Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20065 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. I, 22/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 22/09/2010), n.20065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.F., BA.Fi., B.T.,

B.S., A.A., A.L., A.

I., A.N., con domicilio eletto in Roma, Via Chisimato

42, presso l’Avv. ALESSANDRO FERRARA, rappresentati e difesi come da

procura a margine del ricorso dall’Avv. FERRARA Silvio;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli

depositato il 23 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti indicate in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del richiamato decreto della corte d’appello che ha respinto i loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo iniziato avanti al TAR della Campania nel gennaio 1992 e non ancora concluso alla data di presentazione della domanda (luglio 2007).

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art 375 c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge per avere la corte d’appello, al fine di escludere il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, valorizzato elementi di fatto quali il mancato deposito di istanze sollecitatorie in assenza di specifica eccezione o deduzione sul punto da parte dell’Amministrazione resistente è manifestamente infondato.

Premesso che gli elementi di fatto valorizzati dalla Corte d’appello erano desumibili dagli atti di causa, nessuna violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., può ravvisarsi nella fattispecie in quanto la Corte ha già ritenuto che posto, “in generale, il principio secondo cui tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio, in base alle risultanze rite et recte acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali, con l’effetto che la verifica attribuita al giudice in ordine alla sussistenza del titolo – che rappresenta la funzione propria della sua giurisdizione – deve essere compiuta, di norma, ex officio, in ogni stato e grado del processo, nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi, si deve affermare che detto principio trova il suo principale limite – in relazione al disposto dell’art. 112 cod. proc. civ, – nell’inammissibilità della pronuncia d’ufficio sulle eccezioni, perciò denominate proprie e specificamente previste normativamente, che possono essere proposte soltanto dalle parti, ricadendo, in virtù di una scelta proveniente dalla legge sostanziale e giustificatesi in ragione della tutela di particolari interessi di merito, nella sola loro disponibilità (Sez. L, Sentenza n. 11108 del 15/05/2007). Poichè certamente nessuna norma di legge pone limiti all’accertamento della sussistenza di elementi che escludano in concreto l’ansia conseguente alla durata del processo nè può ritenersi nella disponibilità dell’Amministrazione avvalersi o no degli stessi una volta che comunque emergano dagli atti, non è ravvisabile alcuna esorbitanza da parte del giudice del merito laddove ha valorizzato dati di fatto tali da escludere, nel giudizio della corte, il presupposto del diritto vantato e cioè la sussistenza del patema d’animo conseguente alla durata del procedimento.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso con i quali si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e della Convenzione europea sui diritti dell’uomo sono inammissibili in quanto censurano singoli passi motivazionali che evidenziano elementi di fatto in base ai quali la Corte ha ritenuto provato il disinteresse al giudizio presupposto deducendone l’assenza di sofferenza per l’attesa della conclusione (mancanza di istanze sollecitatorie) senza considerare il ragionamento complessivo del giudice del merito che non ha ritenuto di per sè soli tali comportamenti ostativi al riconoscimento del diritto ma elementi di prova che valutati insieme ad altri (esistenza di una radicata giurisprudenza contraria all’assunto dei ricorrenti, collettività del ricorso) dimostrerebbero l’assenza di patema d’animo, valutazione questa che può essere censurata, in ipotesi, unicamente come vizio motivazionale ma non certo come violazione di legge. E’ opportuno rilevare l’inconferenza della giurisprudenza di questa Corte citata in memoria in quanto la stessa attiene a fattispecie in cui il giudice del merito aveva valorizzato, al fine di inferirne la mancanza di sofferenza psichica nelle more del procedimento, unicamente l’assenza di istanze sollecitatorie mentre nel caso in esame il ricorso è inammissibile in quanto omette di censurare l’argomentazione del giudice del merito che ha valorizzato un ben più ampio complesso di elementi (e soprattutto la iniziale consapevolezza dell’infondatezza della pretesa) indicatori del sostanziale disinteresse alla pendenza del procedimento, essendo, peraltro, principio già affermato quello secondo cui In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, l’ansia e la sofferenza – e quindi il danno non patrimoniale – per l’eccessivo prolungarsi del giudizio costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall’esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l’esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un’originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto della corte d’appello che aveva negato rilevanza alla durata del giudizio avanti alla Corte dei Conti, promosso in materia di riconoscimento di miglioramenti economici sulla pensione, non dovuti secondo massiccia, pregressa ed anche recente e recentissima giurisprudenza” (Cassazione civile, sez. 1^, 22 ottobre 2008, n. 25595).

Inammissibile è infine anche il quarto motivo con il quale si deduce difetto di motivazione in ordine ad un fatto controverso che viene individuato nel comportamento colpevolmente inerte dell’ufficio giudiziario.

In realtà nessuna controversia vi è stata sul punto in quanto la Corte d’appello non si e posta minimamente il problema, peraltro irrilevante ben potendo il ritardo dipendere anche da oggettive difficoltà dell’Amministrazione ed essere ciò nonostante causa di danno risarcibile, ma ha ritenuto insussistente il diverso presupposto costituito dalla sofferenza conseguente alla durata del procedimento, fatto questo che non viene ricompreso nella “enunciazione del fatto controverso ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

 

 

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