Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20063 del 30/09/2011
Cassazione civile sez. I, 30/09/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 30/09/2011), n.20063
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso l’avvocato FERLITO DANIELE,
che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BA.CL., FALLIMENTO B.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4025/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 25/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
B.V. ricorre contro la sentenza della corte d’appello di Roma del 25 settembre 2006 che ha respinto l’opposizione alla sua dichiarazione di fallimento in data 9 febbraio 2000, in riforma della sentenza del tribunale di Roma in data 17 settembre 2003 che invece l’aveva accolta, affermando che lo stesso doveva essere qualificato imprenditore commerciale e non piccolo imprenditore in quanto gestiva un bar in zona centrale di Roma dal quale traeva notevoli incassi giornalieri.
Tale affermazione è censurata sotto il profilo della inadeguatezza del giudizio di fatto e della logicità della motivazione.
Nella specie deve applicarsi l’art. 366 bis c.p.c., introdotto con il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunciata successivamente al 2 marzo 2006.
Il ricorso non si conclude con l’indicazione del quesito di diritto e pertanto è inammissibile.
Nulla sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Il collegio ha deliberato che la motivazione debba essere redatta in forma semplicificata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 31 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011