Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20064 del 02/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20064 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

PU

SENTENZA

sul ricorso 29167-2007 proposto da:
CALEFFI CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
LARGO G. LA LOGGIA 33, presso lo studio dell’avvocato
CARROZZINI ADALBERTO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TOGNETTI CORRADO giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1509

CRISTOFOLI GIANPAOLO, POMINI ADDIS ABEBA, CRISTOFOLI
NELLO;
– intimati –

1

6k/uci

Data pubblicazione: 02/09/2013

sul ricorso 315-2008 proposto da:
CRISTOFOLI GIANPAOLO, CRISTOFOLI NELLO, POMINI ADDIS
ABEBA, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE
MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato
MITTIGA ZANDRI PATRIZIA, che li rappresenta e difende

atti;
– ricorrenti contro

CALEFFI CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
LARGO G. LA LOGGIA 33, presso lo studio dell’avvocato
CARROZZINI ADALBERTO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TOGNETTI CORRADO giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 212/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 21/02/2007 R.G.N.
2952/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso principale, assorbito
il ricorso incidentale condizionato.

2

unitamente all’avvocato REGIS MAURO giusta delega in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto notificato il 20 maggio 2002 Cristina Caleffi
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal
Presidente del Tribunale di Verona, col quale le era stato
ordinato il pagamento di euro 92.962,20 in favore di Nello

Nella costituzione dei convenuti il Tribunale, con
sentenza del 9 settembre 2003, dichiarava improcedibile
l’opposizione a causa della tardività dell’atto di
costituzione in relazione all’intervenuta abbreviazione dei
termini.
2.

Su gravame della Caleffi, la Corte d’appello di

Venezia, con sentenza del 21 febbraio 2007, dichiarava
l’inammissibilità dell’appello.
Osservava la Corte territoriale che il Tribunale aveva
errato nel dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione al
decreto ingiuntivo. L’opponente, infatti, nel consegnare
l’opposizione all’ufficiale giudiziario, aveva stabilito un
termine per comparire di sessanta giorni liberi; ma tale
notifica non era andata a buon fine perché, proprio nel giorno
in cui sarebbe dovuta avvenire, era morto il difensore degli
opposti, sicché si era dovuto procedere ad una seconda
notifica in data 20 maggio 2002. Rispetto a quest’ultima data,
il termine per comparire era di cinquantotto e non più di
sessanta giorni, ma da ciò non poteva dedursi che l’opponente
3

Cristofoli, Gianpaolo Cristofoli e Addis Abeba Pomini.

si fosse avvalso del disposto dell’art. 645 cod. proc. civ.,
ossia dell’abbreviazione a metà dei termini di comparizione,
in assenza di una previa autorizzazione del capo dell’ufficio
giudiziario.
Accertata l’assenza della nullità, la Corte riteneva,

l’appellante non aveva svolto motivi di appello, limitandosi a
generiche deduzioni sull’incompetenza per territorio del
giudice adito e sulla mancanza di fondamento del decreto
ingiuntivo, con conseguente violazione dell’art. 342 del
codice di procedura civile.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia

tuttavia, che l’appello fosse inammissibile, in quanto

propone ricorso principale Cristina Caleffi, con atto affidato , 1AA,C

ad un solo motivo.
Resistono Nello Cristofoli, Gianpaolo Cristofoli e Addis
Abeba Pomini con un unico controricorso, contenente anche
ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
Cristina Caleffi ha resistito con controricorso al ricorso
incidentale delle controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei
ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto
proposti contro la medesima sentenza.

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1.1. Con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta
l’erroneità della sentenza d’appello in ordine
all’inammissibilità dell’impugnazione.
Rileva la ricorrente – peraltro senza specifica e formale
individuazione delle norme che si assumono violate – che nella

nel fatto che il decreto ingiuntivo oggetto dell’opposizione
si fondava su di una pronuncia emessa dal Tribunale di Milano,
poi annullata dalla Corte d’appello di Milano su appello della
Caleffi. Una volta esposti i motivi di impugnazione avverso la
sentenza in rito, «non era necessario riproporre i motivi del
merito, atteso che la sentenza di primo grado aveva accolto
un’eccezione preliminare senza scendere nel merito delle 1A
questioni». L’atto d’appello, perciò, avrebbe rispettato i
requisiti di cui all’art. 342 del codice di procedura civile.
1.2. Osserva la Corte che il motivo di ricorso, pur
contenente un rilievo giuridico astrattamente fondato, non
merita tuttavia accoglimento.
La Corte territoriale, infatti, a sostegno della propria
decisione di inammissibilità dell’appello, ha sostenuto che
sull’appellante incombeva l’onere processuale di dedurre gli
opportuni motivi di gravame, onde censurare nel merito il
fondamento del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Ha
aggiunto, quindi, che l’appellante non aveva svolto motivi di
appello, limitandosi a generiche censure, in tal modo
5

