Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20065 del 24/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 24/07/2019), n.20065
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24145-2018 proposto da:
C.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ENNIO CERIO, con procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 213/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,
depositato il 26/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere relatore Dott. CAIAZZO
ROSARIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 26.6.18, il Tribunale di Campobasso rigettò l’impugnazione proposta da C.H. – cittadino del Bangladesh – avverso la decisione della Commissione territoriale che respinse la sua domanda di protezione internazionale e, in subordine, del permesso umanitario, osservando che: la zona di provenienza del ricorrente non rientrava tra quelle in cui emerge un conflitto al livello di guerra civile, come desumibile dall’ultimo rapporto di Amnesty International; i timori espressi di persecuzione politica personale, in caso di rimpatrio, erano astratti e congetturali, considerando altresì la mancanza di legami familiari in Italia del ricorrente, e l’assenza di patologie necessariamente da curare in Italia.
Lo H. ricorre in cassazione formulando un unico motivo. Non si è costituito il Ministero dell’Interno.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non avendo il Tribunale acquisito sufficienti informazioni circa la situazione di pericolo dovuto alla violenza diffusa in Bangladesh, non controllata o controllabile dalle Autorità dello stesso Paese, ed avendo altresì omesso di valutare, ai fini della protezione umanitaria, la situazione di temporanea impossibilità di rimpatrio.
Il motivo di ricorso è inammissibile poichè fondato su una generica critica del decreto del Tribunale e tendente ad un riesame dei fatti in ordine all’espletato accertamento ufficioso sulla lamentata situazione di violenza generalizzata nel Paese di provenienza del ricorrente, D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c.
Al riguardo, va osservato che il Tribunale ha escluso la lamentata situazione di violenza generalizzata sulla base dell’ultimo rapporto di Amnesty International.
Inoltre, non è stata indicata una specifica situazione individuale di vulnerabilità che sarebbe compromessa dal mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019