Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20065 del 02/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20065 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 7787-2010 proposto da:
COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA MARATEA S.R.L.
00117920769, in persona del suo legale rappresentante
per le liti sig. FRANCESCO IMPIERI, elettivamente
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
2013
1513

dall’avvocato FORTUNATO AGOSTINO unitamente
all’avvocato FORTUNATO GIUSEPPE giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

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Data pubblicazione: 02/09/2013

MARARANCH AZIENDA AGRICOLA ZOOTECNICA DI IMPIERI
FRANCESCO & C S.A.S., NOCE S.R.L. 00858301005;
– intimati –

sul ricorso 7789-2010 proposto da:
MARARANCH AZIENDA AGRICOLA ZOOTECNICA DI IMPIERI

legale rappresentante pro-tempore FRANCESCO IMPIERI,
elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’Avvocato FORTUNATO GIUSEPPE unitamente
all’avvocato FORTUNATO AGOSTINO giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA MARATEA S.R.L., NOCE
S.R.L. 00858301005;
– intimati –

avverso la sentenza n. 321/2009 del TRIBUNALE di
LAGONEGRO, depositata il 06/10/2009 R.G.N. 350/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi.

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FRANCESCO & C S.A.S. 01033420769, in persona del suo

Svolgimento del processo

1. Secondo quanto è dato ricostruire dalla qui gravata
sentenza e dai ricorsi avverso di essa, tale Noce srl (già
Illicini – o, in altri atti, Ilicini – srl), creditrice
precettante il rilascio di un fondo in loc. Castrocucco di

Agricola Zootecnica Maratea a r.l. proposta inizialmente
dinanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale di
Lagonegro e fondata sul vantato diritto di ritenzione per
le migliorie apportate al fondo,

nella quale era

intervenuta anche tale Mararanch – Azienda Agricola
Zootecnica sas di Impieri Francesco & C., adducendo analogo
diritto quanto alla porzione di fondo da essa occupata. Il
tribunale di Lagonegro, con sentenza n. 321 del 6.10.09,
descritti

lacunosamente

i

fatti,

condannò

la

sola

originaria opponente a demolire a sue spese tutti i
fabbricati costruiti sul fondo di proprietà attorea e ad
asportare i materiali di risulta, rigettò ogni altra
domanda, anche dell’interventrice, e condannò la sola Coop.
Agr. Zootecnica Maratea alle spese della Noce srl.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, con
ricorsi separati ma articolati ciascuno su di un motivo, la
Cooperativa Agricola Zootecnica Maratea a r.l. e la
Mararanch – Azienda Agricola Zootecnica sas di Impieri
Francesco & C.; l’intimata non svolge attività difensiva in
questa sede.
Motivi della decisione

2. La Cooperativa Agricola Zootecnica Maratea a r.l. si
duole, con unico motivo, di “violazione e/o erronea

3

Maratea, riassunse l’opposizione dell’ingiunta Cooperativa

applicazione degli artt. 1810 e 1141 c.c. nonché artt. 1150
e 1152 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”: ed al
riguardo contestando l’applicabilità alla fattispecie della
giurisprudenza sulla non spettanza al comodatario di alcuna
indennità, essendo essa nelle more divenuta detentore senza

A sua volta, la Mararanch – Azienda Agricola Zootecnica
sas di Impieri Francesco & C. lamenta, con unico motivo,
“violazione e/o erronea applicazione degli artt. 404 e 619
c.p.c. sulla opposizione del terzo, dell’art. 610 stesso
codice sui provvedimenti del Giudice della esecuzione,
degli artt. 2293 e 2462 c.c. nonché dell’art. 324 c.c. sul
giudicato e degli artt. 1150 e 1152 c.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 del c.p.c. – omessa ed insufficiente e
contraddittoria motivazione in relazione allo stesso art.
360 n. 5”: sul punto contestando il venir meno della
qualità di terzo in capo ad essa ricorrente, in relazione
alla sua qualità di socia della destinataria della condanna
Coop. Agr. Zootecnica Maratea a r.l. e, comunque, negando
l’operatività, in suo danno, di qualunque giudicato.
3. Va preliminarmente disposta la riunione dei due
ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., siccome
aventi ad oggetto entrambi la stessa sentenza; ma, in
disparte la singolare oscurità dei riferimenti in fatto in
ciascuno di quelli, essi sono inammissibili.
Quando manchi – come nella fattispecie – nella gravata
sentenza ogni espressa qualificazione della domanda, questa
compete al giudice dell’impugnazione ai fini della
valutazione della correttezza o meno del mezzo di gravame
4

titolo.

prescelto

(in

applicazione

del

c.d.

principio

dell’apparenza: sul quale, per tutte e tra le ultime, v.
Cass., ord. 22 maggio 2013, n. 12656). E, nella
fattispecie, per quanto ciascuna delle ricorrenti abbia, se
non altro nell’intestazione, fatto riferimento all’art. 618

qualificarsi quale opposizione all’esecuzione: nel corso
della stessa la debitrice esecutata parrebbe avere invocato
un diritto di ritenzione e quello a conseguire il pagamento
delle opere, così chiedendo riconoscersi l’insussistenza
del diritto di controparte a procedere esecutivamente;
mentre l’interventrice ha invocato riconoscersi analogo
diritto, a quanto pare e se non altro per la porzione di
fondo da essa detenuta.
Orbene, a partire dal 4.7.09, la sentenza che decide
sull’opposizione all’esecuzione è di nuovo impugnabile con
gli ordinari mezzi previsti per le sentenze di primo grado
e, quindi, appellabile, ma non più mai direttamente con il
ricorso per cassazione: al riguardo operando da discrimine
la data di pubblicazione della sentenza stessa
(giurisprudenza ormai fermissima, ma sufficientemente
univoca anche al momento della notifica dei ricorsi in
esame; per tutti e per riferimenti, v.: Cass. 12 maggio
2011, n. 10451; Cass., ord. 20 luglio 2012, n. 12738;
Cass., ord. 7 novembre 2012, n. 19266).
La soluzione non muterebbe neppure a considerare, per un
attimo e per mera ipotesi di studio, la domanda di una
delle due ricorrenti o di entrambi come ordinaria azione di
primo grado (se del caso, anche ai fini dell’art. 610 cod.
5

cod. proc. civ., la controversia era comunque da

proc. civ., ove si voglia intendere avere con la sentenza
il giudice malamente inteso risolvere questioni di
diritto), visto che, a maggior ragione, in tal caso non vi
sarebbe alcun motivo per disapplicare la regola generale
dell’appellabilità della pronuncia.

dispiegati: e tanto va dichiarato in dispositivo; ma non
occorre provvedere sulle spese di lite, per non avere
l’intimata svolto in questa sede attività difensiva.
P. Q. M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 26 giugno 2013.

2 quindi inammissibile ciascuno dei due ricorsi

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