)

parte motiva del gravame erano indicati i motivi, riassumibili

incorrendo nella violazione dell’art. 342 del codice di
procedura civile.
Rileva questa Corte che,

per giurisprudenza ormai

consolidata, qualora la sentenza impugnata, nel definire il
giudizio,

abbia

deciso

esclusivamente

una

questione

finalità di denunciare gli errori di diritto o l’ingiustizia
della decisione, non possono concernere anche il merito della
domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al
riguardo sufficiente che l’appellante abbia riproposto, ai
sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., la domanda non esaminata;
ciò in quanto dall’accoglimento dell’impugnazione discende
l’integrale devoluzione al giudice dell’appello del compito di
decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo
grado (sentenze 19 gennaio 2006, n. 974, 17 marzo 2010, n.
6481, e 4 novembre 2011, n. 22954).
Ne consegue che la Caleffi, il cui atto di opposizione a
decreto ingiuntivo era stato dichiarato improcedibile dal
Tribunale di Verona per tardività di costituzione
dell’opponente, non era tenuta a riproporre davanti alla Corte
d’appello tutte le ragioni per le quali il decreto ingiuntivo
era da ritenere privo di fondamento.
1.3. Dall’esattezza di tale rilievo critico mosso nei
confronti della motivazione della sentenza impugnata non
discende, tuttavia, l’accoglimento del ricorso.
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\)V1

preliminare di rito, i motivi di appello, che hanno la

La lettura dell’atto di appello – al quale questa Corte ha
accesso in considerazione del tipo di censura prospettata dimostra che la Caleffi, nell’atto di citazione in secondo
grado, pur facendo un cenno alla vicenda giudiziaria che era
sfociata nell’emissione del decreto ingiuntivo, si era

avevano condotto all’iscrizione a ruolo della causa di
opposizione a decreto ingiuntivo in data 27 maggio 2002 e, di
conseguenza, alla decisione di improcedibilità emessa dal
Tribunale di Verona. Le censure contenute nell’atto di
impugnazione, pertanto, erano circoscritte al solo aspetto
processuale della vicenda, non potendosi ritenere sufficiente,
ai fini del rispetto delle condizioni richieste dalla
giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, il generico
richiamo al giudizio intercorso tra la Caleffi e gli odierni
controricorrenti, familiari del defunto Alessandro Cristofoli.
Nell’atto di appello proposto davanti alla Corte di
Venezia, quindi, mancava l’effettiva riproposizione delle
conclusioni prese nel giudizio di primo grado, non potendosi
ritenere sufficiente, a tal fine, la generica domanda, posta a
conclusione dell’atto di citazione, di declaratoria di nullità
dell’ingiunzione perché «ottenuta su fondamenti errati»; essa,
infatti, non è idonea a fare ritenere riproposte le domande di
merito, in quanto priva di ogni rinvio alle difese ed ai

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limitata alla ricostruzione della cronologia degli eventi che

1.AAt

contenuti della domanda di merito posta al giudice di primo
grado.
Ne consegue che il ricorso principale è rigettato.
2.1. Con il ricorso incidentale si lamenta violazione
degli artt. 163-bis, 165 e 645 del codice di procedura civile.

errato nell’interpretazione di tali norme; una volta
notificato l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo con
citazione per un’udienza a meno di sessanta giorni, doveva
ritenersi automaticamente utilizzata l’abbreviazione dei
termini. Nel procedimento per ingiunzione, infatti, «la
riduzione dei termini è facoltà della quale si può avvalere
autonomamente l’attore», senza necessità della previa
autorizzazione del giudice, richiesta solo nel rito ordinario.
2.2. Rileva la Corte che tale ricorso è da considerare
come ricorso incidentale condizionato, poiché gli odierni
ricorrenti incidentali erano vincitori nel giudizio di secondo
grado. Ne consegue che il rigetto del ricorso principale
determina l’assorbimento, per carenza di interesse, del
ricorso incidentale condizionato.
3. In conclusione, il ricorso principale è rigettato, con
assorbimento di quello incidentale condizionato.
In considerazione della particolarità della vicenda e del
tipo di rapporti intercorsi tra le parti – trattandosi, poi,
di ricorso al quale si applica il testo dell’art. 92 cod.
8

Si osserva, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe

proc. civ. nella versione anteriore a quella di cui alla legge
28 dicembre 2005, n. 263 – la Corte stima equo compensare per
intero le spese del giudizio di cassazione.

La Corte,
principale,

riuniti
assorbito

i

moTrvI

ricorsi,

quello

rigetta

incidentale

il ricorso
e

compensa

integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 26 giugno 2013.

PER QUESTI

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