituendosi in giudizio, rileva l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso avverso, di cui chiede il rigetto, vinte le spese, nonchè la memoria ex art. 380 bis c.p.c. depositata dal nuovo difensore con le stesse richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che è pacifico in causa che il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato notificato il 19 settembre 2013, con successivo deposito presso la Cancelleria di questa il 15 ottobre 2013, dopo la scadenza del termine di gg. 20 dall’ultima notifica prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c..

Ritenuto pertanto che ricorra una causa di improcedibilità del ricorso, che va dichiarata preliminarmente rispetto agli altri motivi proposti dalle parti, con addebito delle spese del presente giudizio, come appresso liquidate, all’Agenzia ricorrente.

PQM

la Corte dichiara il ricorso improcedibile, e condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.000 (tremila).

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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