Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20064 del 24/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 24/07/2019), n.20064
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24506-2018 proposto da:
E.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO
CLEMENTI 5, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA,
rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA CHIEFFO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 15/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,
depositato il 27/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Campobasso, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, per aver il decidente ricusato la credibilità del ricorrente quantunque il ricorrente, mostrando persino i segni delle percosse, “avesse compiuto ogni sforzo per circostanziare e provare quanto accadutogli”; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), b) e c), perchè incorrendo in un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il Tribunale “non ha esaminato esaurientemente la situazione socio-politica della Nigeria “; 3) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5,comma 6, avendo il decidente escluso la ricorrenza nella specie delle condizioni per far luogo al riconoscimento della protezione umanitaria, quantunque fosse stata fornita “la prova oggettiva dell’integrazione sociale (contratto di lavoro) e della vulnerabilità (cicatrici, violenze subite in Nigeria, documentazione sanitaria attestante il suo stato di salute), dell’oggettiva situazione di precarietà economica e sociale, nonchè dei rischi connessi ad un eventuale rientro in patria”.
Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile risultando la relativa prospettazione priva di obiettiva conferenza con il decisum, sicchè essa incorre nella preclusione discendente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che il decidente si è indotto all’adozione dell’impugnata decisione non già prendendo posizione in ordine alla credibilità del ricorrente, ma sulla considerazione della ritenuta insussistenza della illegittimità del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale per la mancata traduzione di esso in una lingua nota al ricorrente, delle condizioni di rischio allegate con riguardo alla situazione dell’Edo State, delle condizioni di vulnerabilità presupposte dalla protezione umanitaria e della tutelabilità del diritto di asilo nelle sole forme oggetto di previsione legislativa.
3. Il secondo motivo è inammissibile poichè, pur denunciando in rubrica un’asserita violazione di legge, l’illustrazione del motivo lamenta in concreto, occhieggiando per di più alla cessata dizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un vizio motivazionale, che non sarebbe in ogni caso scrutinabile neppure ove esso, in luogo di essere rubricato ed illustrato come visto, fosse correttamente rappresentato alla stregua del novellato disposto della norma procedimentale, non avendo invero il Tribunale omesso di dare atto della situazione interna del paese di origine del ricorrente con specifico riguardo all’area geografica di provenienza (Edo State).
4. Il terzo motivo è inammissibile poichè intende promuovere -peraltro evocando impropriamente un’asserita violazione di legge -una revisione del giudizio fattuale già esperito al riguardo dal decidente di merito che ha inteso escludere le ragioni di concessione della misura richiesta sulla base di una valutazione che ha dato atto, insieme all’insussistenza di oggettivi fattori di rischio in caso di rimpatrio, anche dell’assenza di legami familiari con l’Italia e di patologie che ne giustificano la permanenza sul territorio nazionale.
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con ovvio aggravio di spese.
6. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019