Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20064 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. I, 30/09/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Roma via E.

Gianturco 4, presso lo studio dell’avv.ta De Luigi Angela,

rappresentato e difeso dall’avvocata La Torre Concetta, giusta

procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Bo.Al., elettivamente domiciliata in Roma via E.

Gianturco 1, presso lo studio dell’avv.to Sajia Pietro, rappresentata

e difesa dall’avv.to DI PIETRO Giuseppe, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Messina, sezione prima

civile, emesso il 5 ottobre 2009, depositato il 6 ottobre 2009, nel

procedimento di reclamo iscritto al n. 182/09 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 6 giugno 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Concetta La Torre per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Destro Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 20 marzo 2009, accoglieva parzialmente il ricorso di B.M. ex art. 710 c.p.c. e riduceva, da 700,00 a 600,00 Euro, l’importo dell’assegno dovuto alla moglie Bo.Al., a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori. Il provvedimento si basava sull’inizio di una nuova attività lavorativa da parte di Bo.Al. ma, allo stesso tempo, rilevava, ai fini del rigetto della richiesta di maggior riduzione dell’importo dell’assegno, che la dedotta cessazione dell’attività imprenditoriale svolta in precedenza da B.M. era stata predisposta artatamente al fine di ottenere la maggior riduzione possibile dell’assegno;

2. B.M. ha impugnato il provvedimento insistendo nella deduzione di cessione dell’attività di lavoro autonomo, per sopravvenute difficoltà economiche, e della sua successiva assunzione come lavoratore part-time alle dipendenze della cessionaria;

3. La Corte di appello di Messina ha respinto il reclamo ribadendo la sussistenza di forti elementi indiziari tali da far ritenere la simulazione della cessione dell’attività;

4. Ricorre per cassazione ex art. 111 Cost. B.M. deducendo quattro motivi di impugnazione;

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’erroneità della decisione della Corte di appello che ha ritenuto insussistente l’intervenuto peggioramento delle condizioni reddituali del B.. Il ricorrente chiede alla Corte se vi sia stata violazione di legge inerente alla valutazione della prova ex artt. 2697 e 2722 c.c. non avendo la Corte rivisitato autonomamente tutte le prove documentali proposte dal ricorrente e per aver ammesso e attribuito rilevanza ad una prova testimoniale in violazione all’art. 2722 c.c. e se sia stato violato l’art. 115 c.p.c. non avendo essa Corte posto a fondamento delle proprie decisioni le prove proposte dal ricorrente e avendo basato il proprio convincimento esclusivamente su semplici presunzioni;

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sulla richiesta, con specifico motivo di appello, di equa rideterminazione dell’assegno, anche solo sulla base dei presupposti già riconosciuti della intervenuta nascita di un altro figlio e dell’intervenuto miglioramento delle condizioni reddituali della resistente. Il ricorrente chiede alla Corte se tale omissione di pronuncia abbia determinato violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato; se vi sia stata violazione e falsa applicazione degli artt.. 148 e 156 c.c. non avendo la Corte interpretato (rectius applicato) il principio di proporzionalità nell’adeguare l’assegno alle effettive capacità reddituali dei genitori ; se vi sia stata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della Corte di appello che ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di affido condiviso dei minori con violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e dell’art. 155 bis c.c. (che imponeva alla Corte di motivare specificamente le ragioni di tale diniego per sussistenti ragioni contrarie all’interesse dei minori;

7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di retroattività delle pronunce giudiziali nonchè l’inesistenza della motivazione(avendo la Corte messinese omesso di pronunciarsi sulla richiesta di specificare la decorrenza della rideterminazione dell’assegno;

8. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia e motivazione sulla richiesta di affido condiviso dei figli e di modifica degli orari di visita;

9. Si difende con controricorso Bo.Al. che eccepisce la nullità della procura rilasciata da B. al proprio difensore e chiede il rigetto per infondatezza del ricorso;

10. La Corte, riunita in camera di consiglio,ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

Ritenuto IN DIRITTO

Che:

1. L’eccezione relativa alla invalidità della procura è infondata in quanto l’errore materiale rilevato da parte della controricorrente non inficia la chiara volontà del B. di conferire mandato per la proposizione del ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento emesso il 5 ottobre 2009 e depositato il 6 ottobre 2009 dalla Corte di appello di Messina nel procedimento di reclamo avente ad oggetto l’ordinanza del Tribunale di Messina del 20 marzo 2009;

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Sebbene articolato come deduzione di una violazione di legge il motivo censura la decisione sotto il profilo del merito e lo fa con assoluta genericità e mancanza di autosufficienza;

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. E’ indiscutibile che la Corte messinese abbia preso in esame la richiesta di rideterminazione dell’assegno e che l’abbia respinta in seguito ad una esauriente valutazione delle deduzioni del reclamante che ha ritenuto infondate.

Quanto alla pretesa mancata considerazione delle circostanze relative alla nascita del figlio del B. e alla modestissima retribuzione percepita dalla Bo. è lo stesso ricorrente a rilevare che il Tribunale di Messina aveva riconosciuto tali circostanze e, per l’effetto, aveva rideterminato l’assegno di mantenimento per i due figli, nati nel corso del matrimonio con Bo.Al., riducendolo da 700,00 a 600,00 Euro mensili. Il Tribunale di Messina aveva invece disconosciuto il dedotto peggioramento delle condizioni economiche del B. ritenendo del tutto strumentale la cessione della sua azienda alla giovanissima segretaria e nipote che lo aveva poi assunto come responsabile tecnico. Su tale profilo della controversia si è incentrata quindi la valutazione della Corte di appello di Messina che ha implicitamente ritenuto adeguatamente valutate le due circostanze sopra indicate. Nè il ricorrente ha portato all’attenzione di questa Corte circostanze attinenti ad esse che non sarebbero state valutate o valutate adeguatamente dalla Corte di appello. Su questi presupposti la censura relativa alla eccessiva modestia della riduzione dell’assegno anche sulla base delle sole circostanze riconosciute assume la consistenza di una censura di merito, come tale inammissibile oltre che generica;

4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono invece fondati perchè non è stata determinata la decorrenza della riduzione dell’assegno che trovando la sua ragion d’essere in circostanze fattuali specifiche doveva essere oggetto di una esplicita presa di posizione del collegio del reclamo. Allo stesso modo la Corte di appello avrebbe dovuto valutare la richiesta di modifica del regime di affidamento dei figli.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, accoglie il terzo e quarto motivo, cassa e rinvia alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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